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Nuove Linee Guida per lo stoccaggio di rifiuti

By 18 Febbraio 2019Luglio 14th, 2022Sicurezza Ambientale3 min read
Sito 18.02

Con la circolare n.1121 del 21 gennaio 2019 il Ministero dell’Ambiente ha emanato le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi, negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, che annulla e sostituisce quella precedente ovvero la n. 4064 del 15 marzo 2018.

Questa circolare è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e cerca di rispondere ai frequenti e gravi episodi di incendi che hanno colpito gli impianti di trattamento rifiuti negli ultimi periodi.

 

Le tematiche principali sono le stesse della precedente Circolare n. 4064, ovvero:

  1. Modalità di gestione
  2. Prevenzione del rischio
  3. Contesto autorizzativo
  4. Garanzie finanziarie
  5. Prescrizioni generali da richiamare nei provvedimenti autorizzativi
  6. Controlli ambientali

 

A quali impianti si applicano?

Le Nuove Linee Guida che aggiornano e sostituiscono le precedenti, si applicano a:

  • Stoccaggi di rifiuti effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 e D15e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);

 

  • Stoccaggi di rifiuti in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestioneri conducibili ai punti da R1 a R12, ovvero ai punti da D1 a D14;

 

  • Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;

 

  • Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.

 

linee guida stoccaggio rifiuti

 

In merito alle modalità di gestione, la nuova circolare chiarisce inoltre che “la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un Direttore Tecnico, in possesso di una laurea o un diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione”.

Il Direttore Tecnico deve essere sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

Può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell’incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

 

Per quanto concerne la prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti, invece nel paragrafo 4, viene sottolineato che l’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi.

In particolare per ridurre e limitare il rischio incendio, assume grande importanza l’attività di prevenzione tramite:

  • L’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;

 

  • L’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;

 

  • Il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;

 

  • L’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

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