Cosa dice l’Art. 1 ?
Ferma restando la data di operatività del SISTRI come individuata dal DM 17. 12. 2009 e successive modifiche e integrazioni:
a) il termine previsto nell’allegato IA, punto 5, DM 17. 12. 2009, «Procedura di ritiro», come modificato dal DM 9 luglio 2010, per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB l’installazione delle black box e’ prorogato al 30 novembre 2010;
b) il termine di un mese previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17. 12. 2009 (*) e s.m.i. è prorogato al 31 dicembre 2010.
(*) Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il decreto conferma che resta ferma la data di operatività del 1 ottobre 2010 e pertanto non trattasi di vera proroga , bensì del differimento di due termini:
- quello per la distribuzione dei dispositivi elettronici e
- quello per la fase sperimentale, che prevede la fase di Sistri utilizzato insieme a registri e formulari,
La fase sperimentale si allunga così da 1 a 3 mesi per tutti i soggetti, e cioè sia per chi al 1 ottobre sarà in possesso dei dispositivi USB, sia per chi, invece, a quella data non li avrà ancora ricevuti.
Il nuovo DM si è reso necessario per la ben nota necessità di consentire il completamento della fase di configurazione e di consegna dei dispositivi elettronici (USB, video sorveglianza, black box per i trasportatori. Per questi ultimi si registrano i problemi più gravi, anche connessi alle “sim card”.
Il mantenimento in contemporanea di registri e formulari e del sistema informatico deriva dalla necessità di non interrompere il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Questa può essere infatti efficace solo se tutti i soggetti della “catena” di gestione dei rifiuti (produttore, trasportatore, intermediario, destinatario) sono in possesso dei dispositivi elettronici. Sono quindi i molti problemi sorti a causa delle difficoltà incontrate nella distribuzione di tali dispositivi e la innegabile necessità degli operatori di settori di familiarizzare con il sistema, che hanno reso necessaria la ulteriore proroga della fase di sperimentazione.
Dal testo del nuovo DM è possibile evincere anche un’altra importante proroga e cioè che nel periodo della fase di sperimentazione, (che terminerà come detto per tutti il 31.12. 2010), «le fattispecie sanzionabili restano solo quelle relative alla violazione» degli obblighi della tenuta dei documenti cartacei (registri e formulari di cui agli artt. 190 e 193, Dlgs. 152/2006). Quindi, le sanzioni relative alla disapplicazione di Sistri si applicheranno dal 1° gennaio 2011.
Il che è in accordo con quanto verrà previsto in materia di sanzioni dal prossimi decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/UE sui rifiuti che sta ultimando il suo iter parlamentare.
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