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Origine del latte e dei prodotti lattiero caseari

By 26 Agosto 2024Sicurezza Alimentare3 min read
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Con il Regolamento UE 1169/2011 l’Unione Europea ha aperto una nuova strada della sicurezza alimentare, ponendo le basi per una corretta informazione ai cittadini europei circa la natura dei prodotti alimentari che vanno ad acquistare e consumare. 

Proprio in questo quadro si colloca il decreto del 9 dicembre 2016 con il quale è subentrato nella nostra legislazione l’obbligo di indicare l’origine della materia prima di latte e derivati in etichetta. 

L’obiettivo del Decreto è garantire la massima tutela e trasparenza per consumatori, informando con chiarezza circa la provenienza delle materie prime di molti prodotti, come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. 

In questo articolo, vediamo cosa prevede nello specifico la normativa, perché comprenderla e conoscerla ci rende consumatori attenti e consapevoli. 

Origine del latte: le diciture obbligatorie in etichetta

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del Regolamento UE n. 1169/2011, ha delineato le disposizioni relative all’indicazione di origine dei prodotti lattiero-caseari.  

Il Decreto del 9 dicembre 2016 riporta le seguenti diciture obbligatorie: 

  • “Paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”; 
  • “Paese di confezionamento: nome del paese in cui il prodotto è stato confezionato”; 
  • “Paese di trasformazione: nome del paese nel quale è stato trasformato il latte”. 

Nel caso in cui il latte abbia subito le tre operazioni nel medesimo Paese, è possibile utilizzare la dicitura “Origine del latte: nome del paese”.  

Le eccezioni

Fin qui le indicazioni principali, che costituiscono il cuore del Decreto, al quale però si devono aggiungere alcune eccezioni e casi particolari. 

Primo fra tutti, il concetto molto importante relativo al campo di applicazione del Decreto; infatti, trattandosi di una norma nazionale, regolamenta solamente la produzione delle aziende Italiane dei prodotti destinati al mercato interno. In altre parole, sono esclusi dal campo di applicazione tutti i prodotti fabbricati all’estero e tutti i prodotti fabbricati in Italia e destinati all’esportazione. 

Questo per evidenziare che è possibile trovare ancora in commercio in Italia prodotti senza l’indicazione di origine; in questo caso, il consumatore sa che di sicuro il prodotto non è italiano, ma non avrà altre indicazioni più particolareggiate riguardo l’origine. 

Altra eccezione riguarda i prodotti Dop e Igp: dal momento che questi hanno già specifici disciplinari di produzione, l’indicazione di origine e la natura delle materie prime è già garantita dal rispetto del suddetto disciplinare; pertanto, sono esentati dagli obblighi del Decreto. 

Il libero mercato

Se è vero che è sempre obbligatorio indicare il Paese di mungitura, è altrettanto vero che il Decreto prevede che – se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia – possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: 

  • latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei; 
  • latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei. 

Questa apparente mancanza di precisione nell’indicazione è dovuta al principio del libero mercato, sul quale la Commissione Europea fonda le proprie indicazioni relative all’origine dei prodotti: indicazioni troppo limitanti finirebbero, infatti, per ostacolare la libera circolazione delle merci. 

La posizione delle indicazioni in etichetta

Un aspetto prettamente pratico del Decreto riguarda, poi, il posizionamento in etichetta delle suddette indicazioni. Queste vanno riportate nel campo visivo principale, ben separate da altre indicazioni (anche di carattere grafico) che possano interferire con la leggibilità. 

Le sanzioni previste

L’articolo 5 del decreto è dedicato alle sanzioni applicate in caso di violazioni degli obblighi prescritti. La norma di riferimento per queste sanzioni è la legge n. 4 del 3 febbraio 2011, che prevede specifiche disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. È questo testo a stabilire che: 

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. 

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