
A partire dal 2 settembre entra in vigore nella normativa italiana il D.Lgs. n° 159 del 1 agosto 2016 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.
Tale disposto normativo si prefigge l’obiettivo di estendere le tutele dei lavoratori agli effetti dei campi elettromagnetici presenti nei luoghi di lavoro.
Il disposto normativo in parola modifica e ridisegna il Capo IV, Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
In particolare sostituisce gli artt. da 206, 207, 208, 209 e 212 e inserisce il nuovo articolo 210 bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).
Il nuovo quadro normativo estende la valutazione dei rischi, in capo al datore di lavoro, agli effetti dovuti all’esposizione, dei lavoratori, alle radiazioni non ionizzanti ascrivibili alle frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz che possono determinare effetti acuti diretti (cambiamenti provocati in una persona dall’esposizione a un campo elettromagnetico), indiretti (dal contatto con conduttori sotto tensione non rientrano nell’ambito della direttiva relativa ai campi elettromagnetici).
Gli effetti dei campi elettromagnetici
Il tipo di effetto che i campi elettromagnetici hanno sulle persone dipende in primo luogo dalla frequenza e dall’intensità; anche altri fattori, come la forma dell’onda, possono essere importanti in alcune situazioni. Alcuni campi provocano la stimolazione degli organi sensoriali, dei nervi e dei muscoli, mentre altri causano un riscaldamento.
Gli effetti causati dal riscaldamento sono denominati effetti termici nella direttiva relativa ai campi elettromagnetici, mentre tutti gli altri effetti sono definiti effetti non termici.
La Direttiva prende in considerazione solo gli effetti acuti tralasciando quelli cronici, detti a “lungo termine”, di quest’ultimi difatti “non si dispone attualmente di prove accertate dell’esistenza di una relazione causale”.
Per quanto riguarda gli effetti “a breve termine” oggi vige una individuazione specifica di quelli definiti effetti biofisici diretti e indiretti conseguenti all’esposizione a campi elettromagnetici.
Gli effetti diretti..
Gli effetti diretti sono i cambiamenti provocati in una persona dall’esposizione a un campo elettromagnetico.
La direttiva relativa ai campi elettromagnetici prende in considerazione solo effetti ben noti che si basano su meccanismi conosciuti.
Essa distingue fra effetti sensoriali ed effetti sulla salute, considerati più gravi. Gli effetti diretti sono i seguenti:
- vertigini e nausea provocati da campi magnetici statici (connessi normalmente al movimento, ma possibili anche da fermo);
- effetti su organi sensoriali, nervi e muscoli provocati da campi a bassa frequenza (inferiore a 100 kHz);
- riscaldamento di tutto il corpo o di parti del corpo causato da campi ad alta frequenza (pari o superiore a 10 MHz); con vari GHz il riscaldamento si limita sempre più alla superficie del corpo;
- effetti su nervi e muscoli e riscaldamento causato da frequenze intermedie (da 100 kHz a 10 MHz).
..e gli effetti indiretti
Effetti indesiderati possono essere provocati dalla presenza nel campo elettromagnetico di oggetti che possono costituire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute.
I rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione non rientrano nell’ambito della direttiva relativa ai campi elettromagnetici.
Gli effetti indiretti sono i seguenti:
- interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici;
- interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori;
- interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe insuliniche;
- interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo;
- effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
- rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;
- innesco involontario di detonatori;
- innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
- scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra.
Valori limite di esposizione e valori d’azione
L’articolo 3 della Direttiva limita le esposizioni massime fissando valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali e gli effetti sanitari; tali effetti sono definiti negli allegati II (effetti non termici) e III (effetti termici) della direttiva relativa ai campi elettromagnetici. I VLE relativi agli effetti sanitari devono essere sempre rispettati.
Il superamento temporaneo dei VLE relativi agli effetti sensoriali e invece accettabile purche siano state fornite ai lavoratori le informazioni opportune e siano state adottate altre misure.
Nella maggior parte dei casi i VLE vengono definiti in termini di grandezze riscontrabili all’interno del corpo che non possono essere misurate direttamente ne semplicemente calcolate. Per questo motivo l’articolo 3 introduce livelli di azione (LA) fissati in termini di grandezze di campo esterne, piu facilmente rilevabili tramite misurazioni o calcoli.
I LA sono definiti negli allegati II e III della direttiva relativa ai campi elettromagnetici.
Se i LA non sono superati, si puo ipotizzare che le esposizioni siano conformi ai VLE e che non sono necessarie ulteriori valutazioni. In talune circostanze il superamento di alcuni LA puo essere accettabile.
Lavoratori esposti a particolari rischi
Alcuni gruppi di lavoratori sono considerati particolarmente a rischio per i campi elettromagnetici.
Tali lavoratori non possono essere protetti adeguatamente medianti i livelli di azione stabiliti nella direttiva relativa ai campi elettromagnetici e perciò i datori di lavoro devono valutare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori.
Di seguito alcune classi di lavoratori a rischio:
- Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (Active Implanted Medical Devices, AIMD);
- Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili passivi contenenti metallo;
- Lavoratori portatori di dispositivi medici indossati sul corpo;
- Lavoratrici in gravidanza.
La valutazione dei rischi
Un approccio utile alla valtuazione dei rischi si avvale dei seguenti step:
- preparazione;
- identificazione;
- valutazione;
- piano d’azione.
Con il primo step si analizza il contesto produttivo e le modalità di esposizione andando a individuare le mansioni a rischio, le modalità operative e le attrezzature utilizzate fonte di esposizione. Si procede quindi all’identificazione dei pericoli, delle misure di prevenzione, presenza di soggetti a rischio e presenza di lavoratori particolari.
Sulla scorta degli elementi acquisiti si effettua la valutazione dei rischi che potrà essere condotta con diversi gradi di complessità in base al metodo adottato.
Dalla valutazione si potranno quindi definire le strategie utili ad eliminare i rischi, laddove possibile, o a ridurli.
La valutazione potrà essere condotta attraverso misurazioni o calcoli.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.
Conclusioni
Il D.Lgs n.159 del 1 agosto 2016, “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE” introduce, nella normativa nazionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’obbligo alla valutazione dei rischi per gli effetti acuti (“a breve termine”) dovuti all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Tale obbligo decorre a partire dal 2 settembre 2016 e comporta, per il datore di lavoro, un periodico aggiornamento della valutazione (almeno con cadenza quadriennale o prima al manifestarsi di modifiche al processo produttivo che riguardano l’utilizzo di attrezzature o modalità operative o al manifestarsi di risultati della sorveglianza sanitaria che ne rendano necessaria la sua revisione).