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Piu’ frutta nelle bevande analcoliche a base di arancia

By 12 Luglio 2017Sicurezza Alimentare2 min read
Arance per succhi

Il Parlamento ha approvato in via definitiva la norma che innalza il contenuto minimo di succo d’arancia (o dell’equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere) da 12 g a 20 g per 100 cc nelle bibite analcoliche “prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino”.

È stata pubblicata infatti, nella Gazzetta Ufficiale di Maggio, la “Comunicazione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea dell’articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta”.

 

arance per succhi

 

Tale disposizione si applica alle sole bevande prodotte in Italia e non si applica a quelle destinate agli altri Paesi dell’Unione Europea o a Paesi Terzi.

L’obiettivo della norma è in primo luogo quello di tutelare la salute dei consumatori fornendo prodotti con un maggior contenuto di nutrienti (un maggiore quantitativo di arancia consentirebbe infatti il raggiungimento del fabbisogno giornaliero di vitamina C) e promuovendo quindi stili alimentari più corretti e più sani.

L’innalzamento del contenuto di succo d’arancia mira inoltre a valorizzare la produzione di agrumi italiana e ad offrire il giusto riconoscimento e la giusta tutela alle bevande di maggior qualità, impedendo l’utilizzo di denominazioni che richiamano la presenza di succo d’arancia per bevande che non rispondono al contenuto richiesto di agrume e che invece contengono prevalentemente acqua, zucchero e aromi artificiali.

Si tratta quindi di un passo importante nella difesa degli interessi e delle aspettative dei consumatori, nonché della loro salute.

Accanto alle associazioni che sostengono questa scelta, però, ci sono anche pareri diametralmente opposti che affermano che la normativa, applicandosi solo a chi produce in Italia (e non a tutti i produttori dell’Unione Europea), potrebbe rappresentare una limitazione e un vincolo per i produttori italiani di bevande analcoliche rispetto alle aziende straniere, con il rischio di penalizzare la produzione italiana e di favorire l’importazione di bibite prodotte fuori Italia perché vendute a  prezzi più competitivi data la quantità di succo notevolmente inferiore.

In ogni caso i produttori italiani dovranno cominciare il processo di adeguamento delle produzioni e delle etichette, perché le disposizioni sul contenuto di succo di arancia saranno applicabili a partire dal 6 marzo 2018, solo le bevande prodotte prima della data di inizio dell’efficacia del provvedimento e prive del contenuto minimo obbligatorio potranno essere commercializzate fino all’esaurimento delle scorte.

Va ricordato infine che la norma si riferisce alle sole bevande analcoliche vendute con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino e non anche ai succhi di frutta che sono diversamente regolamentati.

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