
Il 30 Aprile è una ricorrenza nota per coloro che effettuano la dichiarazione ambientali sui rifiuti.
Anche quest’anno, difatti, si dovrà procedere alla compilazione del modello per la dichiarazione riferita all’anno 2015.
In attesa dell’effettiva operatività del SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI), la cui entrata in vigore è prorogata al 31 Dicembre 2016, sarà necessario procedere con le consuete modalità di comunicazione dei rifiuti prodotti o gestiti nell’anno di riferimento precedente a quello della comunicazione.
Quali novità rispetto agli anni precedenti?
L’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) ambientale per il 2016, intervenuta mediante la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015 del DPCM 21 dicembre 2015 conferma, essenzialmente senza modifiche, il precedente modello di cui al DPCM 17 Dicembre 2014; la presentazione del MUD entro il 30 aprile 2016 avverrà pertanto con modulistica e istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nell’anno 2015.
Nonostante le medesime modalità operative di presentazione quest’anno si dovrà, in ogni caso, porre attenzione alla compilazione per via di alcuni interventi normativi introdotti riferiti alla gestione dei rifiuti, quali in particolare: Decisione (UE) n. 955/2014 nuovo elenco dei rifiuti e del Regolamento (UE) n. 1357/2014 sulle nuove regole per la classificazione dei rifiuti.
Proprio a fornire chiarimenti in merito a tali aspetti sono intervenuti alcuni approfondimenti dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) utili ad effettuare una corretta compilazione del MUD 2016 come prevista dal DPCM del 21 Dicembre 2015. Alcuni dei chiarimenti forniti da ISPRA riguardano:
- Nuovo elenco dei rifiuti: ai fini della presentazione del MUD 2016 occorre fare riferimento all’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della Direttiva 2008/98/CE allegato alla Decisione della Commissione 2014/955/UE;
- Integrazione per MUD Comuni: la trasmissione dei dati sulla raccolta dei rifiuti urbani, assimilati e di quelli raccolti in convenzione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’apposito sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere, compilando le specifiche schede e moduli;
- Compilazione informazioni sui materiali: viene chiarito che laddove l’autorizzazione, in regime ordinario, specifichi che il gestore produce materia prima seconda (MPS), questa dovrà essere inserita nella scheda materiali, in conformità quindi ai regolamenti europei riferiti all’end of waste.
- Impianti di trattamento mobile: i soggetti che gestiscono impianti mobili di smaltimento o di recupero devono presentare una dichiarazione unica con riferimento a tutte le attività svolte nel corso delle campagne autorizzate, sul territorio nazionale. La dichiarazione è presentata con riferimento alla sede legale dell’impresa, indipendentemente dal luogo di tenuta dei registri, indicando nei moduli RT il soggetto che ha conferito il rifiuto, anche se coincidente con lo stesso dichiarante.
- Integrazioni al MUD RAEE: si specifica l’obbligo della Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche da presentarsi solo dai soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 49/2014; coloro che gestiscono rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 sono tenuti a compilare esclusivamente la Comunicazione Rifiuti;
- Rifiuti da costruzione e demolizione: vengono fornite alcune indicazioni circa la corretta compilazione del MUD da parte delle imprese che svolgono attività inerenti i rifiuti da costruzione e demolizione. Tali chiarimento costituiscono altresì specifica risposta alle richieste avanzate dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con la lettera del 8 aprile 2016.
Modalità di invio
I soggetti obbligati di cui all’art. 6, c.2 della L. 70/1994, dovranno utilizzare il consueto modello dunque per le dichiarazioni da presentare da parte dei soggetti tenuti alla comunicazione dei dati sui rifiuti entro il 30 Aprile 2016. Ovviamente i dati saranno riferiti all’anno 2015.
In base al DPCM del 21 Dicembre 2015 il MUD ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento, in particolare:
- Comunicazione Rifiuti speciali riferita a:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
- Comunicazione Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Le seguenti Comunicazioni prevedono una presentazione esclusivamente via telematica:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli fuori uso
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
- Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio
La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it. Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell’Allegato 4 al DPCM. Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le specifiche dell’Allegato 4.
Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici. (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato).
Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
Semplificazioni
Si evidenzia, inoltre, che i soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.
La Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione.
Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.
Utilità: sito istituzionale – http://mud.ecocerved.it/
Software: http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/setup_mud2016.exe
Altri chiarimenti: http://mud.ecocerved.it/Home/AssistenzaEQuesitiMud
… aspettando il SISTRI
In attesa dell’entrata in vigore del SISTRI, quindi fino al 31 Dicembre 2016 (nuovo termine identificato dal DL 210/2015, convertito con legge 21/2016), nei confronti dei soggetti obbligati ad aderirvi non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006 e s.m. e i. , relative agli adempimenti previsti.
Nel transitorio, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, si continueranno ad applicare i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni.
In definitiva, dunque, durante il periodo transitorio è chiesto agli operatori di procedere in una gestione parallela degli adempimenti previsti ossia garantire la nuova gestione informatizzata della tracciabilità dei rifiuti (adempimenti SISTRI) ed effettuare, nel contempo, la consueta gestione cartacea composta dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dai formulari di trasporto e la compilazione della dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti.
Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.