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Quid o non Quid?

By 21 Dicembre 2017Luglio 19th, 2022Sicurezza Alimentare5 min read
stabilimento di produzione in etichetta ci siamo quasi

Finalmente la Commissione Europea fa chiarezza e fornisce un valido aiuto alle aziende attraverso una Comunicazione della Commissione pubblicata il 22 novembre 2017.

Il documento affronta in maniera molto sistematica e con esempi comuni e facilmente comprensibili i casi in cui è obbligatorio il QUID, le deroghe, le forme di espressione e la sua posizione.

Innanzitutto:

Quando è obbligatoria l’indicazione della quantità degli ingredienti?

Come prescritto dal Reg. UE 1169/11 art. 22, la dichiarazione del QUID è obbligatoria quando l’ingrediente o categoria di ingredienti:

figurano nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore.

Per esempio: “pizza al prosciutto e funghi” o yogurt alla fragola”. Per gli ingredienti prosciutto, funghi e fragola deve essere indicata la quantità. Anche se viene indicata in denominazione una categoria di alimenti, per esempio “pasticcio di verdure” deve essere quantificata la quantità delle verdure, come categoria. In caso di ingredienti composti, dovrà essere indicata la quantità dell’ingrediente composto e di uno dei suoi ingredienti a seconda dell’alimento su cui si vuole puntare l’attenzione. Per esempio, nel caso di “biscotti ripieni alla crema” si deve indicare la quantità della “crema”, nel caso di “biscotti ripieni di crema all’uovo”, si dovrà quantificare l’ingrediente “uovo” presente nella crema.

è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica.

Questo però non è applicabile nel caso in cui l’immagine ha lo scopo di suggerire una possibile presentazione dell’alimento, a condizione che l’illustrazione sia però inequivocabile e non evidenzi in altro modo un ingrediente specifico. E’ altresì non applicabile quando l’immagine mostra come preparare l’alimento conformemente alle istruzioni senza evidenziare alcun ingrediente particolare.

è essenziale per caratterizzare un alimento o distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

In questo caso la comunicazione riporta un elenco di esempi, facendo riferimento alle denominazioni usuali che normalmente si utilizzano per descrivere un determinato alimento. La Commissione ci tiene però a precisare che non si deve incorrere nell’errore di associare ad ogni denominazione di vendita un ingrediente specifico, ma piuttosto deve essere effettuata valutazione caso per caso. La commissione ha individuato soltanto due alimenti per i quali è obbligatoria l’indicazione dell’ingrediente caratterizzante: la maionese e il marzapane.

Fondamentalmente il QUID è obbligatorio quando l’ingrediente è essenziale per caratterizzare l’alimento e per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Quando invece è possibile non indicare il QUID?

Le deroghe sono descritte nell’allegato VIII del Reg. UE 1169/11 e non siamo qui ad elencarle tutte. E’ interessante però indicare che la Comunicazione della Commissione considera, per analogia con i prodotti sgocciolati, la deroga dell’indicazione del QUID anche per i prodotti per i quali il peso sgocciolato non è obbligatorio ma indicato su base volontaria (per esempio per i prodotti in olio di girasole).

Per quanto riguarda invece la deroga relativa ai prodotti per i quali la quantità deve già figurare sull’etichettatura in virtù delle disposizioni dell’Unione, la Commissione precisa che queste disposizioni sono le seguenti:

disposizioni sul QUID

Per quanto riguarda la deroga per gli ingredienti utilizzati a fini di aromatizzazione, è importante precisare che non ci si riferisce solo agli aromi ma a tutti gli ingredienti o categorie di ingredienti utilizzati in piccole dosi per aromatizzare il prodotto finito. Il concetto di “piccole dosi” deve essere valutato caso per caso, non può essere quantificato in maniera generale e univoca. Rientra in questa deroga per esempio il pane all’aglio.

L’indicazione del QUID inoltre non è richiesta quando non influenza la decisione del consumatore nell’acquisto o meno del prodotto.

Va specificato però che questa deroga vale soltanto se la denominazione dell’ingrediente o della categoria di ingredienti figura nella denominazione dell’alimento o quando la formulazione utilizzata nella denominazione dell’alimento è ripetuta sui vari lati dell’imballaggio.

stabilimento di produzione in etichetta ci-siamo-quasi

Come deve essere espresso il QUID?

Come prescritto dal Reg. UE 1169/11 all’allegato VIII punto 3, l’indicazione della quantità di un ingrediente deve essere espressa come percentuale dell’ingrediente al momento del suo utilizzo in ricetta. La quantità va calcolata quindi con lo stesso metodo con cui si stabilisce l’ordine degli ingredienti in elenco.

Nel caso di ingredienti che hanno subito una notevole perdita di umidità in seguito ad un trattamento termico, la quantità deve essere indicata in relazione al prodotto finito. Per gli alimenti che hanno perso umidità dopo la produzione (torte, biscotti, carni essiccate stagionate, ecc.) il QUID deve basarsi sulla quantità dell’ingrediente al momento della miscelatura, espressa in percentuale della quantità del prodotto finito.

In linea generale, il QUID deve riferirsi all’ingrediente in base alle modalità con cui è descritto in elenco ingredienti: se viene indicato semplicemente “pollo”, “banane”, “uova”, questi ingredienti devono essere quantificati nella forma cruda/intera, se viene riportato “carne arrosto”, “latte in polvere”, “frutta candita” questi ingredienti saranno quantificati nella forma in cui sono stati utilizzati.

Infine bisogna tener conto dell’acqua utilizzata aggiunta, anche nel caso di acqua aggiunta in misura inferiore al 5%.

E’ utile la precisazione che le quantità indicate designano la quantità media dell’ingrediente, intesa come la quantità ottenuta rispettando la ricetta e la buona pratica di fabbricazione, tenendo conto delle normali variazioni che si possono presentare durante la produzione dell’alimento.

E infine, come deve essere espresso in etichetta il QUID?

Come indicato nel Regolamento, il QUID deve essere espresso nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione oppure nell’elenco ingredienti in rapporto all’ingrediente caratterizzante.

Nel caso di ingredienti indicati con la denominazione della categoria (come previsto dall’Allegato VII parte B), il QUID sarà espresso di seguito alla denominazione dell’alimento o immediatamente accanto.

Di seguito il link per la lettura completa della comunicazione.

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