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Nuove definizioni per il pane e la sua produzione

By 2 Ottobre 2015Luglio 26th, 2022Sicurezza Alimentare2 min read
pane

Lo scorso 24 Settembre, nel corso della Conferenza Stato-Regioni che si è tenuta al Ministero degli Affari Regionali, è stata raggiunta l’intesa delle Regioni in merito allo schema di decreto che contiene il Regolamento che stabilisce delle importanti definizioni riguardo al pane e alla sua produzione.

 

Le novità apportate da questo Regolamento andranno finalmente a colmare il vuoto normativo creato dalla mancata emanazione del decreto in attuazione dell’ art. 4 del D.L. 223/06 (Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione del pane).

Viene finalmente fornita una definizione di ‘panificio’

che sarà inteso come “impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale”.

Viene inoltre fornita una distinzione precisa tra ‘pane fresco’ e ‘pane conservato’

E’denominato ‘fresco‘ il pane “preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante”.

Per processo di produzione continuo si intende il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

E’ invece definito ‘pane conservato‘ o ‘a durabilità prolungata‘ “il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità”.

Questo prodotto dovrà essere posto in vendita ed esposto in comparti appositamente ad esso dedicati e dovrà essere prevista la fornitura di informazioni al consumatore in merito allo stato del prodotto stesso, al metodo di conservazione ed alle modalità di consumo.

E’ evidente quindi che non sarà più possibile vendere come “fresco” il pane precotto e surgelato e che ha subito un completamento di cottura.

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