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Porcini secchi irregolari

By 7 Febbraio 2025Sicurezza Alimentare, Varie4 min read

I funghi porcini sono una vera prelibatezza autunnale e noi italiani li amiamo moltissimo, sia secchi che freschi: pensate che siamo, nel mondo, i primi consumatori in assoluto di funghi porcini. 

Quello che forse non tutti i consumatori sanno è che, per legge, i funghi porcini secchi sono gli unici che possono essere venduti sfusi, a differenza di tutte le altre specie che possono essere in commercio soltanto confezionate. 

È probabilmente per questo motivo che le irregolarità maggiori nel settore agroalimentare che i porcini secchi risultano spesso irregolari durante i controlli delle Autorità competenti che, nel corso degli anni, sono intervenute con sequestri anche molto importanti. 

Le indagini 

In Italia, esistono norme specifiche che regolano la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Ne sono esempio la Legge n.352/1993, il DPR n.376/1995 e leggi regionali, che hanno disciplinato in materia organica la raccolta e commercializzazione. 

Il prodotto fresco in vendita deve essere stato obbligatoriamente sottoposto al controllo sanitario da parte dell’Ispettorato Micologico dell’ASL competente e quindi certificato. Tuttavia, non è insolito che le Autorità incappino in lotti di funghi secchi scaduti, vendute presso l’esercizio commerciale in confezioni su cui le informazioni obbligatorie in etichetta risultano omesse o falsate: questa è una vera e propria frode nell’esercizio del commercio che dà avvio a numerose indagini sull’intero territorio nazionale.  

La norma prevede che ogni cassa di funghi sia sottoposta a controllo micologico sanitario, al termine del quale l’Ispettorato applica su ogni contenitore un cartellino originale numerato che riporta data della visita, quantitativo controllato, specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo, timbro e firma della Asl di appartenenza; il cartellino deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi di commercializzazione o di utilizzo per la ristorazione.  

Le norme dettano inoltre che la vendita è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte dei servizi S.I.A.N. delle Asl nazionali. 

Cosa dice la legge

La commercializzazione dei funghi freschi conservati o essiccati è soggetta alla L.R. 6/1996 e al DPR 376/1995. 

In particolare, per quanto riguarda la vendita dei funghi secchi, conservati e porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della Legge 426/71 o della Legge 112/91. Per la vendita dei funghi porcini secchi sfusi è obbligatoria l’autorizzazione comunale. 

Gli esercizi commerciali che commercializzano funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi senza l’autorizzazione comunale possono incorrere a sanzioni da € 258 a € 1032. 

Quando scadono i funghi secchi confezionati?

I funghi secchi, in quanto non deperibili dal punto di vista microbiologico, non hanno una vera e propria data di scadenza, bensì un Termine minimo di conservazione (TMC), ovvero la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche se in adeguate condizioni di conservazione. 

Conservandoli nelle condizioni ideali, ovvero al fresco, riposti in un sacchetto di plastica pulito e dotato di chiusura ermetica o in un contenitore ermetico, è possibile preservare i funghi secchi da 6 a 12 mesi. 

Come è indicata la data di scadenza in etichetta

A fornire le indicazioni su come riportare la data di scadenza in etichetta è il Regolamento UE 1169/2011 che, all’Allegato X, specifica quanto segue:  

Il termine minimo di conservazione è indicato come segue: 

  1. a) la data è preceduta dalle espressioni:
  • «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l’indicazione del giorno, 
  • «da consumarsi preferibilmente entro fine …», negli altri casi; 
  1. b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:
  • dalla data stessa, oppure 
  • dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta. 

Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato; 

  1. c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno.

La data di scadenza, invece, va indicata in questo modo: 

  1. è preceduta dai termini «da consumare entro …»; 
  1.  l’espressione di cui alla lettera a) è seguita: 
  • dalla data stessa, oppure 
  • dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta. Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare; 
  1. la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno; 
  1. la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata. 

Cosa fare se un prodotto acquistato al supermercato è già scaduto?

Il consumatore che abbia acquistato un prodotto alimentare che ha superato la sua data di scadenza ha diritto al rimborso del prezzo del prodotto avariato oppure la sostituzione dello stesso, sempre conservando lo scontrino. 

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