
Decreto sicurezza e piano emergenza rifiuti:
nuovi Obblighi a carico dei Titolari degli impianti di gestione e trattamento rifiuti
Il DM 231/2018 convertito con L 132/18 denominato “decreto sicurezza” prevede
all’art.26-bis c.1 la redazione del Piano di emergenza interno per gli impianti
di stoccaggio e lavorazione di rifiuti.
I soggetti destinatari del provvedimento sono gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti,
nel Decreto non è stato specificato quali impianti sono esclusi quindi è inteso che
l’obbligo è esteso a qualsiasi impianto dedito a queste attività.
I titolari degli impianti hanno l’obbligo di redigere il piano di emergenza interna
entro il 04/03/2018 allo scopo di:
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1) Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e
limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
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2) Mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
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3) Informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
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4) Provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
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-> Il piano di emergenza interno và inviato al Prefetto che, ad un anno dalla ricezione del piano,
redige a sua volta il piano di emergenza esterno (salvo emanazione linee guida ministeriali).
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-> Il piano di emergenza interno và inviato inoltre, oltre al prefetto, presumibilmente anche
ad altre autorità che non sono elencate.
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-> Il piano di emergenza và aggiornato a intervalli regolari e comunque non superiore a 3 anni.
Non sono previste sanzioni per la mancata attuazione delle disposizioni di legge e non sono stati
inseriti richiami al D.Lgs 81/08 e del D.Lgs 152/06.
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