Alcuni coloranti sono dannosi per la salute dei bambini e vanno esplicitamente indicati in etichetta.
E’ quanto prescrive l’EFSA che si sta occupando di riesaminare tutti gli additivi chimici contenuti negli alimenti e, quindi, anche i coloranti artificiali . Per alcune sostanze scatta addirittura il divieto di utilizzo.
Lo scorso 20 luglio è entrato in vigore quanto prescritto dall’art. 24 comma 1 e dall’allegato V del regolamento CE 1333/08: sulle etichette dei prodotti alimentari contenenti uno o più dei seguenti coloranti:
Sunset yellow E110
Giallo di chinolina E104
Carmoisina E122
Rosso allura E129
Tartrazina E102
Ponceau E124
deve essere riportata la dicitura:
“può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”
affianco alla denominazione o numero CE del colorante.
Si tratta di coloranti ampiamente utilizzati nei preparati industriali e che quindi sono usati da pasticcerie per fare gelati, creme pasticcere fino ai ripieni delle tavolette di cioccolato industriali. Insomma nei dolci sono presenti un po’ ovunque e le aziende alimentari, soprattutto quelle specializzate nei preparati per attività artigianali, si dovranno attrezzare a sostituire i coloranti messi al bando con sostanze naturali o con altri coloranti.
Finora questi coloranti erano riportati negli ingredienti ma senza alcune indicazione sugli effetti sulla salute. Tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 luglio 2010 e non conformi all’art. 24 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Lo scopo del Reg. CE 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, è riportato chiaramente nel 3° consideranda in cui viene ribadito che “sostituisce le direttive e le decisioni precedenti concernenti gli additivi di cui è autorizzato l’uso negli alimenti al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela dei loro interessi, mediante procedure di ampia portata e di semplice applicazione”. Dal 1° gennaio 2011 scatteranno altri obblighi per gli additivi e solo gli additivi inclusi nell’elenco comunitario dell’All. III potranno essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromatizzanti alimentari alle condizioni di impiego specificate nello stesso allegato (art. 4 comma 2).