E’ recente la notizia di un maxi sequestro da parte del Corpo forestale dello Stato di oltre 2.000 confezioni di funghi porcini secchi con etichettatura irregolare ritirati dal mercato in vari esercizi commerciali a Ravenna, Bologna, Potenza, Matera. Più di 40 chilogrammi di funghi spacciati per “made in Italy” e invece provenienti dalla Macedonia e dalla Romania ritirati dagli scaffali delle rivendite al dettaglio o scovati nei magazzini di una ditta dell’hinterland ravennate dedita alla distribuzione e al commercio dei prodotti.
Non è proprio la stagione per incappare in funghi porcini freschi, però, se proprio si trovano, magari un occhio alla tracciabilità non è male darlo! Specie se qualche dubbio è lecito. Se per i funghi porcini secchi l’etichetta garantisce la provenienza e lo stabilimento di lavorazione, non è così per quelli freschi.
Le indagini, partite da confezioni di funghi secchi scaduti (il massimo consentito è di 12 mesi dal confezionamento) trovati in un esercizio commerciale del capoluogo lucano, sono poi proseguite sull’intero territorio nazionale. Il titolare, denunciato per reato di frode nell’esercizio del commercio, rischia la reclusione fino a due anni o sanzioni che superano i duemila euro.
Eppure ci sono norme che regolano la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. La Legge n.352/1993, il DPR n.376/1995 e leggi regionali ne hanno disciplinato in materia organica la raccolta e commercializzazione. Il prodotto fersco in vendita deve essere stato obbligatoriamente sottoposto al controllo sanitario da parte dell’Ispettorato Micologico dell’ASL competente e quindi certificato.
Ogni cassa di funghi deve essere quindi sottoposta a controllo micologico sanitario al termine del quale l’Ispettorato applica su ogni contenitore un cartellino originale numerato che riporta data della visita, quantitativo controllato, specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo, timbro e firma della Asl di appartenenza. Il cartellino deve accopmpagnare il prodotto in tutte le fasi di commercializzazione o di utilizzo per la ristorazione.Le norme dettano inoltre che la vendita è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata escusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte dei servizi S.I.A.N. delle Asl nazionali.