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RAEE, i nuovi obblighi

By 11 Maggio 2010Luglio 27th, 2022Sicurezza Ambientale, Varie6 min read

Come previsto dal Decreto 8 marzo 2010 n.65 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04/05/2010) Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature” che entrerà in vigore il 19 maggio prossimo, i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, quindi negozi e punti vendita, dovranno ritirare a partire dal 18 giugno, a titolo gratuito l’apparecchiatura usata a fronte dell’ acquisto di una nuova della stessa tipologia.

  • Il distributore che non  provveda al ritiro  o lo effettui in modo non  gratuito,  è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo non gratuito.  
  • Il  Regolamento prevede che le disposizioni relative a raccolta e raggruppamento, nonché al trasporto dal consumatore direttamente al centro di raccolta o al trasporto dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta,  e quelle relative all’iscrizione possano essere applicate anche al ritiro di RAEE effettuato da installatori o gestori di centri di assistenza di AEE. In questo caso l’attività può essere svolta limitatamente alle fasi di raggruppamento di RAEE presso le postazioni del proprio esercizio o al trasporto, con propri mezzi, dalla sede di esercizio o dalla sede del consumatore verso i centri di raccolta. In  tali ipotesi i soggetti di cui trattasi  devono  attestare la provenienza domestica del RAEE mediante autocertificazione redatta conformemente al modello di cui all’allegato III al Regolamento che verrà consegnato all’addetto al centro di raccolta unitamente alla fotocopia di un documento di identità.
  • I distributori devono, a fronte del ritiro,  raggruppare  i RAEE consegnati dal consumatore, o presso il  proprio punto vendita, oppure presso altro luogo idoneo il cui indirizzo sia stato comunicato (sotto la propria responsabilità) alla sezione regionale o provinciale dell’Albo gestori competente per territorio.
  • I luoghi previsti per il raggruppamento devono in ogni caso rispondere a misure di sicurezza specifiche e, se del caso, (RAEE pericolosi), rispettare le modalità di separazione previste per i rifiuti pericolosi.
  • Con cadenza mensile o comunque al raggiungimento di 3500kg, i distributori devono convogliare i RAEE ai centri di raccolta   utilizzando veicoli dotati di idoneità tecnica (portata max 3500 Kg, massa complessiva max 6.000Kg).
  • Al momento del ritiro di un RAEE ex nuclei domestici il distributore deve compilare uno schedario numerato progressivamente e conforme al modello di cui all’all. I al decreto  e conservarlo per tre anni a partire dall’ultima registrazione. In tale maniera esso assolve all’obbligo della tenuta dei registri di carico scarico previsti per i rifiuti tradizionali.
  • Il  trasporto dei RAEE dal domicilio del consumatore o dal punto vendita o dal luogo di raggruppamento deve essere accompagnato da un documento di trasporto (DDT), conforme all’allegato II del DM, numerato e redatto in tre esemplari: uno opportunamente firmato dal titolare del centro di raccolta viene restituito a cura del trasportatore al distributore; uno viene trattenuto dal trasportatore stesso; il terzo viene trattenuto dal centro di raccolta. Copia del DDT come anche copia dello schedario devono essere conservate per tre anni dai soggetti interessati. In tale maniera viene assolto l’obbligo della tenuta dei registri di carico scarico previsti per i rifiuti tradizionali.
  • Il trasporto può essere effettuato secondo le modalità descritte anche da ditte terze che agiscano per conto del distributore purché queste siano espressamente da esso  incaricate (es.  tramite contratto di appalto) ma in questo caso il trasporto può avvenire solo ove preveda istradamento dal domicilio del consumatore fino al centro di raccolta oppure fino al luogo scelto per il raggruppamento.
  • Il trasporto può essere effettuato secondo le modalità descritte anche da ditte terze che agiscano per conto del distributore purché queste siano espressamente da esso  incaricate (es.  tramite contratto di appalto) ma in questo caso il trasporto può avvenire solo ove preveda istradamento dal domicilio del consumatore fino al centro di raccolta oppure fino al luogo scelto per il raggruppamento.
  • La raccolta e il trasporto possono essere effettuati unicamente previa iscrizione dei soggetti interessati ad apposita categoria (sezione) dell’Albo gestori Ambientali. Pertanto anche i distributori di AEE nel caso esercitino tale attività dovranno iscriversi.
  • In attesa della operatività dell’Albo, che si sta organizzando in merito e dal quale si è in attesa di specifica delibera, in sede di prima applicazione del Regolamento l’obbligo viene assolto con la presentazione di una semplice “Comunicazione” con la quale il soggetto obbligato dichiara sotto la propria responsabilità: 
  1.  la sede dell’impresa
  2.  l’indirizzo del punto vendita ove viene effettuato il raggruppamento in attesa del trasporto al centro di raccolta
  3. l’eventuale indirizzo dell’area di raggruppamento, se diversa dal punto vendita, nonché nome e ragione sociale del titolare dell’area e titolo giuridico in base al quale avviene l’utilizzo dell’area
  4. tipologia di RAEE raggruppati e relativi codici europei dei rifiuti (CER)
  5. rispondenza dell’area di raggruppamento ai requisiti di sicurezza
  6. dati identificativi dei mezzi di trasporto e loro idoneità tecnica
  7. versamento dei diritti annuali di segreteria
  • Ai fini  dell’esercizio della  attività di trasporto  verso il centro di raccolta i soggetti che esercitino tale attività per conto dei distributori   devono iscriversi all’Albo e, in sede di prima applicazione del Regolamento, effettuare una Comunicazione all’Albo stesso   ove dichiarano, sotto la propria responsabilità:
  1. sede dell’impresa
  2. estremi del distributore per conto del quale agiscono 
  3. tipologia dei RAEE e relativi CER
  4. estremi identificativi dei veicoli impiegati e loro idoneità tecnica 
  5. versamento dei diritti annuali di segreteria
  • A valle della Comunicazione l’Albo rilascia il relativo provvedimento entro  i 30 giorni successivi alla Comunicazione. L’iscrizione ha validità di 5 anni ed è subordinata al diritto annuale di euro 50 eventualmente rideterminabile.
  • Le  disposizioni previste per le fasi di ritiro, raggruppamento e trasporto di RAEE ex nuclei domestici (ad eccezione del ritiro gratuito) si applicano parimenti anche ai ritiro di AEE professionali  ed agli installatori o gestori dei centri di assistenza purché questi siano stati formalmente incaricati del ritiro da parte dei produttori di AEE e che l’avvio dei RAEE avvenga verso impianti autorizzati dai produttori stessi. Anche questi soggetti sono tenuti all’obbligo di iscrizione all’Albo.

Tali incarichi sono conferiti nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta ove i citati produttori o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata, avvalendosi, se lo desiderano, delle strutture pubbliche mediante convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.

In questi casi il tragitto si identifica con quello  del domicilio dell’utente non domestico presso cui viene effettuato il ritiro fino all’impianto autorizzato per il ritiro e indicato dal produttore di AEE o al luogo scelto per il raggruppamento.

  • Le sanzioni applicabili ai vari soggetti in caso di violazione delle disposizioni in materia di raccolta e trasporto sono le stesse già previste dal dlgs. 152/2006 (art. 256 ) nonché  quelle previste dall’art. 258 dello stesso  dlgs.  inerente la violazione dell’obbligo di tenuta dei registri e dei formulari.

NOTE:

  1. Poiché   le disposizioni del Regolamento sono considerate disposizioni di gestione di particolari tipologie di rifiuti esse non saranno assorbite da SISTRI e quindi ad esse non si applicano le modalità telematiche di gestione  da questo previste.
  2. E’ inoltre espressamente sancita l’esenzione dall’obbligo di presentazione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale di cui all’art. 189, comma 3 del dlgs. 152/2006 e s.m.i. per colro che effettuano raccolta e trasporto di RAEE.

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