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Quali rifiuti devono essere trattati prima della discarica?

By 13 Gennaio 2017Luglio 26th, 2022Sicurezza Ambientale9 min read
rifiuti quali vanno pretrattati.

Linea guida ISPRA:

Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e’ necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221 — Italiano

L’articolo 48 della citata legge, integrando l’articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.

rifiuti quali vanno pretrattati

 

A tal proposito l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca dell’Ambiente ha predisposto una linea guida:

Per trattamento, l’articolo 2 del d.lgs. 36/2003, individua “i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”.

e tale trattamento deve essere finalizzato a garantire l’obiettivo generale fissato dall’articolo 1, cioè quello di introdurre misure volte a prevenire e ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana durante l’intero ciclo vita della discarica.

La linea guida tratta separatamente i rifiuti urbani dai rifiuti speciali e per stabilire i criteri da applicare, ai fini della valutazione dell’efficacia del pretrattamento,

i rifiuti sono stati distinti in base alle specifiche caratteristiche, nelle seguenti tipologie principali:

  • rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione;
  • rifiuti biodegradabili e putrescibili;
  • rifiuti a matrice organica;
  • rifiuti a base di amianto o contenenti amianto

Infine, sono stati individuati i rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso.

 

Rifiuti non ammessi ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 36/2003

La linea guida ISPRA, fornisce informazioni sui rifiuti non ammessi in discarica individuati dall’articolo 6 del d.lgs. n.36/2003 e dei successivi aggiornamenti.

Rientrano in questa categoria rifiuti liquidi, rifiuti classificati come esplosivi, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, ecc.

Inoltre nella tabella 2 della linea giuda sono elencati i rifiuti con i rispettivi codici CER, che secondo l’articolo 6 del d.lgs. n.36/2003, lo smaltimento in discarica non è consentito.

 

Divieti di smaltimento in discarica per specifici flussi di rifiuti

  • Veicoli fuori uso

I veicoli fuori uso rappresentano un flusso considerevole di rifiuti, sia in termini qualitativi che quantitativi. L’art. 5, comma 9 del d.lgs. 209/2003 prevede che il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8. Il veicolo fuori uso non può quindi essere smaltito in discarica con il codice CER 160104* (Veicolo fuori uso), deve essere obbligatoriamente sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza con lo scopo di evitare qualsiasi danno per l’ambiente.

Risulta evidente come questi rifiuti rientrino nella categoria per cui il trattamento deve rappresentare un obbligo in quanto riduce la pericolosità del rifiuto attraverso le operazioni di “messa in sicurezza, facilita il recupero attraverso le operazioni di “demolizione” e di “trattamento per la promozione del riciclaggio”.

 

  • Pile e accumulatori

Il D.lgs. n. 188 /2008 prevede esplicitamente, all’articolo 12, comma 1, il divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.

Nella tabella 4 della linea guida sono indicati i codici CER dei rifiuti che rientrano in questa categoria.

 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

L’art. 6 del d.lgs. n. 49 del 14 Marzo 2014, individua i criteri di priorità nella gestione dei RAEE che deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei Raee, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. E solo ove non sia possibile avviare al riutilizzo, i Raee raccolti separatamente sono avviati al recupero.

Nella tabella 5 della linea guida sono indicati i codici CER dei rifiuti che rientrano in questa categoria.

 

Rifiuti di imballaggio

Il d.lgs. n. 152/2006 all’art. 226, comma 1, prescrive il divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

Ne consegue, che i rifiuti elencati in tabella 6 della linea guida, non possono essere ammessi in discarica ma devono essere avviati ad un trattamento finalizzato al riciclaggio o al recupero, a meno che non si tratti di partite con un contenuto di impurezze tale da impedirne l’avvio a tali forme di gestione.

In particolare, fermo restando la valutazione di altre forme di gestione (recupero energetico, incenerimento) in linea con la gerarchia dei rifiuti, potrebbero essere ammesse in discarica quelle partite aventi qualità tale da non consentirne il ritiro.

In tal caso, dovrebbe essere opportunamente valutata la necessità di un pretrattamento.

 

rifiuti urbani da smaltire

 

RIFIUTI URBANI

 

Rifiuti da raccolta differenziata

In generale, tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata devono essere prioritariamente destinate al riciclaggio o al recupero, come stabilito dall’articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006 che individua i criteri di priorità di gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia, smaltimento).

L’articolo 181, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, inoltre, che “per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”.

Il successivo articolo 182 dispone che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale siano “il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero”.

Per quanto riguarda i rifiuti organici, infine, l’articolo 182-ter prevede, al comma 2, che ne sia incoraggiata la raccolta differenziata, nonché il successivo trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e un utilizzo di materiali sicuri.

Nella tabella 7 sono elencati i codici CER dei rifiuti che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero; solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica.

 

Rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti da spazzamento

Per quanto riguarda i rifiuti provenienti dal circuito urbano il trattamento contribuisce sicuramente a migliorare le caratteristiche qualitative del rifiuto stesso, infatti, ai fini del conferimento in discarica il trattamento deve conseguire l’obiettivo di modificare le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa come individuato dall’articolo 1 della direttiva 1999/31/CE e con quello di cui all’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE.

Il trattamento dei rifiuti urbani dovrà, pertanto, essere finalizzato alla riduzione del contenuto della sostanza organica attraverso processi di biostabilizzazione mediante mineralizzazione delle componenti organiche.

Il trattamento deve essere anche finalizzato a ridurre la pericolosità del rifiuto e a separare le frazioni recuperabili, ne consegue che anche la cernita, la triturazione, e la separazione sono operazioni di trattamento astrattamente idonee a modificare le caratteristiche dei rifiuti, anche da pericolosi a non pericolosi, e a favorirne lo smaltimento in discarica in condizioni di sicurezza.

Nella tabella 8 della linea guida sono indicati urbani non ammissibili in discarica senza preventivo trattamento.

 

RIFIUTI SPECIALI

Rifiuti fangosi e di altri rifiuti che richiedono un trattamento di disidratazione

Ai fini dello smaltimento in discarica, il trattamento di disidratazione dei rifiuti prodotti allo stato liquido o aventi un contenuto di sostanza secca inferiore al 25% si rende sempre necessario.

Il fatto che un rifiuto provenga da un processo di disidratazione non implica, necessariamente, l’attribuzione di un nuovo codice a detto rifiuto.

Nel caso di rifiuti biodegradabili la sola disidratazione non può essere ritenuta sufficiente, il rifiuto dovrà essere sottoposto a un adeguato trattamento che consenta di ridurne le caratteristiche di biodegradabilità o che ne alteri le caratteristiche chimico-fisiche.

Nella tabella 9 della linea guida 9, è riportato un elenco dei rifiuti fangosi e di altri rifiuti che, qualora prodotti allo stato liquido, richiedono un trattamento di disidratazione al fine di poter essere ammessi in discarica.

 

Rifiuti prodotti da impianti trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale.

I rifiuti appartenenti a questa categoria ed elencati nella tabella 10 anche se già derivanti da processi di trattamento possono risultare ancora putrescibili/fermentescibili. Pertanto, al fine di valutare la necessità o meno di trattamento dovrebbe essere effettuata la verifica della stabilità biologica attraverso la valutazione del parametro IRDP.

 

Rifiuti a matrice organica

 

Al fine di stabilire la necessità o meno di trattamento dei rifiuti riportati in tabella 13, a matrice organica non rapidamente biodegradabile, si ritiene utile considerare la valutazione del parametro TOC, avendo come riferimento il valore del 5%.

Rifiuti stabili e non reattivi

Il DM 27 settembre 2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, all’articolo 6, comma 4, definisce come “rifiuti pericolosi stabili non reattivi” i “rifiuti che sottoposti ad un trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica“. Per rifiuti stabili non reattivi devono quindi intendersi, quelli sottoposti a trattamenti preliminari individuati dai codici CER 19 ed, in particolare, dai codici 1903 “rifiuti stabilizzati/solidificati” e 1904 “rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione”, elencati in tabella 14.

Rifiuti di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (150110*)

L’avvio in discarica del codice 150110*, relativo ai rifiuti di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, può essere ritenuto automaticamente vietato se l’imballaggio contiene, ad esempio, residui di prodotti fitosanitari o di biocidi, oppure sostanze corrosive, infiammabili, ecc. In altri casi l’imballaggio potrebbe, invece, contenere sostanze di altro tipo, comunque classificate come pericolose, ma non tali da determinarne un automatico divieto di smaltimento sulla base delle sole disposizioni di cui all’articolo 6.

Ai fini dello smaltimento, l’imballaggio deve essere in ogni caso sottoposto ad operazioni di decontaminazione finalizzate alla rimozione dei residui delle sostanze pericolose contenute.

 

Rifiuti di amianto e contenenti amianto

I rifiuti contenenti amianto, riportati in tabella 15, rientrano nelle tipologie di rifiuto da sottoporre a trattamento per prevenire e ridurre le ripercussioni sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana durante l’intero ciclo di vita della discarica. In merito alle tipologie di trattamento a cui sottoporre tali tipi di rifiuto, le autorità competenti possono far riferimento al DM 29 gennaio 2007.

 

RIFIUTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE CASO PER CASO

 

Per i rifiuti non individuati nei precedenti paragrafi e di seguito elencati, l’autorità competente, in sede di rilascio dell’autorizzazione agli impianti di discarica, dovrà valutare, caso per caso, la necessità e la tipologia di trattamento, tenendo conto sia del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 36/2003 che delle possibili interazioni con gli altri rifiuti smaltiti nella medesima discarica.

Al fine di valutare la tipologia di pretrattamento più adeguato è opportuno conoscere il processo produttivo di origine dei rifiuti e se questi ultimi sono generati regolarmente da tale processo.

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