Le nuove regole del Testo Unico e il rischio vibrazioni
Dal 7 luglio sono entrate in vigore le nuove regole in tema di sicurezza sul lavoro a cui si devono adeguare i datori di lavoro pena sanzioni molto severe (pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro): le attrezzature di lavoro devono essere adeguate per il rischio vibrazioni al rispetto dei limiti di esposizione fissati dal TESTO UNICO SICUREZZA (art. 306 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal decreto legislativo 106/2009).
Le novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve.
Infatti, l’art. 201 del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i valori limite di esposizione e valori d’azione:
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ;
2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2 .
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 ;
2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.
Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il “livello giornaliero massimo ricorrente”, secondo un criterio in precedenza non previsto.