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Piscine: i controlli per un’Estate sicura

By 22 Maggio 2017Luglio 25th, 2022Sicurezza Ambientale7 min read
piscine sicurezza

La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di trento e bolzano, attraverso l’Accordo del 16 gennaio 2003 “Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio”  indica i criteri e le procedure da rispettare nell’ambito della valutazione dei rischi collegati all’utilizzo delle piscine.

Come evidenziato da tale Accordo, per piscina si definisce “un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi”.

 

Le varie classificazioni delle piscine

Dal punto di vista igienico-sanitario, le piscine vengono classificate secondo i seguenti criteri:

  1. destinazione;
  2. caratteristiche ambientali e strutturali;
  3. tipo di utilizzazione.

 

piscine sicurezza

 

In base alla destinazione d’uso possiamo trovare:

  • piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica: Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);

piscine ad uso collettivo inserite in strutture già’ adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio della collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;

– gli impianti finalizzati al gioco acquatico.

  • piscine destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti
  • piscine ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale

 

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

  • scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
  • coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
  • di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
  • di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

 

Se si prende in considerazione la loro utilizzazione, si individuano le seguenti tipologie di piscine:

  • per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali e’ destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
  • per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali e’ destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
  • ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
  • per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
  • polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
  • ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
  • per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
  • per usi curativi e termali, nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalita’ con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attivita’ di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

 

 

Disposizioni, controlli e procedure per le varie tipologie di piscina e acqua

Le disposizioni presenti all’interno dell’Accordo Stato-Regioni interessano tutte le piscine di proprietà pubblica o privata individuate nell’elenco precedente, ad esclusione delle piscine ad uso riabilitativo e curativo termale, e riportano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

Le regioni elaborano delle loro specifiche disposizioni per disciplinare sia le caratteristiche strutturali che quelle gestionali delle piscine.

Gli impianti possono essere alimentati con:

  • acqua dolce (superficiale o sotterranea);
  • acqua marina;
  • acqua termale.

 

Gli impianti alimentati con acque termali e marine vengono disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.

Il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischi in cui e’ considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività.

Il responsabile deve anche tenere a disposizione delle autorità incaricate dei controlli i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo:

  • un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l’indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
  • un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente:

– gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;

– la lettura del contatore installato nell’apposita tubazione di mandata dell’acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;

– le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell’acqua;

– la data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua;

– il numero dei frequentatori dell’impianto.

 

Qualora, in seguito all’auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali.

Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute, il titolare dell’impianto deve darne tempestiva comunicazione all’Azienda unità sanitaria locale.

I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall’Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza.

Qualora l’autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, disporrà che vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all’eventuale chiusura dell’impianto.

Le acque utilizzate nell’impianto piscina vengono classificate come segue:

  • acqua di approvvigionamento: e’ quella utilizzata per l’alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;
  • acqua di immissione in vasca: e’ quella costituita sia dall’acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
  • acqua contenuta in vasca: e’ quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

 

L’acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l’acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull’acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

I requisiti di qualità dell’acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all’acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano.

L’acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l’anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

Relativamente ai punti di prelievo delle acque:

  • ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO: campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
  • ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA: campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
  • ACQUA IN VASCA: campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca

 

Temperature, illuminamento, umidità e velocità dell’aria

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell’aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell’acqua in vasca.

L’umidità relativa dell’aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell’aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio dell’aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell’aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d’acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l’illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di illuminazione di emergenza.

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