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Nuove modalità di denuncia infortuni e malattie

By 9 Maggio 2016Sicurezza sul Lavoro3 min read
denuncia infortuni

Denuncia infortuni e malattie professionali, cos’è cambiato?

In breve, resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, mentre è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

denuncia-infortuni-nuove-modalità-di-adempimentoIl lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, nonché a denunciare allo stesso datore la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia; inoltre dovrà fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.

Com’era

Fino al 22 Marzo 2016:

Il datore di lavoro deve presentare all’Inail e all’Autorità di Pubblica Sicurezza la denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla data in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a 3 giorni.

Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio di durata inferiore a tre giorni; se però la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, la denuncia deve essere inviata entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato; alla denuncia cartacea deve essere allegato anche il primo certificato medico, mentre per la denuncia telematica non è necessario;

La denuncia può essere inviata sia in modalità cartacea (modello prelevabile sul sito dell’Inail – Assicurazione – Modulistica) sia in via telematica.

In caso di infortunio che abbia comportato la morte o il pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all’Inail per telegramma entro 24 ore dall’infortunio (all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dal verificarsi dell’evento).

Com’è

Dal 22 Marzo 2016 (successivamente all’entrata in vigore del decreto 151/2015):

l’obbligo di trasmissione all’Inail del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza” al lavoratore infortunato o “ammalato”.

Per consentire l’invio telematico dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Inail per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

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Non tutti i medici certificatori né tutte le strutture sanitarie che prestano la prima assistenza possono utilizzare la procedura telematica, ma solo quelli che ne avranno fatto richiesta all’Inail competente per territorio, attraverso il modulo che è messo a disposizione sul sito istituzionale.

La compilazione e l’invio telematico del Certificato medico si considerano validi se inviati entro le 24 ore del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

Il Datore di Lavoro dovrà comunque fornire l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali dati sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore.

Non ci sono cambiamenti, invece, in merito alle tempistiche di inoltro di denuncia infortuni all’Istituto.

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