Skip to main content

L’ETICHETTA DELLA CARNE MACINATA

By 8 Gennaio 2014Novembre 22nd, 2023Sicurezza Alimentare, Varie2 min read
Dal 1 gennaio 2014 l’etichettatura delle carni macinate preimballate deve prevedere anche l’indicazione del tenore di materie grasse e il rapporto collagene/proteine della carne.
Il Reg. UE 1169/11 (allegato VI parte B) dà anche specifiche sui prodotti che possono essere definiti “carne macinata”.
Sono utili a tal proposito anche le denominazioni di vendita di carni macinate e di preparazioni di carni previste dal Reg. CE 853/04 (allegato I):
– Carni macinate: carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macinazione in frammenti che contengono meno dell’1% di sale
– Preparazioni di carni: carni fresche, incluse la carni ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche di carni fresche.
In base agli ingredienti aggiunti alla carne macinata è possibile valutare l’effettiva applicazione di quanto previsto dal Reg. UE 1169/11.
Estratto Reg. UE 1169/11-Allegato VI PARTE B
Requisiti specifici relativi alla designazione delle “carni macinate”
1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:

Tenore in materie grasse Rapporto collagene/proteine della carne (1)

– carni macinate magre7 %≤ 12 %
– carni macinate di
puro manzo
≤ 20 %≤ 15 %
– carni macinate contenenti carne di maiale≤ 30 %≤ 18 %
– carni macinate di altre specie≤ 25 %≤ 15 %

(1) Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina.

2. Oltre ai requisiti posti dall’All. III, sez. V, capitolo IV, del Reg. CE n. 853/2004, l’etichettatura reca le seguenti diciture:
– “percentuale del tenore in materie grasse inferiore a …”,
– ”rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …”.
3. Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante
l’apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all’art. 5, paragr. 1, del Reg. CE n. 853/2004.
Come sempre il Gruppo Maurizi offre supporto per effettuare le analisi dei prodotti necessarie alla corretta applicazione delle ultime normative, mettendo inoltre a disposizione i propri esperti per la redazione e/o revisione delle etichette.

Richiedi una consulenza

Leave a Reply

Richiedi una consulenza
icona-preventivo

Thank you for your upload