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Una recente sentenza di Cassazione, in tema di prevenzione infortuni, ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro di redigere e sottoporre a periodico aggiornamento il DVR verificando l’efficacia delle procedure di sicurezza stabilite e dando specifiche istruzioni operative agli addetti nonché fornirli di tutti gli eventuali dispositivi di prevenzione e protezione necessari.

La Sentenza ha confermato, quindi, il reato di omicidio colposo, ai danni di un operaio morto all’interno di un impianto di betonaggio durante lo svolgimento delle operazioni di lubrificazione delle parti interne, nei confronti dell’amministratore delegato, del direttore di stabilimento e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda presso cui svolgeva attività il lavoratore deceduto.

Il datore di lavoro ha obbligo indelegabile di redigere il documento di valutazione dei rischi aziendale ai sensi dell’arti. 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. valutando tutte le fonti di pericolo presenti in azienda, i rischi associati e la relativa entità nonché le misure di prevenzione e protezione da applicare per ridurre i rischi.

Quali sono le principali responsabilità dell’amministratore delegato dell’azienda in oggetto?

 

Il DVR – Documento di Valutazione dei rischi è risultato lacunoso di diversi elementi previsti a livello di normativa vigente ed, in particolare:

  1. Non sono risultati valutati i fattori di rischio relativi ad una attività svolta quotidianamente da parte dell’addetto ovvero l’ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento;

  2. E’ risultata assente una procedura di verifica, anche periodica, dell’efficienza delle sicurezze dell’impianto elettrico.

Inoltre i DPI – Dispositivi di Protezione Individuale non sono risultati idonei rispetto ai rischi specifici cui il lavoratore era esposto: il datore di lavoro è stato, quindi, inadempiente ai sensi all’art. 18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” secondo cui è obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale in base ai rischi lavorativi cui è esposto.

Obbligo DVR: quale è la principale responsabilità dell’RSPP aziendale?

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene nominato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; il ruolo dell’RSPP è quello di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo, come riportato in sentenza “opportune indicazioni tecniche per risolverli”.

Pur non avendo un potere decisionale e di spesa e sebbene la normativa non preveda dirette sanzioni penali a carico dell’RSPP in caso di inadempienza, in virtù di tale incarico l’RSPP può essere ritenuto responsabile, come anche riportato nella sentenza in questione

“in concorso al datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione”.

Si può concludere, quindi, che la Sentenza di Cassazione in oggetto costituisce una ulteriore conferma del fatto che il DVR non è un “semplice” documento ma un’analisi critica dell’organizzazione aziendale, dei processi produttivi, degli ambienti di lavoro ed attrezzature utilizzate dagli operatori.

A valle di questa analisi l’azienda deve mettere in pratica tutta una serie di misure di prevenzione e protezione volte sia al rispetto della normativa vigente ma anche e, soprattutto, a ridurre la probabilità di infortuni sul lavoro.

Non esiste da normativa una periodicità secondo cui aggiornare il documento di valutazione dei rischi; il DVR è un documento dinamico che deve essere costantemente aggiornato da parte dell’azienda in virtù di qualsiasi modifica aziendale che possa comportare un dei rischi aggiuntivi a livello di sicurezza e di salute ai lavoratori.

L’RSPP, pur non avendo poteri decisionali e di spesa, ha l’obbligo di collaborare con la direzione aziendale al fine di individuare tutti i fattori di rischio, elaborare procedure volte a minimizzare il rischio infortunio e malattia professionale ed un programma di miglioramento dettagliato finalizzato alla risoluzione delle non conformità riscontrate.

Il ruolo dell’RSPP è, quindi, moto delicato in quanto questi deve consigliare ed affiancare il datore di lavoro nelle scelte aziendali volte al rispetto della normativa cogente individuando, però, le migliori soluzioni rispetto alle necessità di aziendali.

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