
Il nostro pianeta è sempre più affollato.
Siamo più di 7 miliardi di persone, e siamo destinati a superare i 9 miliardi entro il 2050.
Cresce il consumo di carne e pesce e diventa sempre più difficile far fronte alla crescente richiesta di proteine necessarie per gli allevamenti a terra e in acqua, con gravi ripercussioni per le risorse del pianeta, lo sviluppo socioeconomico e la sostenibilità ambientale.
Diventa di importanza fondamentale la ricerca di nuove soluzioni alimentari che siano in grado di fornire un buon apporto nutrizionale non solo per il consumo umano diretto, ma anche per l’uso indiretto come materia prima nella preparazione dei mangimi.

Immagine da Vegolosi.it
L’utilizzo degli insetti per l’alimentazione di animali d’allevamento rappresenta una promettente alternativa, e senza ombra di dubbio un aspetto di grande interesse da tenere in considerazione e da sviluppare sia per le loro proprietà nutrizionali, che per i possibili benefici che possono essere apportati anche a livello ambientale, data la sostenibilità di questo tipo di allevamento.
A fronte di questi benefici risulta quindi fondamentale capire se gli insetti possano essere ritenuti anche sicuri in termini igienico-sanitari o se al contrario possano rappresentare un rischio per la salute pubblica.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a tal fine ha effettuato una valutazione dei rischi, sulla base della letteratura esistente, cercando di analizzare i possibili pericoli microbiologici e chimici che potrebbero presentarsi utilizzando gli insetti come alimento destinato agli animali allevati per il consumo umano.
Secondo l’EFSA, i potenziali pericoli microbiologici sono paragonabili a quelli associati alle usuali fonti di proteine animali, mentre per quel che concerne l’eventuale rischio di trasferimento di contaminanti chimici dai diversi tipi di substrato agli insetti stessi, attualmente sono disponibili solo dati limitati.
Anche la probabilità di comparsa di prioni – proteine che possono causare malattie come l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel bestiame – risulta essere uguale o inferiore a quella associata ad altre fonti di proteine animali se il substrato utilizzato nell’allevamento non comprende proteine ricavate da deiezioni umane o di ruminanti.
Nella gestione dell’allevamento degli insetti pertanto, analogamente a quanto accade per le altre materie prime destinate ala produzione di mangimi, risulta fondamentale che venga prestata grande attenzione alla sicurezza del prodotto e che siano presi in considerazione diversi aspetti quali le condizioni di allevamento e l’adozione di idonei substrati che non contaminino gli insetti, le possibili malattie che possono essere trasmesse, le modalità di manipolazione, i farmaci che possono essere somministrati agli insetti in caso di malattie e i relativi tempi di sospensione, i criteri microbiologici e i limiti di contaminanti e sostanze indesiderabili.
Da quanto emerso, quindi, l’uso di insetti come mangimi rappresenta sicuramente un settore nuovo e dall’enorme potenziale su cui però vi è ancora poca chiarezza dal punto di vista legislativo.
Il Ministero della Salute a tal proposito ha ritenuto doveroso fornire indicazioni sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia, al fine di prevenire condotte non conformi da parte degli operatori che si occupano della produzione di mangimi contenenti proteine animali, con la nota DGSAF 0011399-P-05/05/2017 “Allevamento ed uso di insetti per la produzione di mangimi”.
Ma qual è il quadro normativo in Europa?
L’Unione Europea solo recentemente ha incluso gli invertebrati terrestri tra le possibili materie prime utilizzabili come mangimi.
Il Regolamento UE 68/2013, riporta infatti nella lista delle materie prime per mangimi gli insetti vivi o trattati (secchi, congelati, essiccati ecc.).
Ovviamente gli insetti utilizzabili come mangimi devono appartenere a specie non patogene, né devono essere potenziali vettori di patogeni per l’uomo, per gli animali e per le piante e devono rispettare criteri ambientali per la salvaguardia delle specie autoctone.
Lo stesso vale per le PAT (Proteine Animali Trasformate) di insetto, ottenute per trasformazione da determinate specie di invertebrati terrestri non patogeni anch’esse incluse tra le materie prime per mangimi elencate nel Reg. UE 68/2013.
L’uso di Proteine Animali Trasformate per l’alimentazione degli animali di allevamento è stato vietato dal Reg. CE 999/01 (FEEDBAN), in seguito alle crisi alimentari degli anni ’90 legate all’encefalopatia spongiforme bovina, ed è ammesso solo per animali da compagnia, animali diversi dagli animali da allevamento quali quelli ornamentali, da pelliccia, da zoo o da laboratorio o per usi diversi da quelli alimentari (usi tecnici).
Esistono tuttavia delle deroghe, visto il rischio praticamente nullo di trasmissione di malattie, che riguardano l’utilizzo di farine di pesce per gli animali d’allevamento non ruminanti o per ruminanti non svezzati (allegato IV del Reg. CE 999/2001) e, per quanto riguarda l’utilizzo di PAT di non ruminanti (tra cui rientrano le PAT di insetto) per l’alimentazione di animali d’acquacoltura (Reg. UE 56/2013).
Le condizioni fissate dal Reg. CE 999/01 per l’utilizzo di PAT di non ruminanti, tuttavia, risultano difficilmente applicabili alla filiera degli insetti, per le sue peculiari caratteristiche, pertanto al momento il loro utilizzo rimane non attuabile almeno fino a quando non si abbia una disciplina apposita per gli invertebrati terrestri.
Per quanto riguarda gli insetti utilizzati vivi come mangime, non rientrano nella definizione di PAT e perciò non ricadono nel divieto previsto dal Reg. CE 999/2001, pertanto, la decisione di permettere l’uso di insetti vivi per l’alimentazione di alcuni animali è lasciata ai singoli Stati Membri, tenendo però presente che per quanto riguarda l’alimentazione dei ruminanti l’uso degli insetti quali fonti di nutrienti resta attualmente proibito in Europa sempre in virtù del Reg. CE 999/2001.
Quali sono le condizioni per l’allevamento di insetti destinati alla produzione di mangimi?
Gli insetti destinati alla produzione di mangimi sono animali d’allevamento, per cui gli operatori che allevano insetti sono a tutti gli effetti Operatori del Settore dei Mangimi, che producono un prodotto primario e pertanto ricadono nell’obbligo di registrazione dell’attività, sono soggetti al rispetto dei requisiti di igiene e alle altre condizioni previste per gli operatori primari del settore dei mangimi, e agli obblighi generali relativi alla rintracciabilità dei prodotti e gestione delle procedure di ritiro del prodotto dal mercato.
Per quanto riguarda le modalità di alimentazione degli insetti si applica il FEEDBAN e i divieti di previsti dalla normativa vigente, ovvero:
- ai sensi della normativa sui sottoprodotti di origine animale, solo i materiali di categoria 3 possono essere utilizzati per alimentare gli insetti;
- gli insetti non possono essere alimentati con i materiali vietati contenuti nell’allegato III del regolamento (CE) 767/09 in materia di commercio ed etichettatura dei mangimi, tra cui ad esempio feci, urine, contenuto del tubo digerente e rifiuti urbani solidi, come i rifiuti domestici.
- gli insetti non possono essere alimentati con rifiuti di cucina e ristorazione o con ex-alimenti senza ulteriore trasformazione diversi da quelli indicati all’allegato X, Capo II, Parte III, sezione 10 del reg. (UE) 142/2011.
- ai sensi del regolamento (CE) 999/2001 gli insetti, essendo animali da allevamento, non ruminanti, diversi dai pesci d’acquacoltura, non possono essere alimentati con PAT (tranne la farina di pesce), con prodotti a base di sangue, gelatina e collagene derivati da ruminanti e proteine idrolizzate derivate da ruminanti (tranne quelle derivate da cuoio e pelli).
Quali sviluppi ci saranno in questo settore?
Visto il crescente interesse verso l’allevamento di insetti da utilizzare per la produzione di mangimi, la Commissione Europea ha intrapreso un iter di modifica del regolamento CE 999/01 e del regolamento UE 142/2011, al fine di ammettere l’uso di proteine animali trasformate (PAT) derivate da insetto nell’alimentazione di animali da acquacoltura, a ben specifiche condizioni di trasformazione, stoccaggio, trasporto e utilizzo.
Ha inoltre definito, in collaborazione con l’EFSA, una lista positiva di specie di insetti che potranno essere utilizzati per la produzione di PAT destinate ad animali da allevamento, diversi da quelli da pelliccia, che sarà contenuta nel regolamento di modifica e che include:
- Hermetia illucens
- Musca domestica
- Tenebrio molitor
- Alphitobius diaperinus
- Acheta domesticus
- Gryllodes sigillatus
- Gryllus assimilis
Nel regolamento di modifica del reg. CE 999/2001 e del reg. UE 142/2011 verranno riportate specifiche in merito ai requisiti autorizzativi o le registrazioni per chi trasforma, utilizza o effettua lo stoccaggio di PAT di insetto.
In risposta alle richieste della Commissione Europea la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari sta procedendo, inoltre, ad un’ottimizzazione delle anagrafiche degli Operatori del Settore dei Mangimi presenti nel Sistema informativo veterinario per la sicurezza alimentare, al fine di permettere una maggiore e più dettagliata conoscenza dei prodotti utilizzati dall’Operatore stesso.
In conclusione l’utilizzo degli insetti come alimento non solo per gli esseri umani ma anche per gli animali da allevamento e da compagnia, sembra essere una soluzione che presenta numerosi vantaggi sia dal punto di vista nutrizionale che dell’impatto ambientale.
Il riconoscimento ufficiale degli insetti come mangime per animali destinati all’alimentazione umana non può prescindere però dalla sicurezza del consumatore pertanto è fondamentale che la normativa del settore dei mangimi sia aggiornata e sviluppata adeguatamente e che prenda in considerazione le possibili problematiche e i possibili rischi associati a questo nuovo tipo di alimento, parimenti a quanto già accade per gli altri mangimi.
In tal senso l’iter di modifica del reg. CE 999/2001 e del reg. UE 142/2011 intrapreso dalla Commissione Europea apporterà sicuramente un contributo significativo nel disciplinare questo settore.
Un’ultima considerazione riguarda altri aspetti che andranno sicuramente considerati in futuro quali l’impatto ambientale di eventuali residui d’allevamento e sottoprodotti di lavorazione e la scelta delle specie da allevare in relazione ai possibili effetti sugli equilibri ecologici causati ad esempio da possibili fughe d’allevamento.