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Medico del lavoro, che cosa fa?

By 12 Ottobre 2020Luglio 27th, 2022Sicurezza sul Lavoro5 min read
medico lavoro

Il Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, comma 1, lettera a) l’obbligo di

“Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza:

Medico del lavoro, quali requisiti deve avere il medico competente

Il medico competente, spesso chiamato anche medico del lavoro, è un medico con determinati requisiti, il quale deve essere nominato dal datore di lavoro al fine di tutelare i lavoratori che risultino esposti a rischi per la salute di entità tale da necessitare visita medica.

In particolare, all’art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “Titoli e requisiti del medico competente”, vengono esplicitati i titoli o requisiti che deve possedere il Medico competente aziendale:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  • con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

I Medici competenti sono tenuti alla frequenza di determinati percorsi formativi nonché all’iscrizione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Medico del lavoro, cosa fa

L’articolo 25 del D.Lgs. 81/08 stabilisce gli obblighi in capo al medico competente nominato dal datore di lavoro; analizziamo di seguito quali sono i principali.

1. Elabora il protocollo sanitario

Il Medico competente nominato dal datore di lavoro elabora uno specifico protocollo sanitario sulla base della valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché dello stesso medico competente.

Il protocollo sanitario consiste nella definizione della tipologia di visita medica e degli esami specifici che devono essere eseguiti sui singoli lavoratori sulla base della mansione ricoperta e, appunto, dei rischi specifici a livello di salute cui sono esposti.

2. Effettua la visita medica

Il Medico competente effettua la visita medica che quindi non consiste in un check up generale ai lavoratori ma, ad esempio in caso di lavoratore con mansione di impiegato videoterminalista, ovvero che utilizzi il video terminale per un numero di ore settimanali superiore a venti, il medico competente di norma applica il seguente protocollo:

  • Visita medica generale;
  • Valutazione funzionale del rachide;

Ad eccezione dei videoterminalisti, per i quali la normativa prevede una periodicità biennale in caso di lavoratori con un’età superiore a 50 anni e quinquennale in caso di lavoratori con età inferiore a 50 anni, il D.Lgs 81/2008 s.m.i. prevede che le visite mediche sia effettuate annualmente a meno di valutazione diversa in capo al medico competente stesso.

La normativa vigente prevede la possibilità da parte del Medico competente di variare la frequenza delle visite mediche, anche individualmente, sulla base delle condizioni di salute del lavoratore riscontrate in corso di visita medica e/o di richiedere ulteriori esami specialistici il cui referto viene ritenuto necessario per emettere il giudizio di idoneità da parte del Medico competente stesso.

All’art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “Sorveglianza sanitaria” vengono specificati i casi in cui il datore di lavoro ha obbligo di far visitare il lavoratore da parte del Medico competente, ovvero:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
  • Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Il D.Lgs. 81/2008 esplicita che le visite mediche in oggetto non possono e non devono essere effettuate in due casi:

  1. Per accertare casi di gravidanza
  2. Negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Un esempio di caso vietato dalla normativa vigente è quello riferito alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e tossicodipendenza nei lavoratori; gli esami specifici volti a tale verifica, ad oggi sono regolamentati da una normativa specifica in cui viene specificato l’elenco delle mansioni e/o tipologie di attività per cui è previsto tale controllo da parte del Medico competente a valle del quale sarà emesso il relativo giudizio di idoneità. Quindi non tutti gli addetti possono essere sottoposti a tale esame specifico anche in caso di specifica richiesta da parte del datore di lavoro.

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