Lo scorso 7 Ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 145 del 15/09/17 “disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento…”
La notizia era ormai nell’aria ed ha fatto seguito ad un lungo iter normativo che ha portato, dalle iniziali richieste delle associazioni dei consumatori, alla stesura di questo testo.
A partire dal 180° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, scatterà l’obbligo di indicazione per tutti gli operatori del settore alimentare interessati.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in maniera errata al momento dell’applicazione del Decreto, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il Decreto è stato stilato con lo scopo principale di garantire al consumatore una completa informazione e di facilitare le operazioni di rintracciabilità dell’alimento da parte delle Autorità Competenti; non si applicherà tuttavia agli alimenti fabbricati o commercializzati in un altro Stato Membro dell’Unione.
La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento andrà indicata con la località e l’indirizzo dello stabilimento (es. Via della Repubblica, 12 – Roma); tuttavia l’indirizzo potrà essere omesso qualora l’indicazione della località consenta di identificare agevolmente lo stabilimento.
Ci saranno dei casi in cui l’obbligo potrà comunque venire meno, ed in particolare quando:
- la sede coincida con quanto già obbligatoriamente indicato in etichetta ai sensi del Reg. U.E. 1169/11; vale a dire che se la produzione avviene nel medesimo stabilimento già riportato in etichetta quale “operatore responsabile”, l’indicazione dello stabilimento di produzione non sarà obbligatoria;
- il marchio aziendale contenga la sede dello stabilimento.
Nel caso di azienda che possieda più stabilimenti, sarà consentito indicarli tutti quanti in etichetta, con l’accorgimento di individuare con chiarezza quello di effettiva produzione.
Permangono i requisiti di leggibilità previsti dal Reg. U.E. 1169/11 e cioè un carattere alto almeno 1,2 mm (o 0,9 mm per confezioni di ridotte dimensioni).
Il compito di irrogare sanzioni sarà affidato all’ I.C.Q.R.F. del Mi.P.A.A.F., mentre permane la facoltà per gli altri organi preposti, di accertare violazioni in merito.
Le sanzioni sono previste secondo te modalità:
- mancata indicazione dello stabilimento di produzione, sanzione amministrativa da € 2.000 ad € 15.000;
- mancata evidenziazione dello stabilimento esatto (in caso di azienda che possieda più stabilimenti), sanzione amministrativa da € 2.000 ad € 15.000;
- mancato rispetto dei requisiti di leggibilità per l’indicazione dello stabilimento, sanzione amministrativa da € 1.000 ad € 8.000.