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Le definizioni per il pane e la sua produzione

By 4 Febbraio 2025Sicurezza Alimentare3 min read
pane

Il 19 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale n. 131, che disciplina la denominazione di “panificio”, di “pane fresco” e dell’adozione della dicitura “pane conservato”. Questa norma, come si evince, stabilisce importanti definizioni riguardo al pane e alla sua produzione ed è entrata in vigore il 19 dicembre 2018. 

In questo articolo, analizzeremo le varie definizioni fornite dal Decreto, a chi compete vigilare sulla sua applicazione e quali sono le sanzioni previste per i trasgressori. 

Il Decreto interministeriale n. 131 del 2018 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269, è stato pubblicato il Decreto interministeriale n. 131 del 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e il Ministro della Salute. 

Questa legge si preoccupa di offrire chiaramente la denominazione di “panificio”, di “pane fresco” e “pane conservato” e vuole colmare il vuoto normativo generato dalla mancata emanazione di un decreto per la liberalizzazione dell’attività di produzione del pane. Vediamo quindi nel dettaglio cosa prevede questa norma. 

Cosa si intende per panificio?

Il Decreto interministeriale n.131 del 2018 all’articolo 1 fornisce finalmente la definizione di panificio: 

Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. 

Cosa si intende per pane fresco?

Viene inoltre fornita una distinzione precisa tra “pane fresco” e “pane conservato”. Il primo è definito all’articolo 2, comma 1, come il pane: 

preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante. 

Inoltre, al comma 2, viene chiarito che è da considerarsi “continuo” il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto. 

Cosa si intende per pane conservato?

All’articolo 3 è invece specificato che possiamo considerare “pane conservato” o “a durabilità prolungata” il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. 

In accordo con il Regolamento UE 1169/2011, recante disposizioni circa la fornitura di informazioni al consumatore sui prodotti alimentari, Questa tipologia di pane deve essere esposta in vendita in scomparti appositamente riservati e riportare in etichetta una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e consumo. 

Il mutuo riconoscimento

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (CE) n.  852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, il Decreto interministeriale n. 131 del 2018 all’articolo 4 stabilisce il principio del mutuo riconoscimento, ovvero che: 

 i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell’Unione Europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano. 

A chi compete la vigilanza su queste norme? 

Le funzioni di vigilanza spettano ai Comuni, alla Polizia locale e alle autorità competenti in materia igienico- sanitaria. 

Le sanzioni per i trasgressori 

Le eventuali violazioni di quanto previsto dal Decreto interministeriale 131/2018 sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nel modo che segue: 

  1. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,71; 
  1. in caso di particolare gravità o di recidiva, il sindaco del Comune di competenza può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni;  
  1. nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività, il sindaco può ordinare la chiusura di un esercizio. 
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