
Il 26 giugno entra in vigore il regolamento della Commissione Europea n. 2018/831, “che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”.
Il nuovo regolamento modifica l’allegato I del Reg. 10/2011 ovvero l’elenco delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Prima di conoscere le modifiche introdotte da nuovo Regolamento richiamiamo alcuni aspetti generali della norma.
Cosa si intende per materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti?
Le materie plastiche sono sostanze macromolecolari ottenute da processi di polimerizzazione che vedono l’impiego di diversi composti, quali monomeri e altre sostanza di partenza, additivi, ecc.
Le plastiche destinati al contatto con gli alimenti e le sostanze impiegate nella loro fabbricazione devono essere oggetto di una valutazione dei rischi e devono ottenere una specifica autorizzazione all’impiego.
Chi ne autorizza o vieta l’utilizzo?
La valutazione dei rischi associati a tali sostanze è effettuata dall’EFSA che esprime pareri circa l’impiego, se possibile o meno, eventuali restrizioni e limiti di migrazione globale e specifica applicabili a ciascuna sostanza.
Solo le sostanze autorizzate possono essere impiegate nella fabbricazione dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (ad eccezione delle sostanze rientranti in stati non a diretto contatto con l’alimento e separati da esso da una barriera funzionale) ma la loro fabbricazione ed il loro utilizzo devono avvenire in conformità a norme generali e specifiche quali il Reg. (CE) n. 1935/2004, il Reg. (CE) n. 2023/2006 e il Reg. (UE) n. 10/2011.
Quali sono gli obblighi per gli operatori di settore?
Spetta agli operatori di settore, ovvero ai fabbricanti dei suddetti materiali e agli utilizzatori quali gli operatori del settore alimentare, garantire la conformità alle norme di riferimento.
In particolare:
– i fabbricanti devono produrre tali materiali nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices – GMP) a norma del Reg. n. 2023/2006, istituendo e implementando un sistema di gestione della qualità efficace e documentato al fine di garantire che i materiali e gli oggetti siano della qualità atta a renderli conformi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi necessari per l’uso cui sono destinati.
– gli operatori del settore alimentare devono garantire che la migrazione nei prodotti alimentari (globale e specifica) dai materiali e dagli oggetti sia conforme alle specifiche e alle restrizioni stabilite nella legislazione alimentare.
Ritornando al nuovo Reg. (UE) n. 2018/831 che modifica l’allegato I del Reg. 10/2011, si riportano di seguito le modifiche apportate:
– la rivalutazione della sostanza perclorato con un nuovo LMS (limite di migrazione specifica) ridotto da 0,05 mg/kg a 0,002 mg/kg;
– la rivalutazione della sostanza acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenile e di 4- (1,1-dimetilpropil)fenile con un nuovo LMS aumentato da 5 a 10 mg/kg di prodotto alimentare;
– l’approvazione di una nuova sostanza come MCA (sostanza che può essere utilizzata nei materiali a contatto), il 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6- dicarbossilato di dimetile se utilizzata come comonomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere da usare come rivestimento interno di materiale plastico multistrato
– l’approvazione di una nuova sostanza come MCA il [3-(2,3-epossipropossi)propil] trimetossisilano se utilizzata come componente di agenti plastificanti per l’apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto con i prodotti alimentari.