
Con la Decisione (UE) 2016/1892 del consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola, è stata autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo stesso che subentrerà all’accordo internazionale del 2005 sull’olio di oliva e sulle olive da tavola.
Tale accordo si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2017 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, salvo richiesta di proroga da parte del consiglio dei membri del COI (Consiglio Oleicolo Internazionale).
Cosa cambierà per i produttori di olio di oliva e olive da tavola con questo accordo?
In sostanza il nuovo accordo mantiene fermi gli obiettivi del precedente accordo del 2005 e non apporta modifiche a quanto stabilito circa le denominazioni e definizioni degli oli di oliva e delle olive da tavola.
La novità fondamentale sta nel fatto che l’accordo del 2015 getta le basi per un’organizzazione moderna e più efficiente in grado di rispondere alla continua globalizzazione ed evoluzione del mercato oleario.
L’accordo prevede, ad esempio, importanti cambiamenti in termini di funzionamento e procedure decisionali dello COI e prevede un maggiore impulso ad attività quali l’allargamento dell’Accordo anche ai membri consumatori (quali Brasile, Cina, Stati Uniti ed Australia) nonché l’adesione agli standard di qualità certificati dal COI da parte del maggior numero di nuovi paesi produttori, quali la Cina, per evitare che l’imposizione di standard nazionali penalizzi gli scambi internazionali di olio d’oliva.
Tale cambiamento dovrebbe assicurare una più efficace azione del COI a livello internazionale ed un più proficuo utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai paesi membri e da altri donatori, fondamentale per la valorizzazione del settore oleario che costituisce uno dei settori più rappresentativi e strategici di tutto il patrimonio agroalimentare italiano.