Tutte le news sul Covid-19 per le aziende
Gruppo Maurizi da oltre 50 anni è al fianco delle aziende per supportarle a 360° con servizi personalizzati. Proprio per questa ragione abbiamo creato una pagina che racchiude tutte le news riguardo alle norme sul Covid-19.
Nuovo Decreto Legge – Riaperture e proroga dell’emergenza
Valido fino al 31 Luglio 2021
Tutta Italia
Aggiornato: 23 Aprile 2021
è stato pubblicato in Gazzetta Uffiale il decreto legge 52/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Di seguito i contenuti:
- Proroghe
È disposta la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio. L’allegato II contiene la tabella delle disposizioni di cui alle mie precedenti email che sono prorogate in conseguenza del nuovo termine dello stato di emergenza, tra cui: ü Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 18/2020 – DPIü Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 18/2020 – Cassa integrazioneü Articolo 83 del decreto-legge 34/2020, n. 34 – Sorveglianza sanitariaü Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 34/2020 – Lavoro agile Le disposizioni sono allegate alla mail 2. Zone gialle Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto 2 marzo 2021 3. Spostamenti Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni che si collocano nelle zone bianca e gialla. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonchè per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi. I certificati verdi consentiranno di derogare ad alcune restrizioni agli spostamenti (da definire)
4. Certificati verdi
Saranno introdotti certificati attestanti:
– lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
– la guarigione dall’infezione;
– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea. I dettagli sono all’allegato I
- Riaperture
Il decreto stabilisce il seguente cronoprogramma:
Scuola
- Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonchè, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.
Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinchè, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
Ristorazione
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 Spettacoli
A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala .A decorrere dal 1° giugno 2021, la disposizione si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso
Piscine e palestre
A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle palestre. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.
Eventi
È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentiti i convegni e i congressi
Centri termali e parchi divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento
6. Protocolli
Il documento elaborato dalla conferenza delle Regioni è disponibile a questo link: http://www.regioni.it/home/aggiornate-linee-guida-2773/
Decreto Sostegni
Tutta Italia
Aggiornato: 23 Marzo 2021
Principali misure di interesse:
Articolo 1
Codici ATECO
È eliminato il riferimento ai codici ATECO. In particolare, sono abrogati i commi 14 e 14bis dell’articolo 1 del decreto legge 37/2020 relativi al contributo a fondo perduto per i codici di gelaterie, pasticcerie, bar – 561030, 561041, 563000, 551000 –
Contributi a fondo perduto
È riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
– 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
– 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
– 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono definite modalità e tempi per la presentazione delle domande
IVA
L’avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la disposizione in base alla quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
Contributo attività nei centri storici
È modificata la platea dei destinatari: il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è circoscritto ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.
Articolo 4
Cartelle
È prorogato il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
Articolo 5
Adempimenti fiscali
Per gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nel 2020 per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.
È prorogata fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’articolo 145 del decreto-legge n. 34 del 2020. È prorogato fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione – disposta dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa.
Sono previste proroghe in materia di dichiarazione dei redditi precompilata 2021
Articolo 6
Utenze (articolo 6)
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”
Articolo 8
Cassa integrazione e licenziamenti
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale. È possibile richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. I licenziamenti sono sospesi fino al 30 giugno 2021. Per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1°luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.
Ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale è riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all’80% della retribuzione
lorda di riferimento. Le imprese del settore aeroportuale possono accedere alla cassa integrazione in deroga a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
Articolo 10
Lavoratori stagionali
Sono previste indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Articolo 15
Sorveglianza sanitaria
Sono prorogate fino al 30 giugno 2021 le misure di cui all’articolo 26 comma 2 del decreto legge n. 18/2020. È previsto che, qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, l’assenza del lavoratore è equiparata al ricovero ospedaliero
Articolo 17
Contratti a termine
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Articolo 29
Occupazione suolo pubblico (attività di ristoranti e mercati)
È prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione, prevista dall’articolo 9-ter, commi 2-3, del D.L. n. 137/2020, dal versamento del canone unico patrimoniale. L’agevolazione riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti
Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.
Ordinanza Misal – ripartizione zone
Tutta Italia
Aggiornato: 10 Maggio 2021
Le ordinanze MISAL, in vigore da oggi, dispongono il passaggio della Val d’Aosta in zona arancione e rinnovano la zona arancione per Basilicata, Calabria, Puglia.
Complessivamente la ripartizione è la seguente:
– Zona arancione: Valle d’aosta, Sicilia, Sardegna
– zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Bolzano, Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto
– Zona bianca: nessuna
Ordinanza Misal – ripartizione zone
Tutta Italia
Aggiornato: 03 Maggio 2021
Nuova ripartizione zone d’Italia in vigore dal 3 Maggio 2021:
– zona rossa: Valle d’Aosta
– zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna
– zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Bolzano, Trento, Toscana, Umbria e Veneto
– zona bianca: nessuna
Ordinanza Misal – ripartizione zone
Tutta Italia
Aggiornato: 26 Aprile 2021
Le Ordinanze dispongono:
la conferma della zona rossa per la Sardegna
il passaggio in zona arancione per Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta
il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni
a partire dal 26 Aprile, quindi, la ripartizione delle regioni è la seguente:
zona rossa: Sardegna
zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta
zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto
zona bianca: (nessuna regione)
Ordinanza Misal – ripartizione zone
Tutta Italia
Aggiornato: 19 Aprile 2021
L’Ordinanza dispone il passaggio della Campania in zona arancione e prorogano la zona rossa per Puglia e Val d’Aosta.
Complessivamente quindi la ripartizione è la seguente:
- area rossa: Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta
- area arancione: tutte le altre
Ordinanza Misal – ripartizione zone
Tutta Italia
Aggiornato: 12 Aprile 2021
L’Ordinanza dispone il passaggio in area rossa per la Sardegna ed in zona arancione per Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana.
Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.
Complessivamente, quindi, la ripartizione, a partire da oggi, è la seguente:
- area rossa: Campania, Puglia, Sardegna, Val d’Aosta
- area arancione: tutte le altre
Ordinanza Misal – ripartizione zone
Tutta Italia
Aggiornato: 8 Aprile 2021
L’ Ordinanza conferma, per 15 giorni, la zona rossa per Calabria, Emilia, Friuli, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta ed il passaggio in zona arancione per Marche, Veneto e Trento.
Per effetto del decreto legge 1 aprile alle regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure previste per la zona arancione.
Ordinanza Misal – ripartizione zone
Tutta Italia
Aggiornato: 29 Marzo 2021
Le Ordinanze dispongono il passaggio in area rossa per le Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta e rinnovano le misure per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento.
La Regione Lazio, invece, passa in area arancione da martedì 30 marzo a scadenza della vigente Ordinanza.
Per effetto del decreto Legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
La ripartizione la ripartizione delle Regioni, a partire da oggi, è la seguente:
- area rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Val d’Aosta e Veneto
area arancione: tutte le altre (Regione Lazio dal 30 marzo)
Ordinanza Misal – ripartizione zone Sardegna, Molise e Campania
Sardegna. Molise e Campania
Aggiornato: 22 Marzo 2021
Dispongono il passaggio in zona arancione per Sardegna e Molise e prorogano la zona rossa per la Campania.
La ripartizione attuale è la seguente:
-
- area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Veneto
- area arancione: tutte le altre
Decreto legge n. 2/2021 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021
Tutta Italia
Aggiornato: 14 Gennaio 2021
Il decreto legge stabilisce le seguenti misure:
- Proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021
- Conferma, fino al 15 febbraio 2021, del divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative
- Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, istituzione di una area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
Ordinanza Misal – Categorie regioni
Fino al 6 Aprile 2021
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento
Aggiornato: 12 Marzo 2021
Passaggio in area rossa di Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise. A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all’incidenza.
Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
Ordinanza Misal – Categorie regioni
Campania, Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto
Aggiornato: 8 Marzo 2021
Sono state pubblicate in GU le ordinanze MISAL per la classificazione delle regioni.
La prima dispone il passaggio della Campania in zona rossa, la seconda conferma la zona arancione per l’Emilia e dispone il passaggio in zona arancione di Friuli e Veneto.
La ripartizione attuale è la seguente:
- area gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta
- area arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto
- area rossa: Basilicata, Campania, Molise
- area bianca: Sardegna
Ordinanza Misal – aggiornamento zone arancioni
Abruzzo, Campania, Emilia, Liguria, Molise, Toscana, Bolzano, Trento, Umbria
Aggiornato: 20 Febbraio 2021
La ripartizione quindi è la seguente:
Area gialla: Calabria, Basilicata, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D’Aosta, Veneto
Area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia, Liguria, Molise, Toscana, Bolzano, Trento, Umbria
Nota Misal – Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2
Tutta Italia
Aggiornato: 17 Febbraio 2021
La nota è stata emanata in considerazione del fatto che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che devono essere monitorare per valutare la possibile influenza sui test antigenici
Con la nota, il Ministero comunica che:
- i campioni positivi a tali test in contesti a bassa prevalenza necessitano di conferma con un test molecolare o, in caso di mancata disponibilità di tali test molecolari, con un test antigenico differente, per eliminare la possibilità di risultati falsi positivi
- in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari, o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere per la conferma a test antigenici, quali appunto i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza)
- l’uso dei test molecolari basati su una combinazione di geni virali target che comprende il gene S, può essere di ausilio per lo screening della variante VOC 202012/01 (comunemente indicata variante UK), poiché alcuni test utilizzati correntemente, a fronte della positività al/i target non-S, risultano negativi al gene S, a causa della presenza nella variante di una delezione che determina la non rilevazione di questo target, rappresentando quindi un’indicazione per il successivo sequenziamento.
Decreto legge n. 12/2020 – Divieto di spostamento tra regioni
proroga fino al 25 Febbraio
Tutta Italia
Aggiornato: 15 Febbraio 2021
Il decreto proroga fino al 25 febbraio il divieto di spostamento tra regioni.
Ordinanza MISAL – Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
Aggiornato: 12 Febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che passano in zona arancione.
Ordinanza MISAL – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia
Puglia
Aggiornato: 11 Febbraio 2021
L’ordinanza porta la Puglia in zona gialla. Al link il testo.
Documento INAIL – La protezione da SARS-COV-2 per i lavoratori agricoli
Tutta Italia
Aggiornato: 9 Febbraio 2021
Al link il testo.
Proroga stato di emergenza
Valido fino al 30 Aprile 2021
Tutta Italia
Aggiornato: 13 Gennaio 2021
La delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.
Decreto Ristori Bis
Tutta Italia
Aggiornato: 9 Novembre 2020
Misure economiche
Le misure riguardano le attività di cui agli allegati 1, 2, 3 colpite dalle restrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Le disposizioni variano a seconda dell’ubicazione delle attività:
- uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse)
- scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni)
Vi segnalo, in particolare:
Contributi a fondo perduto (Articolo 1)
- È integrato l’elenco di cui al decreto legge 137/2020 (ristori). Le quote in tabella sono aumentate di un ulteriore 50% per i codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministero della salute
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Contributi a fondo perduto (Articolo 2)
- È riconosciuto un contributo a fondo perduto per la partite IVA che svolgono come prevalenti le attività in tabella e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute
Credito di imposta affitti commerciali (Articolo 4)
ü Per le attività di cui all’allegato 2 attività, e per i codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, con sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute, è previsto un credito di imposta per i mesi di ottobre, novembre, dicembre
IMU (Articolo 5)
- Non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO in allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute
Proroga versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Articolo 6)
- Per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori di cui all’allegato 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
Sospensione versamenti tributari (Articolo 7)
- Sono sospesi i versamenti che scadono nel mese di novembre relativi a ritenute alla fonte e IVA per:
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto , ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute
Cassa integrazione (Articolo 12)
- Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 18/2020
Sostegno a filiera agricola, pesca e acquacoltura (Articolo 21)
- È prorogato al mese di dicembre l’esonero di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020, ed è esteso alle seguenti attività:
Sostegno alla quarta gamma (Articolo 22)
- Per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Il contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali darà attuazione all’articolo
L’articolo sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo 81/08.
In particolare:
- Nel nuovo allegato XLVII – Indicazioni su misure e livelli di contenimento – Rispetto alla precedente versione, sono inserite le voci relative a impianti, attrezzature, sistema di funzionamento, rifiuti, altre misure
- Nel nuovo allegato XLVII – Contenimento per processi industriali – sono inserite le voci relative a impianti, attrezzature, sistema di funzionamento, rifiuti:
Per quanto riguarda gli effluenti, ecco un confronto tra le due versioni:
la circolare MISAL – Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo
Tutta Italia
Aggiornato: 31 Gennaio 2021
La circolare stabilisce che:
- il test molecolare deve essere eseguito sia per i contatti ad alto rischio che per quelli a basso rischio
- non bisogna interrompere la quarantena al decimo giorno
- nella settimana successiva al termine delle quarantena devono essere adottate tutte le precauzioni e deve essere contattato subito il medico in caso di sintomi
- l’isolamento virale delle varianti di SARS-CoV-2 deve essere effettuato nei laboratori P3 (livello di biosicurezza 3)
Nuova Ordinanza Misal classificazione delle regioni
Tutta Italia
Aggiornato: 23 Gennaio 2021
La ripartizione diventa:
Area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Trento, Toscana
Area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto, Marche, Piemonte, Sardegna, Puglia, Umbria, Valle D’Aosta
Area rossa: Bolzano, Sicilia
Ordinanza Misal classificazione delle regioni -Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Lombardia, Sicilia, Bolzano
Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Lombardia, Sicilia, Bolzano
Aggiornato: 16 Gennaio 2021
Area Gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;
Area Arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta;
Area Rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.
Restano in zona arancione, come da Dpcm del 14 gennaio 2021, le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto.
Ordinanza Misal zone arancioni – Lombardia, Veneto, Calabria, Emilia Romagna, Sicilia
Lombardia, Veneto, Calabria, Emilia Romagna, Sicilia
Aggiornato:8 Gennaio 2021
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le ordinanze MISAL che portano in zona arancione:
- Lombardia: clicca qui
- Veneto: clicca qui
- Calabria: clicca qui
- Emilia Romagna: clicca qui
- Sicilia: clicca qui
Rapporto ISS n. 62/2020 – Misure di prevenzione negli hospice e nelle cure palliative domiciliari
Tutta Italia
Aggiornato: 15 Dicembre 2020
Rapporto ISS n. 62/2020 “Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure palliative domiciliari”.
Ordinanza Misal – Categorie Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Abruzzo
Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Abruzzo
Aggiornato: 11 Dicembre 2020
L’ordinanza dispone la seguente classificazione delle Regioni:
- Gialla per Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte
- Arancione per Abruzzo
L’attuale ripartizione è quindi:
- area gialla: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
- area arancione: Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
- area rossa: (nessuna Regione)
Ordinanza orari attività – Regione Lazio
Valido dal 9 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021
Lazio
Aggiornato: 9 Dicembre 2020
L’ordinanza distingue tra le seguenti fasce:
- Le fasce F1A e F1B,quindi gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15.
- Le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15.
Le disposizioni si applicano anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali. Per tutte le attività sopramenzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’Ordinanza in questione.
Le disposizioni previste non si applicano al commercio su aree pubbliche, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all’interno delle stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso, come gelaterie, pizzerie a taglio e rosticcerie. Allo stesso modo sono esclusi dalle suddette disposizioni negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione come meccatronici, elettrauti, carrozzieri e gommisti. Esclusi anche parrucchieri ed estetisti, cartolerie, cartolibrerie, librerie che effettuano vendita di testi scolastici e ogni altra attività non espressamente menzionata.
Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista, invece, possono scegliere discrezionalmente una delle due fasce orarie di apertura previste. Pertanto si rende necessario prevedere l’obbligo di esposizione degli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività nonché alla scelta della fascia oraria. Per quanto concerne l’orario di chiusura, è revocata ogni precedente disposizione e si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
Le disposizioni dell’ordinanza non si applicano nelle giornate del 23 e 30 dicembre 2020 e del 4 gennaio 2021.
Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico
Tutta Italia
Aggiornato: Dicembre 2020
Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico locale pubblicato dall’INAIL.
Ordinanza Regione Abruzzo
Abruzzo
Aggiornato: 6 Dicembre 2020
L’ordinanza dispone che:
- il passaggio della Regione in zona arancione prima dei tempi stabiliti.
Sul provvedimento sono in corso valutazioni per la diffida da parte del Governo.
Ordinanza Misal – Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria
Aggiornato: 5 Dicembre 2020
L’ordinanza dispone che:
- le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla.
Ordinanza Misal – Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano
Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano
Aggiornato: 5 Dicembre 2020
L’ordinanza dispone che:
- Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione
Ordinanza Misal – Rinnovo delle misure restrittive per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte
Aggiornato: 5 Dicembre 2020
L’ordinanza rinnova le misure per:
- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.
Ordinanza Misal – Rinnovo misure restrittive per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania e Toscana
Valido fino al 3 Dicembre
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania e Toscana
Aggiornato: 27 Novembre 2020
L’ordinanza rinnova le misure per:
- Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche (arancioni)
- per Campania e Toscana (rosse)
Decreto Legge 157/2020- Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Tutta Italia
Aggiornato: 30 Novembre 2020
Ecco le disposizioni:
- Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (Articolo 1) Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020. In caso di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e di riduzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prorogato al 30 aprile 2021 (tale disposizione si applica, a prescindere da ricavi e compensi, anche ai soggetti che operano nei settori di cui agli allegati I e II del decreto legge n. 149/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
- Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (Articolo 2)In caso di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e di riduzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi: versamenti delle ritenute alla fonte versamenti IVA versamenti contributi previdenziali e assistenziali
- Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP (Articolo 3)Il termine è prorogato al 10 dicembre
- Proroga termini definizioni agevolate (Articolo 4)Il termine del 10 dicembre, di cui all’articolo 68 comma 3 del decreto legge 18/2020, è prorogato al 1° marzo 2021
- Contributo a fondo perduto (Articolo 6)Il contributo di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 137/2020 è esteso ai soggetti di cui all’allegato I
Le altre disposizioni riguardano indennità per specifici lavoratori ed incrementi di fondi statali.
Ordinanza Misal – Cambio di categoria per Calabria, Lombardia, Piemonte, Liguria e Sicilia
Valido fino al 3 Dicembre
Calabria, Lombardia, Piemonte, Liguria e Sicilia
Aggiornato: 27 Novembre 2020
L’ordinanza stabilisce il passaggio in:
- area arancione di Calabria, Lombardia e Piemonte
- area gialla di Liguria e Sicilia
Ordinanza Attività Commerciali – Regione Veneto
Regione Veneto
Aggiornato: 24 Novembre 2020
L’ordinanza stabilisce che:
In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
- esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
- esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
- esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
Ordinanza Misal – Classificazione delle regioni
Valido fino al 3 Dicembre
Bolzano- Basilicata- Liguria- Umbria
Aggiornato: 24 Novembre 2020
L’ordinanza MISAL rinnova, fino al 3 dicembre, le misure restrittive per provincia autonoma di Bolzano, Basilicata, Liguria, Umbria.
Ordinanza Misal – Classificazione delle regioni
Valido fino al 3 Dicembre
Calabria- Lombardia- Piemonte- Valle d’Aosta- Puglia- Sicilia
Aggiornato: 20 Novembre 2020
Il Ministero della salute ha firmato l’ordinanza per la classificazione delle regioni che rinnovano le misure relative a: Calabria (rossa), Lombardia (rossa), Piemonte (rossa), Valle d’Aosta (rossa), Puglia (arancione), Sicilia (arancione)
Nota Misal – Misure straordinarie per la rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari
Tutta Italia
Aggiornato: 17 Novembre 2020
La nota risponde a specifiche richieste da parte delle associazioni di categoria per la rideterminazione della durabilità dei prodotti alimentari compresi quelli congelati e surgelati, le modalità di etichettatura e la possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione.
La nota comunica che, in deroga alla normativa, le carni fresche, introdotte e/o prodotte entro il 16 novembre 2020 e rimaste invendute a causa del rallentamento del mercato a seguito dell’evoluzione dell’emergenza COVID-19, possono essere congelate entro la data di scadenza con indicazione della destinazione al consumo previa completa cottura e commercializzate esclusivamente sul mercato nazionale.
La deroga è riferita anche a carni che, a seguito di ordinativi/contratti antecedenti il 16 novembre, sono già state spedite da Paesi terzi verso l’Italia e sono ancora in viaggio.
Il congelamento delle carni e degli altri prodotti alimentari può essere condotto presso:
- lo stabilimento che li ha prodotti;
- uno stabilimento che ha proceduto al loro riconfezionamento;
- uno stabilimento che procede alla loro trasformazione ai fini della immissione sul mercato (ivi compresi gli esercizi operanti a livello del dettaglio e gli esercizi di ristorazione)
Ordinanza Misal – Aperture in porti e interporti
Valido fino al 3 Dicembre
Tutta Italia
Aggiornato: 17 Novembre 2020
L’ordinanza dispone l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, oltre che nei siti di cui agli articoli 1, comma 9, lettera hh), 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.
Ordinanza zona rossa – Regione Abruzzo
Abruzzo
Aggiornato: 16 Novembre 2020
L’ordinanza della Regione Abruzzo n. 106/2020 che sposta la regione in zona rossa.
Ordinanza grandi strutture di vendita – Regione Lazio
Valido fino al 30 Novembre
Lazio
Aggiornato: 13 Novembre 2020
L’ordinanza stabilisce che:
Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, di cui all’art. 15 comma 1, lettera l della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
Ordinanza centri commerciali – Regione Emilia Romagna
Emilia Romagna
Aggiornato: 12 Novembre 2020
L’ordinanza stabilisce che:
- Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole; b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari; b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita.
L’ordinanza stabilisce anche che
- L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali; e che è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi (Questa specifica disposizione è precedente all’ordinanza del Ministero della salute che colloca l’Emilia Romagna in zona arancione e che dispone, quindi, la chiusura delle attività di ristorazione e la possibilità di vendita solo con asporto).
Ordinanza Misal – Zone arancioni
Valido dall’11 Novembre fino al 26 Novembre
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria
Aggiornato: 11 Novembre 2020
Con l’ordinanza vengono spostate in area arancione le regioni:
- Abruzzo
- Basilicata
- Liguria
- Toscana
- Umbria
E nell’area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano.
Quindi la nuova ripartizione è questa:
- area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
- area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria
- area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
Ordinanza Orari attività – Liguria
Validità fino al 3 Dicembre
Liguria
Aggiornato: 10 Novembre 2020
Si dispone:
- chiusura, a Genova, delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici
- chiusura, a Genova, di esercizi di vicinato alimentare, artigiani alimentari, medie e grandi strutture di vendita alimentari dalle 21.00 alle 08.00.
Ordinanza Orari attività – Trento
Validità fino al 24 Novembre
Trento
Aggiornato: 1 Novembre 2020
Si dispone che:
- gli esercizi di ristorazione possono restare aperti negli orari fissati dal DPCM del 24 ottobre. Con l’ordinanza precedente, infatti, erano stabiliti orari più ampi rispetto a quelli del DPCM ovvero 5.00 – 20.00 per gelaterie e pasticcerie e 5.00 – 22.00 per i ristoranti
Ordinanza Coprifuoco – Valle D’Aosta
Validità fino al 24 Novembre
Valle D’Aosta
Aggiornato: 30 Ottobre 2020
Si dispone che:
- dalle 21.00 alle 5.00 è consentito spostarsi solo per motivi di lavoro, salute o necessità.
Ordinanza Orari attività – Bolzano
Validità fino al 24 Novembre
Bolzano
Aggiornato: 30 Ottobre 2020
Si dispone che:
- Tra le 22.00 e le 5.00 ci si può spostare solo per motivi di lavoro, salute, necessità;
- le attività commerciali al dettaglio sono consentite fino alle ore 18.00 e rimangono chiuse nei giorni festivi e di domenica. I negozi che vendono generi alimentari e generi di prima necessità sono esentati dall’obbligo di chiusura alle ore 18.00, ma rimangono chiusi nei giorni festivi e la domenica. Le attività commerciali al dettaglio situate in centri commerciali ai sensi del codice del commercio provinciale (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12) rimangono chiuse anche il sabato, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari
- le attività della ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con il consumo al tavolo, per un massimo di 4 persone per tavolo – salvo che siano tutti conviventi – e rimanendo nel locale solo il tempo strettamente necessario per la consumazione. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Le attività di somministrazione di bevande, le gelaterie e le pasticcerie rimangono chiuse il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
- È sempre possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita da asporto o con consegna a domicilio
Ordinanza vendita alcolici – Roma Capitale
Validità fino al 13 Novembre
Roma
Aggiornato: 26 Ottobre 2020
Si dispone:
- Divieto di vendita di alcolici dalle 21.00
Ordinanza Mense – Regione Veneto
Validità fino al 24 Novembre
Veneto
Aggiornato: 26 Ottobre 2020
L’ordinanza stabilisce che “ In attuazione della lett. ee) dell’art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione dell’allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive modifiche.”
- nessun vincolo di orario per le attività di mensa per una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione.
Ordinanza Coprifuoco – Regione Calabria
Validità fino al 13 Novembre
Calabria
Aggiornato: 25 Ottobre 2020
Si dispone:
- obbligo di spostamento dalle 23:00 alle 5:00 solo per necessità, salute o lavoro.
-> Leggi di più
Ordinanza attività commerciali – Bolzano
Validità fino al 24 Novembre
Bolzano
Aggiornato: 25 Ottobre 2020
Si dispone:
- orari ristorazione dalle 5:00 alle 20:00 apertura per i bar, gelaterie e pasticcerie, dalle 5:00 alle 22:00 apertura per i ristoranti con consumo al tavolo di un massimo di 4 persone;
- obbligo di consumazione al tavolo dalle 18:00.
-> Leggi di più
Ordinanza coprifuoco e attività produttive – Regione Sicilia
Validità fino al 13 Novembre