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L’etichettatura in Brasile

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La preparazione delle etichette dei prodotti alimentari rappresenta uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione quando si tratta di “esportare” il proprio prodotto: la non conformità alla normativa prevista dal mercato di destinazione può infatti produrre danni di immenso rilievo per l’azienda, che si vede ad esempio bloccato il prodotto in dogana o richiamato per non conformità ai dettami legislativi. 

Ogni Paese, e il Brasile non fa certo eccezione, è caratterizzato da procedure specifiche per l’importazione e da peculiarità dell’etichetta che differiscono da quelle del nostro mercato europeo: questo articolo si propone di dare una panoramica delle informazioni obbligatorie che devono essere riportate in un’etichetta di un prodotto alimentare destinato per il Brasile, cercando fornire i primi strumenti utili ad aziende e professionisti che vorrebbero abbracciare questo mercato di distribuzione. 

Ovviamente, tratteremo informazioni di base e obbligatorie per la maggior parte dei prodotti alimentari, destinati al commercio in territorio brasiliano, confezionati in assenza del cliente e pronti per essere offerti al consumatore, qualunque sia la loro origine.  

L’etichettatura degli alimenti confezionati è regolata specifici regolamenti, attraverso organismi quali: 

  • l’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) 
  • il Ministero dell’agricoltura, del bestiame e dell’approvvigionamento (Mapa)
  • l’Istituto nazionale Metrologia, qualità e tecnologia (Inmetro 

LA NORMATIVA RDC N° 727/2022

La nuova normativa brasiliana RDC N° 727/2022 prevede l’etichettatura degli alimenti confezionati ed è entrata in vigore il 1° settembre 2022.

Il cambiamento più significativo è che questa nuova risoluzione RDC n. 727/2022 soddisfa in un’unica norma i requisiti generali di etichettatura finora determinati da norme specifiche (ad esempio l’etichettatura degli allergeni, la dichiarazione sul lattosio, le istruzioni specifiche per le uova e la carne cruda, la dichiarazione del colorante tartrazina per intero e la dichiarazione sulla nuova formula). Pertanto, da settembre, saranno abrogate otto legislazioni specifiche: 

Oltre a queste modifiche, il RDC n° 727/2022 ha una struttura del testo diversa dalla struttura RDC n° 259/2022 e raccoglie elementi obbligatori che sono disposti in altri standard, fornendo una migliore comprensione dei requisiti di etichettatura.  

Il capitolo III articolo 7 della RDC n° 727/2022 indica che l’etichettatura degli alimenti confezionati debba presentare obbligatoriamente, la dichiarazione delle seguenti informazioni: 

  • Denominazione di vendita; 
  • Elenco degli ingredienti; 
  • Avvertenza sui principali alimenti che causano allergie alimentari; 
  • Avvertimento in merito al lattosio; 
  • Avvertenza in merito all’eventuale cambio di ricettazione (se necessario); 
  • Avvertenza relative all’uso di additivi alimentari (se necessario); 
  • Etichettatura nutrizionale; 
  • Contenuto netto; 
  • Identificazione dell’origine; 
  • Identificazione del lotto; 
  • Periodo di validità (la ns data di scadenza/termine minimo di conservazione); 
  • Istruzioni per la conservazione, la preparazione e l’uso degli alimenti; 
  • Eventuali altre info richieste da normative specifiche. 

Sottolineiamo come vi sono inoltre differenze anche dal punto di vista grafico/stilistico rispetto alla normativa europea: sul pannello principale dell’etichetta deve essere infatti presente la denominazione di vendita dell’alimento e la quantità nominale della confezione. 

Le informazioni sull’etichetta devono essere di un colore che contrasti con lo sfondo in maniera tale da essere visibili, con un’altezza dei caratteri (lettere e numeri) non inferiore a 1 mm se non altrimenti specificato (dichiarazione nutrizionale, quantità netta ed eventuali avvertimenti sugli allergeni seguono regole specifiche). 

Sussistono inoltre deroghe per l’omissione di alcune informazioni nel caso di alimenti con superficie principale inferiore ai 10 cm2. 

Le indicazioni devono essere in lingua portoghese ed è ammesso l’impiego di sticker che riportino le informazioni obbligatorie previste da regolamento. 

Analizziamo le diverse informazioni obbligatorie.

LA DENOMINAZIONE DI VENDITA 

Il nome del prodotto, così come l’eventuale marchio, deve essere indicato nel pannello principale dell’etichetta, che è la parte anteriore della confezione normalmente più visibile dal consumatore.  

Se presente, deve essere impiegata una specifica denominazione dettata da regolamenti atta per descrivere il prodotto (es. olio extra vergine di oliva). 

Quando l’alimento è prodotto secondo tecnologie provenienti da diverse località geografiche per acquisire proprietà sensoriali simili o caratteristiche simili a quelle tipiche di alcune regioni riconosciute, il nome del prodotto deve comparire nell’espressione “tipo”. Esempio: formaggio tipo Gorgonzola; Prosciutto crudo tipo Parma. L’espressione “tipo” deve essere presentata con lettere di uguale grandezza, evidenziando e visibilità quelle che corrispondono alla denominazione approvata nella normativa vigente nel paese di consumo. 

Il nome può contenere parole o frasi aggiuntive che informano la forma di presentazione, la condizione o il tipo di trattamento a cui è stato sottoposto, tra le altre informazioni necessarie per evitare che il consumatore sia indotto in errore. 

ELENCO INGREDIENTI 

L’elenco di tutti gli ingredienti del prodotto deve essere incluso in etichetta in ordine decrescente di peso e deve essere preceduto dalle parole “Ingredienti:” o, in forma abbreviata, “Ingr.:”.  

I prodotti costituiti da un unico ingrediente, come il riso, zucchero, uova e miele, non hanno bisogno di presentare una lista ingredienti. 

Vi sono poi regole specifiche: l’acqua deve essere sempre dichiarata, l’ingrediente composto può essere indicato in etichetta rapportando, tra parentesi, tutti i suoi componenti in ordine decrescente di peso; nel caso di miscele di frutta, verdura, spezie o piante aromatiche in cui non c’è una predominanza significativa di nessuno di loro, possono essere elencati senza seguire un ordine definito, a condizione che l’elenco di questi ingredienti sia accompagnato dell’espressione: “in proporzione variabile”, ecc.).

Gli additivi devono essere sempre dichiarati, attraverso l’indicazione della funzione tecnologica seguita da il nome completo dell’additivo oppure dal numero INS.

Attenzione: vigono poi specifiche regole per gli aromi e la loro identificazione in etichetta, che possono anche coinvolgere un cambio di denominazione del prodotto. 

ALLERGENI 

Gli alimenti ritenuti allergeni in Brasile sono i seguenti: crostacei, uova, pesce, latte, arachidi, soia, frutta a guscio (mandorla, nocciole, anacardi, noci del Brasile, noci macadamia, noci pecan, noci, pistacchi, pinoli, castagne), frumento e cereali contenenti glutine, solfiti e lattice (gomma naturale). 

Gli alimenti che contengono o sono derivati di questi alimenti devono contenere le seguenti avvertenze: 

  • ALÉRGICOS: CONTÉM (nomi comuni di alimenti che provocano allergie);
  • ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE (nomi comuni di alimenti che provocano allergie);
  • ALÉRGICOS: CONTÉM (nomi comuni di alimenti che provocano allergie) E DERIVADOS.

Tali avvertenze devono essere riportate immediatamente dopo o sotto l’elenco degli ingredienti e con caratteri leggibili maiuscolo, grassetto, con un colore contrastante rispetto allo sfondo dell’etichetta e con un’altezza minima di 2 mm e mai inferiore all’altezza dei caratteri utilizzata per l’elenco degli ingredienti. 

Tali indicazioni non possono essere nascoste, rimovibili o difficilmente visibili. 

Soprattutto nel caso di imballaggi con area del pannello principale uguale o inferiore a 100 cm², l’altezza minima dei caratteri è di 1 mm. 

INDICAZIONE IN MERITO AL LATTOSIO 

La dichiarazione della presenza di lattosio “CONTÉM LACTOSE” è obbligatoria negli alimenti, compresi bevande, ingredienti, additivi alimentari e ausili tecnologici, che contengono lattosio in una quantità superiore a 100 milligrammi per 100 grammi o millilitri di alimento finito (vi sono poi specifiche regole per alimenti per lattanti o formule per la nutrizione tramite sondino)

Le etichette alimentari devono riportare la dichiarazione “Contiene lattosio” immediatamente dopo o sotto l’elenco degli ingredienti con i caratteri 

leggibile che soddisfano i seguenti requisiti: 

  • maiuscolo; 
  • grassetto; 
  • colore in contrasto con il fondo dell’etichetta; 
  • altezza minima di 2 mm e mai inferiore all’altezza delle lettere utilizzata nell’elenco degli Ingredienti. 

AVVERTENZA IN MERITO ALL’EVENTUALE CAMBIO I RICETTAZIONE (SE NECESSARIO) 

Gli alimenti che subiscono modifiche nelle loro composizioni devono contenere una delle seguenti affermazioni:

  • NOVA FÓRMULA; 
  • NOVA COMPOSIÇÃO; 
  • NOVA RECEITA. 

AVVERTENZA IN MERITO A DETERMINATI ADDITIVI ALIMENTARI (SE NECESSARIO) 

Per esempio, se sono presenti edulcoranti che sono polioli deve essere inserita la specifica avvertenza “questo prodotto può avere un effetto lassativo”. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

Sulla scia di altri Paesi dell’America Latina e a seguito di alcune proposte di modifica da parte dell’Agenzia Nazionale Sanitaria Brasiliana (ANVISA), sono state introdotte due nuove normative in merito all’etichettatura nutrizionale per i prodotti alimentari commercializzati nel mercato brasiliano. 

Le nuove normative in merito alla dichiarazione nutrizionale sono entrate in vigore in ottobre 2022, con dei termini di adeguamento per le imprese alle nuove specifiche in etichetta: si tratta nello specifico della Risoluzione n. 429 e dell’Istruzione Normativa n. 75, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale brasiliana in data 8 ottobre 2020. 

La prima è di carattere prettamente giuridico e delinea gli ambiti di applicazione e le novità introdotte; la seconda, al contrario, è di carattere tecnico-scientifico ed è da leggere a supporto della Risoluzione.  

Viene introdotta la dichiarazione obbligatoria: 

  • degli zuccheri totali e aggiunti; 
  • del valore energetico e nutritivo per 100 g o 100 ml (prima era solo per porzione); 
  • del numero di porzioni per confezione. 

La formattazione della tabella delle informazioni nutrizionali dovrebbe: 

  • impiegare caratteri neri al 100% e linee di colore applicate su sfondo bianco; 
  • osservare i nomi dei costituenti o i loro nomi alternativi, non e il rispettivo ordine di dichiarazione, indentazione e unità di misura definito nell’allegato XI dell’istruzione normativa 75, 2020; 
  • utilizzare la spaziatura tra le righe per impedire ai caratteri di toccare la barra, le linee o i simboli di separazione, quando possibile; 
  • utilizzare il bordo di protezione, le barre, le linee e i simboli di separazione e i margini interni in conformità con il modello selezionato;  
  • seguire i requisiti specifici per la formattazione standard definiti nell’allegato XII dell’istruzione normativa – N. 75, 2020.  

La normativa prevede poi regole specifiche in merito al glossario tecnico da utilizzare, arrotondamenti ammessi, dichiarazioni di quantità non significative, ecc. 

La normativa introduce inoltre l’obbligatorietà dell’etichettatura nutrizionale frontale che è rappresentata da un simbolo informativo posto sulla parte anteriore dell’imballaggio. 

L’idea è quella di chiarire al consumatore, in modo chiaro, diretto e semplice, l’eventuale alto contenuto di sostanze presenti nel prodotto. ANVISA ha sviluppato un design a «lente di ingrandimento» per identificare l’alto contenuto di 3 nutrienti:

  • Zuccheri aggiunti; 
  • Grassi saturi; 
  • Sodio. 

Tale indicazione dovrà essere riportata sulla parte alta e frontale del pack (area facilmente catturabile dallo sguardo). 

L’applicazione delle FOP è prevista quando sono superati i seguenti valori soglia: 

  • Zuccheri aggiunti: ≥ 15g per 100 g i prodotti solidi, ≥ 7,5g per 100 ml  
  • Acidi grassi saturi: ≥ 6 g per 100 g i prodotti solidi, ≥ 3g per 100 ml 
  • Sodio: ≥ 600 mg per 100 g i prodotti solidi, ≥ 300 mg per 100 ml 

Questi simboli devono seguire i modelli definiti nel INSTRUÇÃO NORMATIVA 75/2020.

Sono state stabilite tre diverse scadenze per l’adeguamento:  

  • fino al 9 ottobre 2023 (12 mesi dalla data di entrata in vigore del principio) per alimenti in genere;  
  • fino al 9 ottobre 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore del principio) per alimenti prodotto da un agricoltore o imprenditore a conduzione familiare famiglia rurale, impresa economica solidale, microimprenditore individuale, piccola agroindustria, agroindustria artigianale e agroalimentare artigianale; e  
  • fino al 9 ottobre 2025 (36 mesi dalla data di entrata in vigore del principio) per bevande analcoliche in imballaggi a rendere, osservando il graduale processo di sostituzione dell’etichetta. 

Secondo l’art. 50, § 4, della RDC n. 429/2020, i prodotti realizzati durante il periodo di adattamento, le cui etichette siano ancora conformi alla RDC n. 360/2003, possono essere commercializzati fino al termine della loro data di scadenza. Gli alimenti prodotti dopo la scadenza del periodo di adattamento devono soddisfare pienamente i requisiti di etichettatura contenuti nella RDC n. 429/2020 e IN n. 75/2020. 

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA

L’Ordinanza Inmetro n.  249/2021 stabilisce il modo di esprimere l’indicazione quantitativa del contenuto di prodotti preconfezionati, cioè quelli che già escono dall’industria nel confezionamento con contenuto standardizzato. 

L’unità di misura da utilizzare sull’etichetta dipenderà dal tipo di misura (massa o volume) come da seguente tabella: 

Nel campo visivo principale deve comparire l’indicazione quantitativa del contenuto netto in un colore contrastante con lo sfondo.  L’altezza dei caratteri varia in base a specifiche regole previste nell’Ordinanza Inmetro. 

ORIGINE 

L’identificazione dell’origine del prodotto è l’insieme di informazioni che consente al consumatore ed a organismi di controllo l’identificazione dell’azienda e dei suoi dati di registrazione. È necessario informare l’acquirente in etichettatura in merito a: 

  1. il nome (ragione sociale) del fabbricante o produttore o frazionatore o titolare (titolare) del marchio;  
  2. l’indirizzo completo; 
  3. il paese di origine e il comune;  
  4. il numero di registrazione o codice identificativo dello stabilimento di fabbricazione presso l’organismo competente; 
  5. il nome (ragione sociale) e l’indirizzo dell’importatore, nel caso di alimenti importati.  

Per identificare l’origine deve essere utilizzata una delle seguenti espressioni: I – “Fabbricato in…”; II – “Prodotto…”; oppure III – “Industria…”. 

LOTTO

Il criterio di definizione del lotto è dato dall’azienda. Per identificare il lotto nel prodotto, viene generato un codice, generato dall’azienda, preceduto dalla lettera “L” o dalla data di data di fabbricazione o di scadenza del prodotto. 

DATA DI SCADENZA 

La data di scadenza indica il periodo durante il quale lo stabilimento garantisce che il prodotto mantiene la sua qualità e può essere consumato senza rischi. Se non è previsto altrimenti in apposito regolamento tecnico, l’indicazione della data di scadenza deve contenere almeno: 

  • il giorno e il mese, per i prodotti che hanno una data di scadenza uguale o inferiore a tre mesi; 
  • mese e anno, per i prodotti che hanno una data di scadenza superiore a tre mesi. Se il mese di scadenza è dicembre, basta indicare l’anno, con l’espressione “fine di … (anno)”. 

La data di scadenza deve essere dichiarata utilizzando una delle seguenti espressioni: 

  1. a) “consumir antes de…”;
  2. b) “válido até…”;
  3. c) “validade…”;
  4. d) “val:…”;
  5. e) “vence…”;
  6. f) “vencimento…”;
  7. g) “vto:…”;
  8. h) “venc:….”; ou
  9. i) “consumir preferencialmente antes de…”.

Tali informazioni devono essere stampate in etichetta in maniera indelebile e precisa: se stampate in un punto differente, deve essere indicato in etichetta (es: data di scadenza: vedi coperchio). 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE, D’USO E IMPIEGO 

Su etichette di imballaggi alimentari che richiedono condizioni speciali per la conservazione deve essere inserita una didascalia con caratteri molto leggibili, indicando le precauzioni necessarie per mantenere le sue normali caratteristiche, le temperature massime e minime per la sua conservazione e il tempo in cui il produttore, produttore o frazionatore garantisce la sua durata in queste condizioni.  

Se necessario, l’etichetta dovrebbe contenere istruzioni sul modo appropriato di utilizzo prodotto, che includono, ad esempio, linee guida per la ricostituzione, lo scongelamento o il trattamento che deve essere prestato dal consumatore per il corretto utilizzo del prodotto. 

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