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Olio di oliva: nuove sanzioni per la commercializzazione

By 23 Giugno 2016Sicurezza Alimentare2 min read
olio di oliva protetto piccolo

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 Giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 103 del 23 Maggio 2016 recante “disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (UE) n° 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’ olio di oliva e del Regolamento (CEE) n° 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti”.

Come avviene per qualsiasi Regolamento della Comunità Europea, il regime sanzionatorio viene affidato ai singoli Stati Membri, che hanno libertà di decidere importo e modalità di pagamento delle diverse sanzioni.

Il Decreto Legislativo entrerà in vigore il prossimo 1 Luglio 2016 ed andrà ad abrogare il precedente regime sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo n° 225/05.

Le principali novità del nuovo regime sanzionatorio riguarderanno tre aspetti principali:

  • L’istituzione di nuove fattispecie di violazione e di conseguenza un aumento delle tipologie di sanzione
  • Un aumento dell’importo di alcune sanzioni che sono state mantenute rispetto alla precedente normativa, con incrementi che oscilleranno tra le 4 e le 7 volte l’importo originario
  • Un cambiamento dell’Autorità Competente che irrogherà le sanzioni, con il passaggio dalle Regioni/Province Autonome al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), facente capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

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Lo stesso Ministero ha pubblicato sul proprio sito un documento con ulteriori specifiche e spiegazioni relative all’ applicazione delle sanzioni, precisando che a tutte le violazioni della norma previste dal Decreto sarà comunque applicata la diffida; si darà modo all’azienda cioè, laddove sia riscontrata una violazione sanabile, di provvedere a sanarla senza irrogazione immediata di sanzione.

L’Autorità Competente concederà invece all’azienda un tempo di 20 giorni per sanare la mancanza, scaduti i quali procederà a sanzionare l’illecito.

L’applicazione del concetto di diffida non sarà però applicabile laddove si riscontri una violazione reiterata nel corso degli ultimi tre mesi.

A fronte di maggiori tutele richieste a grande voce per uno dei prodotti più rappresentativi del nostro patrimonio enogastronomico, il legislatore ha deciso quindi di aumentare e inasprire le sanzioni, mandando in questo modo un messaggio chiaro e inequivocabile.

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