
Lo scorso 30 marzo il MIPAAF ha pubblicato un comunicato stampa anticipando che è stato firmato l’accordo tra Il Ministero dello Sviluppo Economico e il MIPAAF per la proroga della data di applicazione dei decreti sull’origine obbligatoria per pasta, riso e derivati del pomodoro, obbligatori ormai dal 2018 e che avevano scadenza il 01 aprile 2020. Era stato infatti previsto un periodo di sperimentazione di questi decreti.
Portando avanti il principio della trasparenza, i Ministri Bellanova e Patuanelli dichiarano e confermano l’importanza dell’origine obbligatoria per tutti gli alimenti in Europa. E’ stato quindi firmato il decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali che prevedono l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati fino al 31 dicembre 2021. Obbligatorietà quindi che va ben oltre la data di applicazione del regolamento UE 775/2018 (1°aprile 2020).
I due Ministri sopra chiedono inoltre, nello stesso comunicato stampa, di introdurre a livello europeo l’obbligo di indicare l’origine per tutti gli alimenti. Chiedono inoltre alla Commissione Europea di andare incontro alle richieste delle imprese, che oggi devono fronteggiare i danni da COVID-19, e di spostare di almeno un anno l’applicazione del regolamento 775. Vedremo quindi come reagirà l’Europa, a questa richiesta.
Attendiamo sicuramente la pubblicazione del Decreto, ma sarà soprattutto importante valutare e vedere come risponderà l’Europa alla proroga di questi decreti che formalmente non sono stati mai notificati seguendo l’iter previsto dalla Normativa Europea e che quindi formalmente non sarebbero applicabili.
Vediamo intanto cosa prevedono i decreti sull’origine che verranno prorogati:
PER L’ORIGINE DEL GRANO NELLA PASTA
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
- a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
- c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
PER IL RISO
Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono continuare a essere indicati:
- a) “Paese di coltivazione del riso”;
- b) “Paese di lavorazione”;
- c) “Paese di confezionamento”.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
PER IL POMODORO
Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
- a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
- b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.
In tutti i casi le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.