Le norme circa la valutazione dei rischi
Sulla G.U. n. 180 del 2 agosto 2008, è stata pubblicata la Legge 2 agosto 2008 n. 129, “Conversione , con modificazioni, del DL 3 giugno 2008, n.97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.
La norma prevede nello specifico (art. 4, comma 2 bis di seguito riportato), la proroga al 1 gennaio 2009 per l’adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico. Fino a tale data restano pertanto in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nell’abrogato Dlgs. 626/94 e nelle relative norme collegate.
* art. 4, comma 2 bis: All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” sono state sostituite dall’espressione “a decorrere dal 1 gennaio 2009″.
Il testo del comma 2 dell’art. 306 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla legge in oggetto diviene quindi:
Art. 306 c. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
Mediante tale proroga la norma di settore ha anche l’effetto di prolungare fino al 1 gennaio 2009 la vigenza dell’art. 4 (commi 1, 2 e 3) dell’abrogato Dlgs. 626/94, nonché la vigenza delle relative disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 89, comma 1, del medesimo decreto.
A partire dal 1 gennaio 2009 al contrario il DVR aziendale dovrà essere elaborato e redatto in base ai nuovi contenuti e alle modalità di cui agli articoli 28 e 29 del Dlgs. 81/2008 e di cui ai relativi titoli specifici inerenti la valutazione dei rischi. A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del Dlgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché (v. articolo 298 Dlgs. 81/2008 Principio di specialità)* le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici.
* Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.”).