Sono 11 le domande che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali rivolge ai consumatori tramite consultazione pubblica per sapere quali informazioni vogliono in etichetta e naturalmente si parla in particolare di origine e tracciabilità dei prodotti alimentari e materie prime.
Quanto è importante sapere l’origine di un prodotto agroalimentare, se quindi è stato fatto in Italia o meno? Decisamente sì è la risposta che sicuramente viene d’istinto ad ognuno di noi. I consumatori chiedono e pretendono l’informazione sull’origine di ciò che comprano.
Ed evidentemente è quello su cui conta il Ministero: una sorta di referendum per prendere future decisioni per valorizzare l’origine a tutela del Made in Italy e quindi dell’agricoltura italiana.
Sappiamo benissimo che su questo argomento l’Italia cerca da anni di portare avanti una politica di massima trasparenza per le etichette contro una politica europea che non vuole minare il libero scambio fra gli Stati membri.
D’altra parte questa “consultazione, prevista dal Piano Campolibero della Legge Competitività (decreto legge 91/2014), è finalizzata a accelerare l’attuazione della legge sull’etichettatura” come si legge sul sito del Ministero. I risultati, che il Mipaaf pubblicherà on line, serviranno proprio per preparare un documento che possa essere di riferimento per sostenere e integrare le scelte che l’Italia presenterà a Bruxelles in merito al Regolamento sull’etichettatura che entrerà in vigore il 13 dicembre prossimo.
Lo scopo quindi è di fare sentire la voce dei cittadini su una questione annosa quale è quella della etichettatura e trasparenza delle informazioni sul cibo.
Il nuovo regolamento comunitario (n. 1169 del 2011) che entrerà in vigore il 13 dicembre di quest’anno ha come scopo quello di uniformare le diverse normative nazionali esistenti in Europa. In particolare, l’articolo 26 del Regolamento n. 1169 fa riferimento all’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza, affermando che tale indicazione – ormai già obbligatoria per una serie di prodotti come l’olio extravergine d’oliva, il miele, il latte, le carni bovine, le uova – può essere usata dai paesi dell’Unione nel caso in cui «l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare, se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza». All’articolo 39 lo stesso regolamento afferma che “gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza”.
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