
Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi ha l’obiettivo di semplificare la normativa vigente ma, nello stesso tempo, rendere conforme il linguaggio utilizzato a quelli che sono gli standard internazionali.
L’art. 2 del decreto indica le attività a cui le norme tecniche in oggetto possono essere applicate, ovvero 34 delle 80 attività riportate nel Decreto del Presidente della Repubblica 151 del 2011 soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi come, ad esempio:
- stabilimenti ove si producono surrogati del caffè;
- zuccherifici e raffinerie dello zucchero;
- pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg;
- locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore ai 1000 m2, con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg.
Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi è applicabile alle nuove attività così come a quelle preesistenti alla data di entrata in vigore.
Nel caso in cui un’azienda effettui un intervento di ristrutturazione parziale e/o di ampliamento, le norme tecniche possono essere applicate solo se le misure di sicurezza antincendio presenti nella restante parte dell’attività, non oggetto di intervento, risultino compatibili con gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento da realizzare.
In caso contrario, il Decreto prevede che le norme tecniche vengano applicate all’intera attività.
Il Decreto sottolinea, inoltre, che le norme tecniche possono essere applicate anche per attività non riportate in allegato, quale utile misura preventiva in materia antincendio.
L’applicazione del Nuovo Codice Antincendio rimane comunque alternativa ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3 del D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139.
Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi prevede che i prodotti per uso antincendio siano:
- identificati dal produttore, che ne è responsabile
- qualificati in base all’uso previsto
- accettati dal responsabile dell’attività.
Per le attività in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi della normativa vigente, il decreto in oggetto non comporta alcun adempimento.