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OGM ed indicazioni in etichetta

By 8 Agosto 2022Settembre 8th, 2022Sicurezza Alimentare4 min read
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Si è recentemente conclusa una consultazione pubblica finalizzata al miglioramento della legislazione europea in materia di OGM, anche in considerazione delle nuove tecnologie genomiche. Gli OGM sono, da sempre, oggetto di ampi dibattiti.

In Europa gli OGM sono coltivati in diversi Paesi, in particolare, la Spagna copre più del 90 % della superficie totale di mais MON 810; nei principali paesi americani esportatori (anche in Europa) di soia, per oltre il 90% si coltiva soia geneticamente modificata.

L’Europa si è comunque sempre opposta ai limiti o divieti di vendita e utilizzo di OGM sui singoli Stati membri. Quindi, anche in Italia, nonostante i divieti di sperimentazione e di coltivazione, è possibile commercializzare alimenti geneticamente modificati o contenenti OGM, nel rispetto delle regole di etichettatura.

A questo punto è evidente l’importanza che ha la trasmissione delle informazioni lungo tutta la catena alimentare per garantire che al consumatore finale giungano informazioni chiare e puntuali così da permettergli di fare scelte consapevoli.

 

Un po’ di storia

Il prossimo anno festeggerà mezzo secolo il primo esperimento condotto da Herbert Boyer e Stanley Norman Cohen che dimostrò la possibilità di trasferire materiale genetico da un organismo ad un altro (nel caso specifico dalla rana al batterio Escherichia coli). Nel 1983 vennero create le prime piante – tabacco e petunia antibiotico resistenti. Nel 1990, la Cina diventò il primo Paese a commercializzare un tabacco geneticamente modificato. Nel 1994 il pomodoro Flavr Savr (realizzato dalla Calgene in USA) fu la prima pianta approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) per il consumo umano.

Queste ricerche accolte e sostenute dall’entusiasmo della scienza non trovarono, però, conferma nel pubblico. In Europa, in particolare, accesi dibattiti e immaginifiche descrizioni di organismi mutanti per metà animale e per metà frutto, ostacolarono la loro diffusione. L’Unione europea scelse a quel punto di non scegliere una politica comune, ma di delegare ai singoli Stati membri ogni decisione in merito alla coltivazione o meno degli OGM. A distanza di quasi 40 anni dalla prima pianta transgenica l’Europa continua ad essere divisa tra Paesi che accettano e coltivano gli OGM e Paesi che vietano anche la sperimentazione.

 

 

Cosa si intende per OGM

Ai sensi della normativa europea, L’OGM è definito come un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È un organismo quindi che, grazie alle moderne biotecnologie, porta al suo interno materiale genetico di specie non correlate, in questo modo è possibile conferire a piante importanti, ad esempio, per l’alimentazione, caratteristiche che non posseggono in natura, come la resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi.

 

Quali sono le norme di riferimento

Le normative di riferimento in campo alimentare per il settore degli organismi geneticamente modificati sono i Reg. UE 1829/2003 e Reg. UE 1830/2003.

Il Reg. UE 1829/2003 stabilisce che gli alimenti e i mangimi possono essere immessi in commercio solo previa autorizzazione della Commissione europea. Gli alimenti e i mangimi autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione. Inoltre, il regolamento stabilisce i criteri di etichettatura e fissa a 0,9 % la soglia di OGM o prodotti GM che possono non essere indicati in etichetta in quanto la loro presenza è considerata accidentale o tecnicamente inevitabile.

 

Le informazioni in etichetta

Nel caso di presenza, oltre lo 0,9%, di alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o ancora, che sono prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da OGM, in etichetta vanno riportate le seguenti indicazioni:

a) se l’alimento consiste di più di un ingrediente, la denominazione «geneticamente modificato» o «prodotto da [nome dell’ingrediente] geneticamente modificato» appare tra parentesi nell’elenco di ingredienti immediatamente dopo l’ingrediente in questione;

b) se l’ingrediente è designato col nome di una categoria, la denominazione «contiene [nome dell’organismo] geneticamente modificato» o «contiene [nome dell’ingrediente] prodotto da [nome dell’organismo] geneticamente modificato» appare nell’elenco degli ingredienti;

c) se non vi è un elenco di ingredienti, la denominazione «geneticamente modificato» o «prodotto da [nome dell’organismo] geneticamente modificato» appare chiaramente sull’etichetta.

Non ci sono deroghe per confezioni di piccole dimensioni o per prodotti non preconfezionati.

L’etichetta, inoltre, deve informare obbligatoriamente anche in merito a ogni caratteristica o proprietà (es. aumentati livelli di vitamine o antiossidanti) che rende l’alimento GM diverso dalla sua “versione” tradizionale per:

1) composizione;

2) valore o effetti nutrizionali;

3) uso previsto dell’alimento;

4) implicazione per la salute di certi segmenti della popolazione;

oppure nel caso in cui possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

Il Reg. UE 1830/2003 stabilisce ulteriori indicazioni in merito all’etichettatura. In particolare, impone agli operatori di riportare per i prodotti preconfezionati e non preconfezionati, contenenti OGM o da essi costituiti, la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene [nome dell’organismo (degli organismi)] geneticamente modificato(a)».

 

Conclusioni

La recente consultazione riapre il dibattito su tali organismi. Restiamo in attesa, quindi, di conoscere l’evoluzione che questi alimenti avranno in Europa e di capire in che direzione, l’eventuale aggiornamento normativo a riguardo, ci spingerà.

 

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