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MOG 231: obbligatorio sì o no?

By 11 Maggio 2017Luglio 25th, 2022Sicurezza sul Lavoro4 min read
mog 231

Partendo dal presupposto che in caso di commissione di uno dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/01 si procede con l’applicazione delle sanzioni e provvedimenti in esso previsti, l’adozione di un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) non è obbligatoria, resta un atto volontario e discrezionale dell’Impresa.

Tuttavia, una recente sentenza della Corte di cassazione ha “rischiato” di confondere le acque.

Per rispondere alla domanda “Il MOG 231 è obbligatorio?” quindi, va analizzata e compresa la sentenza della Corte di Cassazione del 12 Gennaio 2017 n. 9132.

(Per maggiori dettagli sul MOG 231 e sui vantaggi per le aziende rimandiamo invece a questa pagina)

 

mog 231 obbligatorio

 

Qual’è la vicenda dell’accertamento processuale?

La vicenda processuale ha ad oggetto la violazione delle disposizioni relative alla corretta gestione della documentazione, riguardante i rifiuti gestiti dall’Impresa.

Entrando nello specifico, agli amministratori ed all’impresa venivano attribuite le seguenti omissioni:

  • mancata conservazione presso l’impianto dei referti analitici dei rifiuti afferibili alla stessa;
  • mancata verifica dei rifiuti in ingresso necessaria per la corretta catalogazione degli stessi;
  • mancata conservazione dei registri di carico e scarico presso l’impianto;
  • mancata apposizione di idonea segnaletica presso i silos contenenti i rifiuti.

 

Mentre all’Impresa si contestava l’illecito amministrativo dipendente da reato, ex articolo 25-undecies del DLgs 231/2001, in quanto aveva reso possibile la consumazione, nel proprio interesse, del reato sopra indicato a causa dell’assenza di un Modello Organizzativo Gestionale riguardante:

  • le procedure da adottare per il rispetto degli adempimenti in materia ambientale;
  • le prassi operativo-decisionali da adottare per la designazione di un organo di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione dei piani.

 

ma non era un atto volontario l’adozione di un MOG ai sensi del DLgs. 231/01?

 

La sentenza offre interessanti interpretazioni della Legge in oggetto…

 

Cerchiamo di spiegare la sentenza

Di seguito cerchiamo di chiarire l’iter logico-argomentativo tracciato dai giudici di Cassazione nella sentenza in esame.

La Corte di Cassazione attribuisce diverse responsabilità ai vertici aziendali relativi alla scorretta gestione dei rifiuti.

I reati ambientali, oggetto di imputazione, sono relativi ai disposti indicati nell’art. 178 del Testo Unico Ambientale (di seguito TUA) secondo cui “la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.

Si rimanda anche alle prescrizioni presenti all’art. 183 del DLgs. 152/06 riguardo l’attribuzione della responsabilità degli amministratori nella gestione dei rifiuti e degli adempimenti ad essi connessi.

L’incriminazione legata all’art. 178 del TUA non fa altro che sottolineare quegli aspetti gestiti dai Modelli Organizzativi quali l’adozione di misure preventive alla commissione del reato, l’efficace attuazione delle stesse.

Pertanto, si inizia a chiarire l’ultima imputazione attribuita all’Impresa ossia la mancata adozione di procedure e di un organo di controllo e vigilanza al fine di prevenire i reati previsti all’art. 25 undecies del DLgs. 231/01 (reati ambientali).

 

Qual’e’ la novita’ della sentenza?

La Corte Suprema ha inteso punire un illecito amministrativo causato da un evidente difetto organizzativo che ha permesso, se non addirittura agevolato, la commissione di uno dei reati presupposto contemplati dall’art. 25 undecies del DLgs. 231/01.

Una delle novità, introdotte dalla sentenza oggetto di discussione, consta nel fatto che viene espressamente attribuito particolare peso all’adozione di un Modello Organizzativo per la gestione in maniera preventiva della commissione di uno dei reati previsti nel DLgs. 231/01.

Seppur l’adozione di tale Modello Organizzativo resta un atto volontario dell’impresa, la sentenza ne riconosce in maniera ufficiale il suo valore quale strumento necessario ed efficace per la prevenzione dei cosiddetti reati presupposto.

Il testo normativo pone, inoltre, l’accento anche su due attributi tipici dei Modelli Organizzativi quali la presenza di un organo di controllo e vigilanza e di procedure da adottare per garantire il rispetto dei dettami normativi in materia di ambiente.

 

L’efficacia esimente e il mog 231/01

In ambito antinfortunistico, risulta chiaro ed espresso dall’art. 30 del DLgs. 81/08 quali sono gli strumenti utili per garantire l’Efficacia Esimente in caso di commissione di reato, ossia l’adozione di un MOG 231/01 e di un Sistema di Gestione conforme alle Linee Guida UNI INAIL o al BS OHSAS 18001.

Negli altri ambiti di applicazione previsti dal DLgs. 231/01, quali quello ambientale ad oggi risultava meno chiaro quale potesse essere lo strumento per garantire l’efficacia esimente. Il Modello Organizzativo ai sensi del DLgs. 231/01 è strumento utile per prevenire qualsiasi reato contemplato nel testo di legge.

La sentenza in esame, mette in risalto che l’impresa che decide di non predisporre un Modello Organizzativo Gestionale, si assume il rischio che nel caso di commissione di uno dei reati presupposto possa essere incriminata di un’omissione da cui scaturisce l’illecito, per cui agevola la commissione del reato.

 

Allora buon MOG a tutti!

 

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