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Origine degli alimenti in etichetta

By 9 Novembre 2023Sicurezza Alimentare5 min read
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La questione legata all’origine degli alimenti è un argomento che sta a cuore a molti. In particolar modo, è una tematica che trova terreno fertile laddove il territorio offre prodotti agroalimentari d’eccellenza, per i quali le aziende ritengono ci sia bisogno di maggiore tutela e una chiara evidenza anche in etichetta. 

Al di là delle richieste dei produttori, di fatto la presenza dell’origine degli alimenti in etichetta in passato è stata generalmente avversata dall’Unione Europea, fino a che non si è poi resa necessaria per arginare pericoli di natura sanitaria legati alle zoonosi: per esempio, l’epidemia di “mucca pazza” ha fatto sì che, con il Regolamento CE 1760/00 l’indicazione di origine delle carni bovine divenisse obbligatoria. 

Vediamo allora insieme quali sono le indicazioni di origine che devono essere obbligatoriamente riportate nell’etichetta alimentare per consentire al consumatore di compiere scelte consapevoli.

La situazione attuale

Attualmente, il riferimento normativo di più ampio respiro, nel quale venga affrontato il tema dell’origine, è il Regolamento UE 1169/11, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 

Rispetto all’indicazione dell’origine, tale Regolamento si esprime molto chiaramente all’articolo 26 paragrafo 2: 

“L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”. 

Le incertezze nel campo dell’indicazione di origine

Per completezza d’informazione, ci occorre evidenziare che il Regolamento UE 1169/11 ha portato luci e ombre nel campo dell’etichettatura: in particolare, quando si parla dell’indicazione di origine, molte sono le incertezze. 

Ad esempio, il medesimo art. 26, nel paragrafo successivo a quello sopracitato, recita:  

“Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:  

  1. è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure 
  2. il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.” 

Quanto riportato in questo paragrafo è stato successivamente approfondito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. 

La definizione di luogo di provenienza

A complicare ulteriormente la faccenda, contribuisce anche la definizione che sempre il Regolamento UE 1169/11 dà di luogo di provenienza, che viene descritto come: 

“qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il ‘paese d’origine’ come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del Reg. CEE n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento”. 

La menzione e il rimando a ulteriore Regolamento, il numero 2931/92, perdipiù oramai modificato e superato da altre normative, certamente non facilita il compito di chi voglia chiarirsi le idee. 

Per completare il quadro, quindi, è impossibile non citare la definizione di Paese di origine, così come riportata nel Regolamento UE 1169/11: 

“Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese” 

E ancora: 

“Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.  

Occorre ribadire come non siano mai sufficienti a conferire il carattere originario operazioni molto semplici quali:  

  • cambiamenti di imballaggio; 
  • la cernita; 
  • la riduzione in pezzi; 
  • il condizionamento;  
  • l’apposizione di marchi. 

Le categorie di alimenti per le quali è dovuto l’obbligo di indicazione di origine

Attualmente, dunque, l’obbligo di indicazione di origine è ancora dovuto solamente per quelle categorie di alimenti per i quali sia stata emanata normativa specifica, come ad esempio: 

Per tutti gli altri alimenti, nell’attesa di ulteriori specifiche da parte della Commissione Europea, è legittimo mantenersi in una situazione di attesa. 

Rimane inteso che, in particolari casi, l’indicazione dell’origine sia comunque da applicarsi. Ad esempio, volendo commercializzare un alimento che il consumatore identifica con un Paese e per il quale vengono fatti riferimenti in etichetta espliciti a quel Paese, allora in quel caso l’indicazione di origine diventerà obbligatoria, perché le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme possono far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’origine o luogo di provenienza (si riveda l’articolo 26 del Regolamento UE 1169/11 sopra citato).

Origine degli alimenti in etichetta: Scenari futuri

Dobbiamo segnalare che, in data 22 febbraio 2016, la Commissione Europea ha proposto una bozza di atti di esecuzione per quanto riguarda il sopra citato Art. 26 paragrafo 3, dalla quale è stato possibile estrapolare alcuni contenuti. 

Sembra che, in caso di materia prima di diversa origine rispetto al Paese di produzione, questa dovrà essere indicata con caratteri analoghi usando una delle due diciture: 

  • “prodotto in… con materia prima di origine/provenienza di …” 
  • “prodotto in… con materia prima di origine/provenienza diversa” 

Altra novità riguarda la “qualificazione” dell’origine geografica che dovrà essere del medesimo “livello” (Regione o Paese) per l’indicazione di produzione e di origine di materia prima. 

Specifichiamo che le modalità di veicolare le informazioni sono state esplicitate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, precisamente all’articolo 2. 

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