
Il Ministero delle Politiche Agricole ha reso noto che sono stati firmati due decreti interministeriali riguardanti l’origine del grano per la pasta e l’origine del riso.
Entrambi gli atti entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Attendiamo pertanto la pubblicazione per saperne di più e aggiornare i lettori in merito all’argomento.
Questi atti, che arrivano sulla scia del Decreto inerente l’origine del latte emanato alcuni mesi fa, a detta del Ministro Martina sono un risultato storico, teso a garantire e a salvaguardare l’italianità dei nostri prodotti e delle nostre materie prime.
In attesa della pubblicazione ufficiale, iniziamo a dare alcune informazioni che sono utili per capire quali sono le informazioni che i produttori dovranno indicare in etichetta.
Cosa prevede il decreto relativo all’origine del grano e quanto tempo hanno i produttori per adeguarsi?
Innanzitutto occorre specificare che il Decreto si riferisce solamente al prodotto pasta secca e non alla pasta fresca.
I produttori interessati dovranno pertanto indicare sulle confezioni della pasta secca le seguenti diciture:
- Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
Le aziende hanno 180 giorni di tempo per adeguarsi e smaltire le confezioni già prodotte.
Cosa prevede il provvedimento relativo all’origine del riso?
Le confezioni di riso dovranno possedere un’etichetta che riporta le seguenti diciture:
a)”Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Anche per il riso il Decreto prevede una fase di adeguamento di 180 giorni.
In che punto dell’etichetta devono essere apposte le indicazioni sull’origine?
Devono essere apposte in un punto evidente sull’etichetta e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Cosa cambia per i consumatori?
I consumatori avranno finalmente la possibilità di conoscere l’origine della materia del grano e del riso; è indubbio che i decreti garantiscono una trasparenza maggiore rispetto al passato.
Occorre tuttavia capire se la materia prima italiana è sufficiente a garantire una qualità maggiore: grani di alta qualità provenienti da paesi stranieri sono utilizzati per diversi prodotti lavorati in Italia.
Se l’obiettivo è quello di rendere il consumatore sempre più consapevole di ciò che acquista, sarebbe utile, ai fini di una maggiore chiarezza e completezza informativa, che i produttori spiegassero, anche tramite i mezzi di comunicazione, le motivazioni della scelta della materia prima.