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Occhio all’allergene

By 7 Dicembre 2017Luglio 19th, 2022Sicurezza Alimentare5 min read
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Negli ultimi anni sono aumentati i casi di allergie alimentari in Italia ma anche, a più largo spettro, in Europa: almeno 17.000 persone sono affette da allergie alimentari, e il trend negli ultimi anni è in aumento.

Tra allergie e intolleranze alimentari, per il consumatore è difficile districarsi nel fare la spesa per trovare l’alimento che non sia pericoloso per la propria salute.

In suo aiuto, ormai già dal 2011, l’Unione Europea si è attivata con il Reg. UE 1169/11 (diventato obbligatorio dal 2014) rendendo più evidente la presenza di allergeni in un prodotto.

All’art. 9 paragrafo 1, lettera c, il legislatore europeo ha infatti previsto che le sostanze alimentari indicate nell’allegato II dello stesso regolamento vengano indicate in elenco ingredienti con un carattere diverso a quello utilizzato per gli altri componenti.

 

allergeni sul menù

 

Quali sono però queste sostanze alimentari e su quali basi è stato stabilito che sono allergeni?

Il seguente elenco, estratto dal Reg. UE 1169/11,  riporta le sostanze alimentari che sono definite allergene.

Colpisce l’assenza di alcuni alimenti di cui sentiamo spesso parlare perché allergeni di amici, colleghi o familiari (per esempio l’aglio, la pesca, ecc.).

E’ bene precisare che questo elenco è stato stabilito in base a studi statistici ed epidemiologici dei diversi paesi dell’Unione Europea in merito ai più frequenti casi di reazioni allergiche.

ALLEGATO II

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

  1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
  2. a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
  3. b) maltodestrine a base di grano ;
  4. c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
  5. d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  6. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
  7. Uova e prodotti a base di uova.
  8. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
  9. a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
  10. b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
  11. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
  12. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
  13. a) olio e grasso di soia raffinato;
  14. b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
  15. c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
  16. d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
  17. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
  18. a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
  19. b) lattiolo.
  20. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan, noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  21. Sedano e prodotti a base di sedano.
  22. Senape e prodotti a base di senape.
  23. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
  24. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
  25. Lupini e prodotti a base di lupini.
  26. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Ma nello specifico cosa significa veramente “mettere in evidenza con carattere diverso”?

Il produttore di un alimento preconfezionato deve verificare la presenza nella ricetta o all’interno di ingredienti composti di eventuali sostanze allergeniche e “scriverle” in grassetto o in corsivo o sottolineato o maiuscolo o evidenziato o con colore diverso, l’importante è che sia evidente e risalti agli occhi del consumatore in maniera chiara e veloce.

Lo scopo è proprio quello di individuare la presenza o meno dell’allergene a colpo d’occhio.

Per chiarire ancora meglio le modalità e per coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell’applicazione delle prescrizioni del Regolamento, la Commissione Europea ha pubblicato il 13.07.17 una Comunicazione riguardante proprio la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie.

Vediamo alcuni aspetti interessante di questa comunicazione:

Specifiche riguardo agli allergeni: per Uova si intendono le uova prodotte da tutti i volatili d’allevamento; con “latte” ci si riferisce al latte secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento; i microrganismi coltivati si un substrato che costituisce un allergene non devono essere considerati prodotti derivati da detti substrati

Modalità di indicazione: spetta all’operatore del settore alimentare stabilire quale modalità grafica utilizzare per indicare l’allergene. È però importante specificare che deve essere messo in evidenza il termine con il quale l’allergene è riportato in allegato II. Per esempio, nel caso del latte in polvere dovrà essere messo in evidenza soltanto la parola “latte”.

Ripetizione volontaria: Interessante notare come, prendendo in considerazione il Considerandum n. 47 del Reg. UE 1169/11 “L’esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sugli alimenti nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno stabilire criteri che aiutino gli operatori del settore alimentare e le autorità incaricate di far applicare la legislazione a trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sugli alimenti”, la ripetizione degli allergeni con diciture volontarie al di fuori dell’elenco ingredienti come “contiene ….” o la presenza di simboli o caselle di testo non sono possibili, proprio perché potrebbero fuorviare il consumatore.

E’ importante inoltre notare che anche in questa comunicazione purtroppo la Commissione non prende in considerazione le modalità di indicazione delle possibili contaminazioni crociate da allergene: il Reg. UE 1169/11 all’art. 36, comma 3  ha previsto che la Commissione adotti atti di esecuzione sulle modalità di indicazione delle informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze che causano allergie o intolleranze, ma ad oggi ancora non ne abbiamo notizie.

Infine consigliamo all’operatore del settore alimentare di verificare sempre l’effettiva “messa in evidenza dell’allergene”: molto spesso ciò che sembra evidente su file non lo è una volta stampato il packaging, e il “colpo d’occhio” non è più sufficiente!

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