
La Legge del 22 maggio 2017 n. 81, entrata in vigore lo scorso 14 giugno, prevede importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro per alcune categorie di lavoratori, ovvero:
- Lavoratori autonomi,
- Studi professionali,
- Lavoro agile.
Quali sono gli aspetti più importanti ed innovativi della Legge 81/2017?
- Capo I “Tutela del lavoro autonomo”, art. 9 “Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”
Rispetto a quanto previsto dall’art. 54, comma 5 del DPR 22.12.86 n. 917 secondo cui ” le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”, l’art. 9 afferma:
“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità”
- Capo I “ Tutela del lavoro autonomo”, art. 11 “Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali”
Viene data Delega al Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge in oggetto, ovvero entro il 14 giugno 2018, uno o più decreti legislativi volti al riassesto e semplificazione della normativa vigente in sicurezza sul lavoro a tutela dei lavoratori facenti parte di studi professionali, secondo i seguenti criteri:
- “individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
- determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
- riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione;”
- Capo I “Tutela del lavoro autonomo”, art. 14, “Tutela della gravidanza, malattia e infortunio”
“La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente”.
- Capo II “Lavoro agile”, art. 18 “Lavoro agile”
Per lavoro agile o “smart working” si intende un rapporto di lavoro di tipo subordinato che può essere eseguito con modalità flessibile ovvero in parte all’interno degli ambienti di lavoro aziendali ed in parte in esterno, senza utilizzo di postazione fissa, nel rispetto della durata massima dell’ orario di lavoro, sia a livello giornaliero che settimanale, previsto dalla normativa vigente e dal contratto collettivo applicato.
Il comma 2 dell’art. 18 chiarisce che il datore di lavoro “è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
- Capo II “Lavoro agile”, art. 22 “Sicurezza sul lavoro ”
L’art. 22 è completamente dedicato alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori facenti parte della tipologia di “Lavoro agile” ed in particolare:
- “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;
- Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
- Capo II “Lavoro agile”, art. 23 “Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali”
L’art. 23 chiarisce il fatto che il lavoratore che svolge la sua attività in modalità di lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali correlati ai rischi lavorativi cui è esposto nel corso della prestazione effettuata in esterno ai locali aziendali.
Inoltre il lavoratore in oggetto ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro che avvengano lungo il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa stessa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e condizioni previste dalla normativa vigente.