Sono stati prorogati al 16 Maggio 2009 i termini previsti dal testo unico sulla sicurezza.
L’articolo 32 del cosiddetto ‘decreto milleproroghe’, ovvero il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207& “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti“ (GU n. 304 del 31 dicembre 2008 ), prevede modifiche al Dlgs 81/2008 (Testo unico).
Proroga solo al 16 Maggio 2009: Prorogati Rischi stress e data certa.
Non prorogato il DUVRI (Documento di valutazione dei rischi)
Si tratta della proroga di 4 adempimenti previsti dal Dlgs. 81/2008, che sono prorogati al 16 Maggio 2009
Gli unici adempimenti prorogati sono:
- Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), “SOLO” in riferimento ai “rischi Stress lavoro-correlati” (art. 28, comma 1, Dlgs. 81/2008)
- “data certa” del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, Dlgs. 81/2008)
- invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, Dlgs. 81/2008)
- divieto delle visite mediche “preassuntive” (art. 41, comma 3, lettera a, Dlgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poiché in contrasto con una altra legge comunque vigente, la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”).
ATTENZIONE: sono CONFERMATI TUTTI gli altri ADEMPIMENTI del Dlgs. 81/2008, in particolare l’OBBLIGO di realizzare il “DUVRI” entro il 1 gennaio 2009 anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo del Dlgs. 81/2008).
Quindi, ATTENZIONE !!!
NON esistono proroghe al 30 giugno 2009, il “DUVRI” NON è stato prorogato ed è obbligatorio per tutti dal 1 gennaio 2009