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Origine del latte e dei prodotti lattiero caseari

By 29 Agosto 2016Sicurezza Alimentare2 min read
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Dopo l’ok ricevuto dalla Francia, anche l’Italia si è mossa per ottenere l’obbligo di indicazione di origine del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha presentato una bozza di Decreto alla Commissione Europea, nel quale sono stati delineate le disposizioni relative all’indicazione di origine dei suddetti alimenti.

Le diciture obbligatorie sono le seguenti:

  • “paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”
  • “paese di confezionamento: nome del paese in cui il prodotto è stato confezionato”
  • “paese di trasformazione: nome del paese nel quale è stato trasformato il latte”

In caso di latte che abbia subito le tre operazioni nel medesimo paese, è possibile utilizzare la dicitura: “origine del latte: nome del paese”

Fin qui le indicazioni principali, che costituiscono il cuore del Decreto, al quale però si devono aggiungere alcune eccezioni e casi particolari.

Primo fra tutti, il concetto molto importante relativo al campo di applicazione del Decreto; infatti, trattandosi di una norma nazionale, regolamenta solamente la produzione delle aziende Italiane dei prodotti destinati al mercato interno (in altre parole sono esclusi dal campo di applicazione tutti i prodotti fabbricati all’estero e tutti i prodotti fabbricati in Italia e destinati all’esportazione).

Questo per evidenziare che sarà quindi possibile trovare ancora in commercio in Italia prodotti senza l’indicazione di origine; in questo caso il consumatore saprà che di sicuro il prodotto non è Italiano ma non avrà altre indicazioni più particolareggiate riguardo l’origine.

Sarà sempre obbligatorio indicare il paese di mungitura, mentre qualora il confezionamento e la trasformazione avvengano in più paesi diversi dall’Italia, sarà possibile indicare ciò, mediante le diciture “origine del latte: paesi UE”  oppure “origine del latte: paesi non UE” o ancora “origine del latte: paesi UE e non UE”.

Questa apparente mancanza di precisione nell’indicazione, è dovuta al principio del libero mercato, sul quale la Commissione Europea fonda le proprie indicazioni relative all’origine dei prodotti: indicazioni troppo limitanti finirebbero infatti per ostacolare la libera circolazione delle merci.

Infine, la novità del Decreto che riveste un aspetto prettamente pratico, riguarda il posizionamento in etichetta delle suddette indicazioni; queste andranno infatti riportate nel campo visivo principale, ben separate da altre indicazioni (anche di carattere grafico), che possano interferire con la leggibilità.

Qualora il Decreto venga approvato, le sue disposizioni si applicheranno fino al 31 Dicembre 2018, salvo adozione da parte della Commissione Europea di norme diverse. I prodotti che non rispetteranno le disposizioni del Decreto saranno commercializzabili entro e non oltre il 1 Gennaio 2017.

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