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Radiazioni ionizzanti, cosa sono, come si misurano, quali rischi comportano

By 29 Marzo 2021Sicurezza sul Lavoro5 min read
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Le radiazioni ionizzanti sono alla base di molteplici attività: medicina, produzione di energia, applicazioni ambientali, agricoltura ed industria. L’impatto sulla salute è oggetto di costante valutazione da parte della comunità scientifica e, conseguentemente, del legislatore che ha recentemente emanato il decreto legislativo n. 101/2020, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, dopo l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte della Commissione europea.

La direttiva 2013/59/Euratom ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni contenute in cinque precedenti direttive, contestualmente abrogate. Il titolo XI del decreto legislativo n. 101/2020 riguarda la tutela dei lavoratori.

Radiazioni ionizzanti, cosa sono

Sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche. Tali particelle possono determinare, in funzione dell’entità dell’esposizione e delle modalità con cui questa avviene, danni per la salute molto gravi.

Radiazioni ionizzanti, come si misurano           

Per la valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti sono state sviluppate delle grandezze speciali, dette grandezze dosimetriche.

  • grandezze di dose
  • grandezze radioprotezionistiche

Le prime sono basate sulla misura dell’energia depositata dalle radiazioni nel materiale che attraversano, mentre quelle radioprotezionistiche correlano la dose di radiazione all’effettivo rischio sanitario. Infatti il detrimento sanitario è funzione, oltre che della dose, anche dell’effetto biologico di radiazioni di diversa qualità e della diversa sensibilità degli organi e dei tessuti alla radiazione ionizzante.

Ai sensi del decreto legislativo n. 101/2020, i limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in 20 mSv dose efficace in un anno solare. Fermo restando il rispetto del limite di dose efficace, sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

  • 20 mSv per il cristallino;
  • 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta;
  • 500 mSv per le estremità.

Lo stesso provvedimento stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l’ISIN, l’INL, l’ISS e l’INAIL, sono stabiliti, con riferimento alle diverse modalità di classificazione di cui all’articolo 133:

  • le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l’osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzo, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante;
  • particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose;
  • metodi di valutazione delle dosi per lavoratori, apprendisti, studenti e individui della popolazione;
  • valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera;
  • aggiornamento dei coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione secondo le indicazioni fornite dall’Unione europea.

Radiazioni ionizzanti, quali rischi comportano

L’esposizione alle radiazioni ionizzanti può essere molto pericolosa, aumentando la probabilità di contrarre leucemie e tumori, di subire aborti spontanei e sviluppare malattie ereditarie.

L’esperto di radioprotezione

Ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 101/2020, l’esperto di radioprotezione effettua la valutazione di radioprotezione e l’esame e la verifica dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, ed assiste il datore di lavoro nella predisposizione di programmi e procedure:

  • programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
  • programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;
  • programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;
  • procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
  • procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
  • pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
  • di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
  • esame ed analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;
  • individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento

Radiazioni Ionizzanti, la valutazione di radioprotezione

In base alle indicazioni contenute nella relazione dell’esperto di radioprotezione, i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:

  • provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
  • provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione ed informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
  • predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
  • forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
  • provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne;
  • provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
  • forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente.

 

Fonti e Documenti

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Radiazioni-ionizzanti-in-Gazzetta-il-DLgs-n1012020-/a1a8172e-a4e9-4b2d-a7fc-c692a82040eb

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AS0149.Pdf

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti.html?id1=2443085352006#anchor

 

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