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L’etichettatura ambientale degli imballaggi

By 19 Luglio 2022Sicurezza Ambientale16 min read
packaging imballaggi scaled

In data 11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legi-slativo 3 settembre 2020, n.116, che recepisce, in Italia, la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imbal-laggio.

In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, rendendo applicativo e obbligatorio quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della di-rettiva 94/62/CE ovvero che “per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale o dei materiale di imballaggio utilizzato /i”.

L’apposizione della c.d. etichettatura ambientale diviene quindi obbligatoria in Italia. Tra una serie di proroghe, alla stesura del seguente testo, l’obbligo scatta a partire dal 01.01.2023.

 

Vediamo quindi come deve essere l’approccio per una corretta etichettatura dell’imballaggio.

 

Il decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020

ll decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116 prevede, all’art. 219 comma 5, che tutti gli imballaggi siano:

“opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il rici-claggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consu-matori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Suddividiamo in passaggi la lettura dell’articolo sopracitato.

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.

Il termine “opportunamente” identifica il fatto che questi siano etichettati come l’azienda ritiene più opportuno, ovvero attraverso metodiche idonee ed efficaci purché venga raggiunto l’obiettivo.

Il richiamo che viene fatto relativamente alle norme UNI è generico, dal momento che sono volontarie. E’ possibile fare riferimento a determinate norme ad esempio per le identificazioni di specifici materiali (UNI EN ISO 1043-1 per identificazione di alcune materie plastiche) o UNI 10667-1 per l’identificazione di polimeri provenienti da riciclo, oppure la UNI EN ISO 14021 in merito a autodichiarazioni ambientali.

e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi

Tra queste determinazioni al momento rientra unicamente la Decisione 129/1997/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, specificatamente citata in seguito.

 

nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Queste informazioni che è necessario veicolare per quanto riguarda l’etichettatura ambientale riguardano

gli imballaggi offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito

gli imballaggi che sottoforma di prodotto preconfezionato sono posti in vendita al consumatore finale

gli imballaggi destinati ai canali professionali (i cosiddetti B2B), i quali, vedremo successivamente , possono riportare unicamente l’identificazione dei materiali di imballaggio.

 

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Come detto sopra, questo obbligo ricade anche sul circuito di destinazione dell’imballaggio B2B ovvero, non destinato al consumatore finale ma a intermediari di produzione, che avranno obbligo di fornire in etichetta l’identificazione del materiale di imballaggio usato.

 

La Decisione 97/129/CE

La Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è composta da sette allegati in funzione della famiglia di materiale: in ciascun allegato è riportato il sistema di numerazione e le abbreviazioni da impiegare.

 

ALLEGATO I

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la plastica

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
PolietilentereftalatoPET1
Polietilene ad alta densitàHDPE2
Cloruro di polivinilePVC3
Polietilene a bassa densitàLDPE4
PolipropilenePP5
PolistiroloPS6
  7
  8
  

  • utilizzare solo le lettere maiuscole

ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone.

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
Cartone ondulatoPAP20
Cartone non ondulatoPAP21
CartaPAP22
  23
  24
  25
  
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i metalli

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
AcciaioFE40
AlluminioALU41
  42
  42
  44
  ….
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone.

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
Cartone ondulatoPAP20
Cartone non ondulatoPAP21
CartaPAP22
  23
  24
  25
  
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i metalli

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
AcciaioFE40
AlluminioALU41
  42
  42
  44
  ….
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO IV

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i materiali in legno

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
LegnoFOR50
SugheroFOR51
  52
  53
  54
  ….
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO V

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i materiali tessili

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
CotoneTEX60
JutaTEX61
  62
  63
  64
  
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per il vetro

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
Vetro incoloreGL70
Vetro verdeGL71
Vetro marroneGL72
  73
  74
  
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i composti

MaterialeAbbreviazioni (*)Numerazione
Carta e cartone/metalli vari 80
Carta e cartone/plastica 81
Carta e cartone/alluminio 82
Carta e cartone/latta 83
Carta e cartone/plastica/alluminio 84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta 85
  86
 

 

 87
  88
 

 

 89
Plastica/alluminio 90
Plastica/latta 91
Plastica/metalli vari 92
  93
  94
Vetro/plastica 95
Vetro/alluminio 96
Vetro/latta 97
Vetro/metalli vari 98
  99
               (*) Composti: C più l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/   )
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

I contenuti dell’etichetta ambientale

E’ opportuno sottolineare come, al momento, non esista un documento operativo legislativo che chiarisca come veicolare in etichetta l’obbligo di etichettatura ambientale: è infatti stato notificato alla Commissione europea il 07/04/2022 il decreto della Transizione ecologia n. 114 del 16/03/2022 recante adozione delle linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’articolo 219 comma 5 del decreto legislativo 152/06. Il decreto, salvo obiezioni, sarà pubblicato sul sito del ministero al termine del periodo di sospensione di 3 mesi che scadrà 08/07/2022.

Basandoci dunque su quanto definito dalle linee guida del Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) adottate dallo stesso Ministero per la stesura delle linee guida, e basandoci sulla lettura del testo di legge visto poc’anzi, si evincono 2 situazioni differenti di etichettatura minima a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi:

B2B (commerciale/industriale) o

B2C (consumatore)

E a seconda che l’imballaggio sia:

Monocomponente o

Multicomponente

 

Etichettatura degli imballaggi monocomponenti destinati al B2C

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

  1. a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. b) Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce:

 

di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”

 

oppure

di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”,

 

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Un esempio grafico è riportato nell’immagine sottostante: si fa presente che le informazioni si suddividono su 3 livelli:

cogente: informazioni obbligatorie per rispondere alla norma

Altamente consigliate: per rendere la comunicazione più efficace

Consigliate: per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità.

Vedi qui

Etichettatura degli imballaggi multicomponenti destinati al B2C

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

 

Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno:

  1. a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. b) Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce:

–  di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”

 

oppure

di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”,

 

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

 

Una precisazione: si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).

Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.

Se il sistema di imballaggio prevede invece delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.

 

Chiarimenti della Circolare 17 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica.

Al fine di fornire informazioni agli operatori del settore alimentare più puntuali e di chiarire i dubbi alimentati dal decreto legislativo n. 116 ed alla sua applicabilità, il Ministero della transizione ecologica ha fornito, attraverso la circolare n. 52445 del 17.05.2021 alcuni chiarimenti.

Si riporta estrapolazione della nota stessa:

  • Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Come sopra esposto, la disposizione contenuta nell’art. 219, comma 5, secondo periodo del TUA prevede puntualmente che i produttori degli imballaggi siano i soggetti obbligati a “indicare……la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”. In merito, invece, all’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi in conformità alle norme tecniche UNI richiamate, la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati. Ed invero, il primo periodo del comma 5 dell’art. 219 del TUA prevede genericamente che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

 Di conseguenza, la problematica sopra esposta necessita di alcuni chiarimenti anche in ragione di quanto previsto all’art. 261 comma 3 del TUA, il quale prevede che “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”.

 Chiarito dunque che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza della effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera, necessita evidenziare che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging).

Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa. Ne deriva che, al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

 Inoltre, detta interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sancito dalla stessa normativa ambientale e, in particolare, dall’art. 219, comma 2 del TUA che dispone quanto segue “Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa…”.

 

 Chiariti i soggetti su cui ricade l’obbligo previsto dalla nuova normativa di cui al comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è opportuno soffermarsi su alcune tipologie di imballaggi da dover etichettare dalle quali discendono alcune criticità.

  • Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto

Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all’art. 218, comma 1 lett. d) del TUA come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.

Occorre rilevare infatti che in merito a tale tipologie di imballaggi è stata segnalata una criticità di tipo economico e strutturale per i soggetti tenuti all’ obbligo di indicare i materiali utilizzati per l’imballaggio stesso di cui al secondo periodo, del comma 5, dell’art. 219 del TUA.

 Inoltre, in alcuni di questi casi, tale imballaggio, per una parte o per la totalità della produzione, potrebbe rappresentare un semilavorato, destinato a subire ulteriori trattamenti e/o accoppiamenti prima di divenire imballaggio finito.

Alla luce di quanto detto, per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

  • Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

Con riferimento ai “cd. preincarti” definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.

Anche per tali casistiche sussistono evidenti e riconosciuti limiti tecnologici nell’applicazione dell’obbligo ex art. 219 comma 5, sia perché in taluni casi ci si trova di fronte a imballi impossibilitati alla stampa dell’etichettatura (es. per alimentari freschi come la pescheria), o ad imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso; sia perchè molto spesso vengono preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica).

Chiariti tali aspetti, anche in merito a dette tipologie di imballaggio, è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale nelle fattispecie dei “preincarti” laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

  • Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Analogamente alle casistiche sopra dette, si riscontrano le medesime difficoltà per l’apposizione dell’etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2 ) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

  • Imballaggi destinati all’esportazione

Il comma 5, dell’art. 219 del TUA non prevede esplicitamente che l’obbligo di etichettatura riguardi esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale.

 Di conseguenza sono necessari alcuni chiarimenti.

 La normativa di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA, che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale, discende, come già detto, dal recepimento delle direttive comunitarie, che ne dispongono i principi e demandano agli Stati Membri la loro attuazione. Tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l’etichettatura, nonché alle modalità di applicazione, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

 In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

 

Alcune simbologie usate negli anni passati per l’identificazione dei materiali di imballaggio o come indicazioni volontarie usate dai produttori risultano, alla luce della nuova normativa, incompatibili o incompleti. Le stesse indicazioni dei CONAI riportano alcuni esempi:

 

Simbolo del “triangolo con tre frecce”

numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311: ad esempio le codifiche dei polimeri plastici all’interno delle frecce che formano un triangolo.

Inoltre, gli imballaggi in plastica composti da uno o più polimeri non previsti dalla decisione 129/97/CE, sono stati spesso identificati con “7” o “07” other, a volte posti all’interno delle tre frecce che formano un triangolo.

Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi nel mercato per l’identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e adottando le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.

 

Ciclo di Moebius

L’asserzione di riciclabilità dell’imballaggio con il Ciclo di Moebius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430:2005.

L’inserimento di dato simbolo non preclude però che l’etichetta non riporti la corretta identificazione dei materiali di imballaggio e la loro raccolta.

Può essere inserito volontariamente se rispettata la norma citata.

 

Pittogramma omino con cestino

Il pittogramma è un invito a non disperdere l’imballaggio nell’ambiente.

In realtà la legge non l’ha mai definito graficamente, ma ha richiesto un pittogramma, di libera ide_azione, che fosse in grado di invitare il cittadino/consumatore a un comportamento corretto dal punto di vista ambientale. La disposizione che aveva introdotto il pittogramma è il DM 28 giugno 1989. Disposizione successivamente abrogata dall’ art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall’attuale decreto legislativo 152/2006.

 

Etichettatura ambientale in sintesi

La seguente tabella, estrapolata dalle “Linee guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi” del Conai (emissione del 03.03.2022), riassume in maniera schematica le indicazioni da apporre in etichetta, suddividendole per obbligatorie e facoltative.

 

  IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALEIMBALLAGGI B2B
CONTENUTIInformazioni obbligatorieCodifica come da decisione 129/97/CE
Indicazioni sulla raccolta. Deve essere indicata chiaramente la famiglia di materiale corrispondenteIndicazioni sulla raccolta. Deve essere indicata chiaramente la famiglia di materiale corrispondente
Informazioni consigliate/facoltativeIndicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune

 

Tipologia di imballaggio

 

Per gli imballi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste dalla Decisione 129/97/CE, gli imballi multistrato, i compositi a prevalenza plastica

 

Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità

DOVE?Scelta miglioreSu ciascuna componente separabile
…Se non è possibileRiportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull’etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l’informazione al consumatore.
…Se non è possibileRiportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull’etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l’informazione al consumatore.
FORMATO E VISUAL (Linee guida)Grandezza dei caratteriMaggiore o uguale a 1.2 mm
Colori (facoltativo)Blu per la carta

Marrone per l’organico

Giallo per la plastica

Turchese per i metalli

Verde per il vetro

Grigio per l’indifferenziato

TEMPISTICHEL’obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2023.

Gli operatori del settore, inoltre, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino ad esaurimento scorte.

 

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