
Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari:
bozza della disciplina sanzionatoria
Di recente la normativa dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stata oggetto di un’importante novità in tema di sanzioni.
E’ stato infatti pubblicato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni contenute nelle principali norme europee che regolamentano la materia.
Le sanzioni saranno infatti relative al Reg. CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, al Reg. CE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei suddetti materiali, al Reg. UE 10/2011 concernente i materiali ed oggetti di materia plastica, solo per citarne alcuni.
Si tratta di uno schema di decreto legislativo, ovvero di una bozza non definitiva che oltre a dettagliare le sanzioni, stabilisce nuovi requisiti in termini di etichettatura (art. 4), di rintracciabilità (art. 5) e di notifica (art.6) degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006.
Al link qui sotto trovate le tabelle che riepilogano la nuova disciplina sanzionatoria, indicando il riferimento normativo oggetto di violazione, la descrizione e l’importo della sanzione:
- Violazione dei requisiti disposti dal Reg. CE 2023/2006
In merito al Reg. CE 2023/2006, lo schema di decreto legislativo introduce importanti novità relative alla comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006.
In particolare, per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali ai sensi del Reg. CE 882/04, l’art. 6 comma 1 dello schema di decreto legislativo stabilisce che gli operatori economici di settore devono comunicare all’ASL gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge l’attività di distribuzione al consumatore finale.
Il comma 2 dell’art. 6 dispone che nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta all’obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi dei regolamenti CE n. 852/04 e n. 853/04, ovvero nel caso in cui sia anche impresa alimentare, la comunicazione all’ASL deve essere riportata nella medesima segnalazione.
Il comma 3 dell’art. 6 definisce i tempi entro i quali effettuare la comunicazione per tutti gli altri operatori già attivi: entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
- Violazioni di misure specifiche per alcuni materiali ed oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari
Il Titolo II dello schema di decreto legislativo è relativo alle sanzioni per le violazioni di misure specifiche per alcuni materiali ed oggetti.
Il Capo I del Titolo II stabilisce le sanzioni relative alle violazioni di obblighi riguardanti i materiali ed oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Il Capo II del Titolo II è invece dedicato al regime sanzionatorio per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti.
Il Capo III del Titolo II è invece dedicato al regime sanzionatorio per gli oggetti di materia plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.
Il Capo IV del Titolo II è infine dedicato al regime sanzionatorio per la violazione di altri obblighi specifici quali la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici nei materiali ed oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del Reg. CE n. 1895/2005.