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Piano operativo di sicurezza (POS): cos’è e cosa prevede

By 22 Marzo 2021Sicurezza sul Lavoro3 min read
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Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice che operi all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, come definito nell’articolo 89 del decreto legislativo n. 81/2008, deve redigere il piano operativo di sicurezza (POS) se all’interno del cantiere sono svolte le attività di cui all’allegato X del decreto stesso:

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

POS, cos’è e a cosa serve

Il POS un documento che il datore di lavoro deve obbligatoriamente redigere per tutelare la sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri. È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere interessato. Il POS è stato istituito con il DPR 222/03 ed è attualmente dal decreto legislativo n. 81/2008 che ne stabilisce, all’allegato XV, i contenuti minimi.

POS, cosa prevede in base alla normativa

Il POS deve necessariamente contenere le informazioni minime stabilite dalla legge:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
  • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  • il nominativo del medico competente ove previsto;
  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  1. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  2. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  3. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  4. l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza; (506)
  5. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  6. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  7. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  8. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  9. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il POS rappresenta una valutazione dei rischi preventiva, il coordinatore per la sicurezza di cantiere del committente dei lavori apporta le necessarie integrazioni in un documento contenente rischi e misure di prevenzione e protezione.

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