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Nuove misure per smaltimento rifiuti, pneumatici ed estintori

By 2 Settembre 2014Luglio 27th, 2022Sicurezza Ambientale, Varie4 min read
smaltimento rifiuti pneumatici

Misure urgenti per lo smaltimento rifiuti e proroghe alle scadenze per lo smaltimento dei pneumatici usati e per gli estintori sono tra le novità introdotte dal decreto legge 91/2014 noto come Decreto Spalma incentivi o Ambiente Protetto.

Con la conversione in legge (legge 11 agosto 2014 n.116 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014) del DL 91/2014 che detta disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, si affacciano numerose modifiche di cui vogliamo segnalarne in particolare alcune riguardo lo smaltimento dei rifiuti.

Il sito della Camera contiene una sintesi di tutte le nuove misure così come appaiono dal  testo coordinato del decreto legge 24 giugno 2014 n.91.

smaltimento-rifiuti-pneumatici1- L’art. 8 bis del Decreto legge (inserito in fase di conversione) sul contributo per il recupero di pneumatici fuori uso modifica l’art. 228 co 2 del Codice Ambiente (il corrispettivo di vendita, va assoggettato ad IVA e riportato in fattura in modo chiaro)

 2- Proroga per lo smaltimento dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate: tra le misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, il decreto legge (art. 11) sancisce la proroga di ulteriori 9 mesi (ai già previsti sei mesi) dell’obbligo di smaltimento dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate da parte dei detentori di tali sistemi.

Viene introdotto un nuovo formato per la denuncia da redigere da parte dei detentori di sostanze controllate, da inviare a Ministero dell’Ambiente e MISE entro il 30 settembre 2014 indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza.

La proroga sposta il termine per lo smaltimento al 12 gennaio 2016.

3- Applicazione del Sistri in Campania (art. 14) Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010.

La norma prevede che entro fine agosto dovranno essere adottate le semplificazioni previste dal Codice dell’ambiente, come di recente modificato. In particolare, si prevede che l’adozione di tali misure debba avvenire anche alla luce delle proposte delle associazioni imprenditoriali.

Al riguardo, si segnala che Confindustria ha già inviato al Ministero dell’ambiente un pacchetto di proposte riguardanti:

  • la trasmissione asincrona dei dati relativi alle movimentazioni di rifiuti;
  • l’eliminazione dei dispositivi USB e delle black box, come previsto anche dalla norma in commento;
  • l’utilizzo di sistemi di tracciabilità già in uso, come i GPS;
  • l’unificazione dei registri per le diverse attività svolte nelle unità locali;
  • il format della scheda cronologica e della movimentazione, che deve essere uguale al registro di carico e scarico e al formulario oggi utilizzato su supporto cartaceo.

4- Caratteristiche tecniche impianti termici civili (art. 11). L`articolo 285 del D.Lgs 152/06 è sostituito. La nuova versione dell`articolo è la seguente:“Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell`allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell`aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell`aria.”

Entro il 24 dicembre 2014 c’è l’obbligo di procedere agli adempimenti relativi l`integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall’articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 152/06.

L’obbligo riguarda gli impianti impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0.035 MW), in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del testo unico ambientale.

Il libretto di centrale previsto deve essere integrato, a cura del responsabile dell`esercizio e della manutenzione dell`impianto da un atto in cui si dichiara che l`impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’ articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286.

Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l`indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all`articolo 286. Il responsabile dell`esercizio e della manutenzione dell`impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all’autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

Gli impianti termici civili che, prima del 25 giugno 2014, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore.

Il titolare dell`autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall’articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all’adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell`autorizzazione è equiparato all’installatore ai fini dell`applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288.

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