
Il vuoto normativo sul mondo vegan e vegetariano si fa sentire.
Il MIPAAFF infatti, ha contestato di recente un prodotto vegano che riportava la dicitura “contiene tracce di latte e uova”, e i dibattiti e discussioni sono diventati subito numerosi e accesi.
La contestazione viene effettuata ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera a) del Reg. UE 1169/11 (pratiche leali di informazioni).
Il mercato dei prodotti destinati ai vegani o ai vegetariani è in continua crescita, ed è quindi assolutamente ovvia l’attenzione che i consumatori, ma anche le autorità di controllo, cominciano a riporre su questi prodotti e sulle loro etichette.
Ad oggi, non esiste una definizione di legge che identifichi e separi in maniera chiara un prodotto vegano da un prodotto vegetariano e da un prodotto convenzionale.
Il Reg. UE 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori esplicita che la Commissione adotterà “atti di esecuzione sull’applicazione delle modalità di indicazione delle informazioni volontarie relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani”, ma ad oggi non si hanno ancora notizie.
Per questo motivo, ci si basa normalmente sui disciplinari delle diverse certificazioni, utilizzate dalle aziende, per comunicare al consumatore che il prodotto è adatto ad una alimentazione vegana.
Questi disciplinari e certificazioni sono spesso conosciuti anche dal consumatore, che riconosce in un prodotto per esempio vegano un prodotto che non prevede l’utilizzo di materiali o ingredienti di origine animale.
Le indicazioni “può contenere tracce di latte, uova, pesce, ecc” o ancor di più “contiene tracce di latte, uova, pesce, ecc.” potrebbero essere fuorvianti per il consumatore che molto probabilmente nella fase dell’acquisto si aspetta l’assenza di ingredienti di origine animale.
Così la scelta dell’acquisto viene presumibilmente demandata solo alla presenza di un marchio o logo che attestano la “veganicità” di un prodotto.
La similitudine che si potrebbe fare è quella con un prodotto senza lattosio (ricordiamo purtroppo anche in questo caso il vuoto normativo):
un prodotto identificato ed etichettato come senza lattosio non potrebbe riportare la dicitura “può contenere tracce di latte” o “contiene tracce di latte”, vista la gravità che la cosa potrebbe portare al consumatore allergico al lattosio.
Riconoscendo naturalmente la differenza tra le due situazioni (in un caso di tratta di rischio per la salute, nell’altro di infrangere una scelta dietetica e di vita), entrambi i consumatori hanno comunque il diritto di ricevere informazioni non fuorvianti ai sensi del Reg. UE 1169/11.
Per un azienda produttrice di alimenti sia vegani che convenzionali sarà necessario e sufficiente gestire gli ingredienti di origine animale come se fossero allergeni, e quindi prevedere l’applicazione delle buone norme di lavorazione necessarie, implementare una pianificazione delle produzioni e delle procedure di sanificazione del caso.
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