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Lo scorso 14 Giugno è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il tanto discusso Regolamento UE 848/2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

Innanzitutto due informazioni importanti: il suddetto regolamento abroga il Reg. CE 834/2007 ma fortunatamente abbiamo tempo fino al 01 Gennaio 2021 per l’applicazione.

La necessità di un nuovo regolamento nell’ambito dell’agricoltura biologica nasce dalla valutazione, da parte dell’Unione Europea, del fatto che il settore dell’agricoltura biologica si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni, non soltanto in termini di superfice utilizzata per questo tipo di produzioni ma anche in relazione al numero di aziende che hanno deciso di adottare questo metodo di produzione.

In base a queste valutazioni ci si è resi conto che il Reg. CE 834/07 doveva essere riesaminato, in modo da includere norme che corrispondessero meglio alle esigenze dei consumatori.

Almeno questi erano gli obiettivi che l’Unione Europea si era posta…

Il regolamento è un documento corposo di 92 pagine e include sia le norme generali, sia, negli allegati, le norme dettagliate di produzione, di raccolta, imballaggio, trasporto e stoccaggio.

Una novità importante riguarda il numero di ispezioni minime a cui deve essere sottoposto l’operatore da parte degli organismi di controllo.

Le verifiche dovranno essere con frequenza minima pari a una volta l’anno tranne nei seguenti casi:

  • i precedenti controlli dell’operatore o del gruppo di operatori interessato non hanno rilevato alcuna non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione per almeno tre anni
  • l’operatore o il gruppo di operatori sia stato valutato dall’organismo di controllo, sui requisiti del regolamento stesso, come aventi bassa probabilità di non conformità

In questi due casi l’intervallo di tempo tra due ispezioni non deve superare comunque i 24 mesi.

In caso di grave o ripetuta o persistente non conformità, le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono garantire che, oltre alle misure previste dall’art. 138 del Reg. UE 625/2017, all’operatore coinvolto sia vietato commercializzare prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il loro certificato sia di conseguenza sospeso o revocato.

novità mercato biologico

In merito alle importazioni, viene inoltre specificato che la commissione può concedere autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze nei paesi terzi tenendo conto delle differenze in termini di equilibrio ecologico nella produzione vegetale o animale, delle particolari condizioni climatiche, delle tradizioni e delle condizioni locali in tali zone.

Queste autorizzazioni specifiche possono essere concesse però per un periodo massimo rinnovabile di due anni.

Nell’ambito invece della libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea, il regolamento mette nero su bianco che le autorità competenti, le autorità di controllo e gli operatori di controllo non possono vietare o limitare la commercializzazione di prodotti biologici o in conversione soggetti a controllo da parte di altra autorità competente o di controllo o di un altro operatore situato in altro paese membro se i prodotti sono comunque conformi al presente regolamento.

Questi ultimi due aspetti sono i punti che più non hanno soddisfatto le necessità delle associazioni di categoria dei produttori.

Ricordiamo però, nel caso di produzioni trasformate, che le produzioni devono essere sempre separate fisicamente e temporalmente dalle produzioni convenzionali.

Per le specifiche sulle diverse tipologia di produzione e trasformazione rimandiamo agli allegati del regolamento, di cui riportiamo di seguito il link, vista la numerosità di tipologie di prodotti nel mondo vegetale o animale.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=IT

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