
È in discussione la data di “scadenza” dell’olio di oliva, per ora il testo è stato approvato dalla Camera dei Deputati (Legge Europea 2015/2016) e seguirà l’iter in Senato.
Si tratta di un Disegno di Legge, in attesa quindi di diventare un testo definitivo.
Sono già emersi tuttavia alcuni commenti relativi alle novità presentate, sui quali riteniamo giusto fare il punto della situazione.
Le novità intorno all’olio d’oliva:
Si è comprensibilmente generata preoccupazione laddove la notizia è stata presentata come “eliminazione della data di imbottigliamento dall’etichetta”.
Occorre però ricordare che attualmente non vi era alcun obbligo di indicare la data di imbottigliamento sull’etichetta degli oli di oliva, ma solamente la data di preferibile consumo, con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”, seguita dalla relativa data.
Quindi il consumatore non può aspettarsi di trovare su un olio comprato anche solo qualche mese addietro, la data di imbottigliamento.
Quello che in realtà è cambiato sono le modalità di attribuzione della data di preferibile consumo da parte del produttore o del confezionatore; mentre prima, per legge, la data di preferibile consumo non poteva essere superiore ai 18 mesi partendo dalla data di imbottigliamento, ora viene data facoltà ai soggetti interessati di stabilire tale data sotto la propria responsabilità.
La conseguenza più immediata è quella di non essere più in grado di risalire alla data di imbottigliamento dell’olio, partendo dalla data di preferibile consumo, cosa che potrebbe far storcere la bocca a molti.
Sarà quindi possibile trovare sul mercato, oli “più vecchi” di 18 mesi.
Una doverosa puntualizzazione deve essere fatta però sulla differenza tra la data di scadenza, superata la quale un alimento è ritenuto pericoloso per il consumo e la data di preferibile consumo, superata la quale l’alimento potrebbe perdere alcune delle sue caratteristiche organolettiche (è il caso dell’olio).
Dunque, se un produttore/confezionatore è ragionevolmente sicuro che il suo olio possa mantenere inalterate le proprie caratteristiche organolettiche per un periodo superiore ai 18 mesi, ora viene data facoltà a tali soggetti di mettere in commercio oli con una “vita prolungata”.
Questo non va necessariamente a detrimento del consumatore, fintantoché l’olio sia messo in commercio in condizioni idonee e che non perda le sue proprietà nel lungo periodo.