
Entra in vigore il 18 novembre il DM 29 settembre 2016, n. 200 “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105”.
Tale decreto si riferisce agli stabilimenti a rischio di Incidente Rilevante, come definiti dall’art. 3 comma a) del D.Lgs. 105/2015, e definisce le modalità di consultazione della popolazione che il Prefetto è tenuto ad attuare nel redigere il Piano di Emergenza Esterno.
Aziende a rischio Incidente Rilevante
A seguito dell’incidente di Seveso, a fine anni ’70, che causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube tossica (diossina TCDD), sono state emanate specifiche normative per gli stabilimenti nell’ambito dei quali sono utilizzate alcune sostanze pericolose
E’ stata quindi posta grande attenzione ai gestori di quegli impianti che possono cagionare un incidente rilevante, ossia un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si può verificare durante l’attività dello stabilimento soggetto al presente decreto (vedi nota 1) e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Gli obblighi di informazione del gestore..
Al fine di prevenire tali situazioni i gestori di tali stabilimenti hanno l’obbligo di mantenere elevati gli standard di sicurezza ed in particolare sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.
Il gestore è tenuto a dimostrare, inoltre, l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal D.Lgs. 105/2015 (art. 12) nell’ambito delle ispezioni e i controlli effettuati dalle autorità competenti e di controllo.
Relativamente alle attività di informazione il gestore è tenuto inoltre a trasmettere la notifica agli Enti locali nelle forme e modalità predeterminate così da consentire loro di acquisire informazioni tra cui quelle annesse a:
- Inquadramento sito;
- Sostanze presenti nel sito e relative quantità detenute o previste;
- Analisi dei rischi riferibili alle varie condizioni tra cui quelle indotte da perturbazioni geofisiche e meteorologiche e relativa analisi degli scenari di impatto che possono avvenire all’interno e all’esterno del sito.
..gli obblighi di consultazione del Prefetto e la redazione del Piano di Emergenza Esterno
A fronte di quanto predisposto dal Gestore dello stabilimento è in capo al Prefetto l’obbligo di:
- predisporre il Piano Di Emergenza Esterna e, prima della sua adozione,
- procedere alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.
In base alle previsioni del nuovo DM 200/2016 è in capo al Prefetto provvedere alla consultazione della popolazione nel corso della revisione e dell’aggiornamento del piano di emergenza esterna.
Il Prefetto, sempre in base alle novità normative intervenute, deve rendere disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche mediante l’utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:
- “la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
- la natura dei rischi;
- le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
- le autorità pubbliche coinvolte;
- le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
- le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.”
La normativa prevede precise tempistiche per mettere a disposizione le informazioni alla popolazione: tutte le informazioni sopra riportate, difatti, devono essere messe a disposizione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell’inizio della consultazione.
Conclusioni
Il DM 29 settembre 2016, n. 200 “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105” è stato pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016.
A partire dal 18 novembre dunque sono definite le modalità per il Prefetto per la consultazione della popolazione che può avvenire per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.
Obiettivo della consultazione è quello duplice di informare la popolazione e le parti interessate circa i rischi e le azioni possibili per mitigare e ridurre le conseguenze di un incidente rilevante, da una parte, dall’altra quello di acquisire eventuali proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si dovrà tener conto ai fini della consultazione stessa.
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- Le categorie e le soglie delle sostanze pericolose che fanno scattare gli obblighi sono definite nell’ambito dell’allegato 1 di cui al D.Lgs. 105/2015 e s.m. e i.
- La presentazione della notifica tiene conto di tempistiche di presentazione e modalità di compilazione precise come riportate nell’ambito del D.Lgs. 105/2015.
- CTR, Regione, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’ISPRA, Prefettura, Comune, Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
- Ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b) DM 200/2016 si definisce “popolazione”: le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.