L’ indicazione dell’origine obbligatoria per l’ingrediente primario, quando questa sia diversa da quella del prodotto finito è oggi più vicina.
La commissione Europea ha elaborato un documento in bozza, con l’intento di adottare gli atti di esecuzione per l’applicazione dell’Art. 26 paragrafo 3 del Reg. U.E. 1169/11.
Il documento potrà essere soggetto a modifiche prima di essere approvato. Tuttavia è il primo passo della Commissione Europea, atteso da ben tre anni (originariamente tali atti avrebbero dovuto essere adottati entro il 13 Dicembre 2013), per colmare una lacuna rilevante del Regolamento U.E. 1169/11 e che sta ormai creando molti imbarazzi alle aziende dei diversi Paesi membri che trovano difficoltà per l’applicazione corretta del suddetto articolo.
Di seguito gli argomenti principali che sono stati presi in esame per la stesura della bozza:
- Verrà considerata quale indicazione di origine, qualsiasi dicitura, termine, immagine o simbolo anche quando essa figuri nel marchio aziendale
- Il Regolamento non si applicherà a quegli alimenti che abbiano un nome che, sebbene riporti una indicazione geografica, questa sia diventata parte integrante della denominazione dell’alimento
- Il Regolamento non si applicherà laddove altre norme della U.E. stabiliscano l’indicazione di origine (obbligatoria o volontaria) per particolari categorie di prodotti
- Qualsiasi indicazione geografica che derivi da un disciplinare di prodotto I.G.P., D.O.P. o simili, non sarà considerata indicazione di origine e quindi non farà scattare l’obbligo di indicazione di origine dell’ingrediente primario
- Il bollo C.E., assegnato alle aziende che producono alimenti di origine animale e che sono riconosciute ai sensi del Reg. C.E. 853/04, non sarà considerata indicazione di origine
- Non sarà consentito utilizzare, come indicazione di origine, aree geografiche di fantasia o che non siano immediatamente riconoscibili dal consumatore. Di contro, l’utilizzo di indicazioni geografiche che coprono il territorio di più stati membri, sarà consentito (es. “origine Tirolo”).
A seguito delle suddette considerazioni, sono stati proposti 6 articoli che costituiranno l’applicazione del Reg. U.E. 1169/11. Tra le novità più interessanti, sicuramente le modalità di espressione di origine dell’ingrediente primario (Articolo 3) che potrà essere in alternativa, una delle seguenti:
- “Origine U.E” oppure “Origine Non U.E.”
- “Origine (qualsiasi Regione all’interno di uno Stato membro, che sia facilmente riconoscibile dal consumatore)”
- “Origine (lo Stato membro o il Paese terzo)”
Quando si voglia indicare che l’ingrediente primario abbia una differente origine rispetto al prodotto finito, senza volerne specificare lo Stato di provenienza (Articolo 4), andrà riportata una dicitura simile a:
“(nome dell’ingrediente primario) non ha origine da (nome del Paese di origine del prodotto finito)”
Entrambe le diciture previste dagli Articoli 3 e 4 andranno riportate nello stesso campo visivo dell’indicazione di origine del prodotto finito, con un carattere di grandezza almeno pari al 75%, tuttavia con dimensioni non inferiori a quelle minime già previste dal Reg. U.E. 1169/11
La data di applicazione proposta sarà il 1 Aprile 2019, con la possibilità di commercializzare tutti gli alimenti messi in commercio o etichettati antecedentemente a tale data, fino ad esaurimento delle scorte.
Rimane tuttavia in sospeso la spinosa questione relativa alla definizione di ingrediente primario fornita dallo stesso Regolamento, che lascia più di un dubbio interpretativo.
È apprezzabile comunque che finalmente la Commissione abbia dato il via all’iter di questa nuova norma, che avrà comunque molto tempo per essere perfezionata al meglio.