
In data 31.01.2020 è stata emessa dalla commissione Europea la comunicazione riguardo l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1169/2011.
Il documento dovrebbe fornire a tutti gli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali le linee guida necessarie per consentire la corretta applicazione delle disposizioni sull’origine dell’ingrediente primario, anche se purtroppo questo obiettivo non viene del tutto soddisfatto: dopo un paio di letture del testo le idee non vengono chiarite, visti i numerosi “condizionali” utilizzati.
La premessa fondamentale è quella di leggere tale comunicazione alla luce delle altre disposizioni previste dal regolamento e dal regolamento di esecuzione, prima fra tutte il divieto di fornire informazioni ingannevoli ai consumatori.
E’ necessaria quindi una grande interazione tra fornitore, aziende, consulenti per capire come affrontare l’argomento e come adeguare, se necessario, packaging e etichette.
Rimandiamo alla lettura del testo integrale che trovate al seguente link, per le specifiche previste:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1580828525306&uri=CELEX:52020XC0131(01)
In questa sede valutiamo la struttura del testo e gli argomenti che vengono trattati, così da fornirvi gli strumenti per una ricerca più veloce degli aspetti di interesse.
Il testo è strutturato in 4 sezioni principali, strutturate a domande e risposte (Q/A):
- Q/A circa il campo di applicazione dell’articolo 26
Due sono le condizioni principali per l’applicazione del Paese di origine, ovvero:
- L’esistenza di una indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento finale;
- Il fatto che questa indicazione del PO o del luogo di provenienza NON sia la stessa di quella riferita al suo ingrediente primario.
Vengono trattate quindi le diverse casistiche circa i riferimenti geografici presenti nella denominazione, nella ragione sociale dell’OSA, nei marchi d’impresa- registrati e non- nei claim “made in” “prodotto in” “prodotto di”, colori, simboli e bandiere, interazione tra regolamento d’esecuzione e normativa UE in merito a alimenti biologici.
2. Q/A circa l’identificazione dell’ingrediente primario:
L’identificazione segue il criterio quanti/qualitativo: nel prio caso, l’ingrediente primario rappresenta più del 50% dell’alimento, nel secondo caso l’ingrediente primario è quello associato abitualmente dai consumatori alla denominazione dell’alimento.
E’ possibile inoltre la presenza di più ingredienti primari o la possibile assenza di un ingrediente primario nell’alimento, o l’identificazione di un ingrediente primario con un ingrediente composto.
3. Q/A circa l’indicazione dell’origine e ai suoi livelli di precisione in etichetta (UE/Non UE/ Dichiarazione precisa dello Stato, tale da non indurre in errore o in confusione l’acquirente.
4. Q/A su collocazione e presentazione delle informazioni sul paese di origine dell’ingrediente primario, il quale deve essere espresso mediante parole, nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento, tante volte quante è ripetuta l’indicazione di origine sull’imballaggio. Vengono inoltre ribadite le modalità grafiche di espressione sull’etichetta.