
Obbligo dichiarazione nutrizionale:
chiarimenti dal Ministero sulle aziende esonerate
Il Reg. UE 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, a distanza di 6 anni dalla data della sua pubblicazione, sta per diventare applicativo in ogni sua parte.
Ricordiamo infatti che il Regolamento, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale.
L’obbligo di riportare i valori nutrizionali sull’etichetta dei prodotti alimentari rappresenta una delle principali novità apportate dal Regolamento europeo rispetto alla precedente normativa riguardante l’etichettatura degli alimenti, che invece prevedeva l’indicazione di una dichiarazione nutrizionale solo su base volontaria (salvo i casi in cui in etichetta fossero presenti claims nutrizionali).
Quali sono i prodotti su cui dovrà essere riportata la dichiarazione nutrizionale?
Il Reg. UE 1169/11 stabilisce che tale obbligo si estende ad ogni alimento preimballato, inteso come “l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta completamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio”.
Sono ovviamente esclusi da tale obbligo, quindi, tutti gli alimenti che non rientrano nella definizione di “preimballato” ossia gli alimenti sfusi o gli alimenti imballati nei luoghi di vendita per la vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
Inoltre, il Regolamento UE 1169/11 stabilisce, all’allegato V, quali sono i casi in cui la tabella nutrizionale non risulta essere obbligatoria.
Tra questi troviamo:
- I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
- le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- il sale e i succedanei del sale;
- gli edulcoranti da tavola;
- i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
- le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
- gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
- gli aromi;
- gli additivi alimentari;
- i coadiuvanti tecnologici;
- gli enzimi alimentari;
- la gelatina;
- i composti di gelificazione per marmellate;
- i lieviti;
- le gomme da masticare;
- gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
- gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore.
Quest’ultimo punto è risultato controverso e ha generato non poca confusione sia tra gli addetti ai lavori che tra le aziende che si sono trovate ad affrontare il difficile compito di adeguare le proprie etichette agli obblighi normativi.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute del 16/11/2016, ha dato chiarimenti in merito a questo punto della normativa, fornendo gli elementi necessari per l’interpretazione del punto 19 dell’Allegato V del Regolamento.
Nello specifico la circolare chiarisce che sono esentate dall’obbligo di una dichiarazione nutrizionale le aziende che effettuano la produzione artigianale di alimenti e le aziende che producono “piccole quantità” di prodotti alimentari.
Si tratta di piccole quantità se i produttori ed i fornitori, come nel caso delle imprese artigiane ed agricole, hanno i requisiti delle microimprese, cioè occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Rientrano, inoltre, nella deroga le imprese che producono “a livello locale”.
Dove il concetto di “livello locale” si riferisce alla presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore e può essere identificato, come già chiarito precedentemente dalle Linee guida al Regolamento CE 853/04 , “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
Resta invece esclusa dall’esenzione, e quindi soggetta all’obbligo di una dichiarazione nutrizionale, una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”.
L’esenzione si estende anche alla “fornitura diretta”, intesa come la cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”
Restano esclusi dalla deroga i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.
Anche la vendita al dettaglio, infine, viene ricompresa tra i casi in cui è possibile una deroga dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale.
Per commercio al dettaglio si intende “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
I chiarimenti forniti dalla circolare interministeriale rappresentano un passo importante per favorire le nostre imprese di produzione e trasformazione alimentare, alle prese con la crisi e con numerosi adempimenti burocratici, riconoscendone la qualità, l’importanza produttiva e l’identità territoriale, pur mantenendo allo stesso tempo saldo l’obiettivo primario di garantire la tutela della salute e degli interessi dei consumatori.
Resta ovviamente possibile, per le aziende che lo desiderino, indipendentemente dall’obbligo, riportare sulle proprie etichette una dichiarazione nutrizionale su base volontaria, al fine di ottenere ad esempio un vantaggio competitivo sulle aziende concorrenti o al fine di offrire un servizio più completo ai propri clienti.
Ricordiamo infatti che l’etichetta rappresenta uno strumento essenziale per l’informazione e la tutela del consumatore e le informazioni nutrizionali costituiscono un importante mezzo per effettuare scelte consapevoli e appropriate alle proprie necessità nutrizionali.