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Origine del grano: cosa prevede il Decreto

By 30 Dicembre 2024Sicurezza Alimentare3 min read
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Il 17 agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 191 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico recante disposizioni circa l’«Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per
paste di semola di grano duro». 

Ponendo le proprie fondamenta nel Regolamento UE 1169/11 riguardante le modalità di fornitura di informazioni sui prodotti alimentari al consumatore, questo decreto ha seguito un iter lungo e complesso, che ha portato alla definitiva applicazione in campo cerealicolo a partire da 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Decreto sull’origine del grano: qual è l’ambito di applicazione?

Le disposizioni del decreto si applicano alle paste alimentari di grano duro. Queste ultime sono ricavate dalla farina di grano, definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 9 febbraio 2001 nel modo che segue: 

il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 

Quando è entrato in vigore il decreto?

Il decreto è entrato in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione. Le disposizioni del decreto sono state inizialmente applicate in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, ma oggi – con il decreto del 19 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2024 – i regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024.  

Quali sono le indicazioni da riportare sull’etichetta della pasta? 

Sull’etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture: 

  1. «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;  
  2. «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro. 

Qualora le operazioni di coltivazione e molitura avvengano nei territori di più Paesi membri dell’Unione Europea o situati al di fuori di essa, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: 

  • «UE»;  
  • «non UE»;  
  • «UE e non UE». 

Tuttavia, se il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese, può essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro, «e altri Paesi»: ‘UE’, ‘non UE’, ‘UE e non UE’» a seconda dell’origine. 

Oltre a questo, l’indicazione di origine dei prodotti a base di grano fa riferimento all’articolo 26 del sopracitato Regolamento 1169/11 ed è obbligatoria nel caso in cui: 

l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nel­ l’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza. 

Il decreto precisa anche come devono essere apposte le informazioni?

 Sì, le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo. Inoltre, le indicazioni devono essere stampate in caratteri la cui parte mediana non è inferiore a 1,2 millimetri. 

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